Cassazione Civile, Ordinanza n. 18167/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società della grande distribuzione e un suo esponente avevano opposto un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi. In sede di controllo erano stati riscontrati documenti di trasporto recanti indicazioni errate sul paese di origine di alcuni prodotti (fragole e pomodori), in contrasto con le etichettature apposte sugli imballaggi. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo, come ragione più liquida, che l'illecito non fosse configurabile nei trasporti dalla piattaforma di distribuzione ai punti vendita della stessa società. In appello, a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la Corte territoriale aveva invece accolto l'impugnazione dell'autorità sanzionatrice e rideterminato la sanzione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina europea e del principio di legalità, sostenendo che: la normativa non imporrebbe la redazione di un documento di accompagnamento per tali movimentazioni; se il documento è emesso, l'operatore potrebbe comunque avvalersi di altre prove; l'errore nel documento non sarebbe sanzionabile quando le informazioni corrette siano già riportate su imballaggi, fatture e cartello nel mezzo di trasporto; mancherebbe comunque la fattispecie dell'illecito e andrebbe esclusa la sanzione in assenza di offensività in concreto, poiché il controllo non sarebbe stato ostacolato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, chiarendo che il documento di accompagnamento non è sempre obbligatorio, ma se viene emesso deve contenere indicazioni corrette e complete sul nome e sul paese di origine dei prodotti, in tutte le fasi di commercializzazione, anche nei trasporti tra piattaforma e punto vendita del medesimo operatore; il contrasto tra documenti e imballaggi è idoneo a ostacolare il controllo; la verifica sull'eventuale immediatezza della dissipazione dei dubbi dell'ispettore attiene all'accertamento dell'illecito e non a una valutazione autonoma di offensività in concreto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva accolto l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione e rideterminato la sanzione amministrativa. Ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia, il documento di accompagnamento dei prodotti ortofrutticoli non sia sempre necessario, ma, una volta emesso, debba riportare correttamente il nome e il paese di origine dei prodotti in tutte le fasi di commercializzazione; l'errore nel documento, in contrasto con le etichettature, integra l'illecito perché ostacola il controllo di conformità, salvo che il dato corretto sia immediatamente e senza dubbi desumibile in loco. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, Reg. (UE) n. 543/2011
Le indicazioni esterne sui prodotti ortofrutticoli devono essere leggibili e visibili; le fatture e i documenti di accompagnamento, se emessi, devono recare il nome e il paese di origine dei prodotti. Il documento di accompagnamento non è sempre obbligatorio, ma se esiste deve essere corretto e completo.
art. 8, Reg. (UE) n. 543/2011
I controlli di conformità si effettuano in tutte le fasi di commercializzazione per verificare il rispetto delle norme di commercializzazione; il controllo può quindi riguardare anche il trasporto tra piattaforma e punto vendita del medesimo operatore.
art. 113, Reg. (CE) n. 1234/2007
Norma presupposta richiamata come base della disciplina di commercializzazione e dei controlli di conformità.
art. 113-bis, Reg. (CE) n. 1234/2007
Norma presupposta richiamata come base della disciplina di commercializzazione e dei controlli di conformità.
art. 267 TFUE
Base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione della normativa unionale rilevante.
art. 1, L. n. 689/1981
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il divieto di applicazione analogica delle sanzioni amministrative.
art. 3, L. n. 689/1981
La colpa dell'autore dell'illecito amministrativo si presume; eventuali profili relativi all'errore sul documento di trasporto incidono sull'elemento soggettivo e richiedono prova contraria a carico del responsabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nei controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, il documento di accompagnamento non è necessariamente obbligatorio, ma se viene predisposto deve riportare in modo corretto e completo le indicazioni richieste dalla normativa, in particolare il nome e il paese di origine del prodotto.
- La presenza di indicazioni contrastanti tra documento di accompagnamento e etichettatura degli imballaggi è idonea a compromettere l'impressione generale della spedizione e a ostacolare il controllo di conformità, integrando l'illecito amministrativo.
- La disciplina dei controlli si applica a tutte le fasi di commercializzazione, comprese le movimentazioni interne tra piattaforma di distribuzione e punto vendita del medesimo operatore, senza che rilevi la circostanza che il trasporto avvenga all'interno della stessa organizzazione imprenditoriale.
- L'eventuale correttezza di altre fonti informative, come etichette, fatture o cartelli esposti sul mezzo, non neutralizza l'errore del documento di accompagnamento se quest'ultimo è stato emesso e contiene dati difformi, salvo che il dato esatto sia immediatamente percepibile in loco senza necessità di verifiche ulteriori.
- In tema di sanzioni amministrative, la valutazione dell'immediatezza della dissipazione dei dubbi dell'ispettore attiene all'accertamento dell'illecito e alla verifica dell'elemento oggettivo, non a una separata valutazione di offensività in concreto.
- La colpa nell'illecito amministrativo si presume e l'eventuale incidenza dell'errore documentale sull'elemento soggettivo deve essere dimostrata da chi invochi l'esclusione della responsabilità.
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