Ordinanza n. 132/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della nota provvedimentale del 5.2.26, spedita il 9.2.26, con la quale il Dirigente settore condono edilizio del Comune di San Giovanni La Punta ha denegato a Garaffo Giovanni il rilascio della concessione edilizia assumendo in fatto la comunicazione di avvio del procedimento del 20.2.24 e la “mancata” partecipazione del Garaffo al detto procedimento e in diritto la insanabilità dell’abuso trattandosi di un bene che ricade in area coperta da vincolo paesaggistico e di ogni altro atto presupposto, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per abuso edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
La controversia
Il proprietario ha impugnato il diniego comunale del rilascio della concessione edilizia, motivato dall'amministrazione con la mancata partecipazione al procedimento avviato nel 2024 e con l'insanabilità dell'abuso, in quanto l'immobile ricadeva in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di ricorso, ma rileva che il Comune non si è costituito e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell'atto, quelli in esso richiamati o comunque utili alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di San Giovanni La Punta di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato e gli atti e documenti indicati dall'art. 46, comma 2, c.p.a., in vista dell'udienza di merito fissata al 9 luglio 2026. Il giudice ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche ai fini della verifica dell'eventuale applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. L'ordinanza non definisce il ricorso e non decide sulla legittimità del diniego.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio
L'amministrazione deve depositare, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti
In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti necessari o utili al giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
qualsiasi atto che possa influire sulla decisione della controversia
La rilevanza degli atti da acquisire comprende anche quelli necessari a valutare l'eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali non invalidanti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento entro il termine per la costituzione, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
- L'obbligo di deposito previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a. comprende non solo gli atti posti direttamente a fondamento del provvedimento e quelli espressamente richiamati, ma anche ogni documento potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione della controversia.
- Ai fini dell'acquisizione istruttoria, sono rilevanti anche gli atti necessari per verificare l'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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