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Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Consiglio comunale n. 66 del 28 novembre 2024, pubblicata sul BURT parte II, n. 51 del 18 dicembre 2024, con cui sono state approvate le modifiche al piano attuativo del comparto 1 di tipo misto F1a e F2- UTOE Pontedera Ovest sub comparto b1; - ove occorrendo possa, della delibera del Consiglio comunale n. 37 del 17 aprile 2007, all’epoca non impugnata in quanto non immediatamente lesiva; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2025: - dei permessi n. 13 dell’8 aprile 2025 relativo alla pratica edilizia n. 233/2024, n.15 del 10 aprile 2025 relativo alla pratica edilizia 269/2024 e n. 19 del 24 aprile 2025 relativo alla pratica edilizia n. 257/2024, rilasciati in favore di Incom S.r.l. e MD S.p.a.;

Giustizia amministrativa202500817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: variante al piano attuativo con contestuale variante semplificata al regolamento urbanistico e successivi permessi di costruire per una media struttura di vendita e un esercizio di ristorazione a circa 100 metri dal cimitero

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera consiliare n. 66 del 28 novembre 2024, la precedente delibera n. 37 del 17 aprile 2007 e, con motivi aggiunti, tre permessi di costruire rilasciati in favore delle società controinteressate. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 338 del r.d. n. 1265/1934, come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della l. n. 166/2002, sostenendo che la fascia di rispetto cimiteriale avrebbe ampiezza di 200 metri e comporterebbe un vincolo assoluto di inedificabilità, posto a tutela delle esigenze igienico-sanitarie, dell'eventuale ampliamento del cimitero e della sacralità dei luoghi di sepoltura. Hanno affermato di agire per tutelare il diritto a esercitare il culto dei propri defunti in un ambiente idoneo e decoroso. Il Comune e la società costituita hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, l'irricevibilità o inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della delibera del 2007 e la mancata impugnazione degli strumenti urbanistici e dei piani attuativi pregressi, che già consentivano destinazioni commerciali nell'area. Nel merito hanno sostenuto l'applicabilità della deroga prevista dall'art. 338, comma 5, del r.d. n. 1265/1934. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio o su eccezione la tardività della memoria conclusionale dei ricorrenti, depositata 29 giorni liberi prima dell'udienza, in violazione del termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. In primo luogo ha ritenuto insussistente un interesse concreto e attuale alla rimozione degli atti. La legittimazione e l'interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione che devono sussistere al momento della proposizione e permanere fino alla decisione. La titolarità del rapporto di parentela con persone tumulate nel cimitero, anche ove provata, non dimostra di per sé il concreto pregiudizio arrecato all'esercizio del culto dei defunti. I ricorrenti si sono limitati a formulare deduzioni generiche sulla vicinanza della struttura commerciale e dell'esercizio di ristorazione, senza indicare in che modo le opere avrebbero interferito con l'area cimiteriale o determinato limitazioni e disagi specifici nell'accesso o nel sereno esercizio del culto. Anche la conformazione dei luoghi e dei manufatti non offriva un significativo principio di prova dell'incidenza concreta sugli interessi dedotti. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la vicinitas non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'interesse al ricorso contro titoli edilizi o disciplina urbanistica relativa ad aree altrui. In secondo luogo ha ritenuto carente l'interesse perché i ricorrenti non avevano impugnato i precedenti strumenti urbanistici e piani attuativi, i quali già ammettevano destinazioni commerciali nell'area. L'eventuale annullamento degli atti impugnati avrebbe fatto rivivere la disciplina previgente, comunque favorevole alla realizzazione di immobili commerciali, sicché non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta. La memoria conclusionale tardiva è stata espunta dal materiale valutabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore del Comune e della società costituita, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1 c.p.a.

    29 giorni liberi prima dell'udienza pubblica di trattazione

    Il termine per il deposito delle memorie conclusionali è perentorio; la memoria depositata oltre tale termine non è valutata ai fini della decisione.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire ... implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso

    L'interesse ad agire richiede un'utilità personale, attuale e concreta derivante dall'accoglimento della domanda.

  • art. 39, comma 1 c.p.a.

    Consente l'applicazione nel processo amministrativo del rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c.

  • art. 338 r.d. n. 1265/1934

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere l'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale e il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità; il TAR non ha esaminato il merito della censura per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 28, comma 1, lettera a), l. n. 166/2002

    È indicato dai ricorrenti quale norma modificativa dell'art. 338 del r.d. n. 1265/1934; la relativa questione sostanziale non è stata esaminata per carenza di interesse.

  • art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934

    È stato invocato dalle parti resistenti quale fondamento della deroga al vincolo cimiteriale per interventi urbanistici di rilevanza generale; il TAR non ha deciso tale questione di merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere deve consistere in un'utilità personale, concreta e attuale ottenibile dall'accoglimento della domanda e deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia fino alla decisione.
  • La vicinitas rispetto all'area interessata da un titolo edilizio o da una disciplina urbanistica individua eventualmente una posizione differenziata, ma non dimostra automaticamente l'interesse al ricorso; il ricorrente deve allegare e fornire almeno un principio di prova di uno specifico pregiudizio patrimoniale o personale derivante dall'atto impugnato.
  • La mera titolarità di un rapporto di parentela con persone tumulate in un cimitero non dimostra, da sola, un concreto pregiudizio all'esercizio del culto dei defunti derivante dalla realizzazione di opere commerciali nelle vicinanze; occorre indicare in modo specifico l'interferenza delle opere sull'accesso, sulla fruizione del cimitero o sul sereno esercizio del culto.
  • L'impugnazione di una variante urbanistica o di titoli edilizi è inammissibile per carenza di interesse quando l'eventuale annullamento determinerebbe la reviviscenza di strumenti urbanistici o piani attuativi precedenti che consentono comunque la realizzazione dell'intervento contestato.
  • La memoria depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. non può essere considerata dal giudice ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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