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Circolare

Circolare n. 10 del 16/04/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le udienze sono rinviate d'ufficio e che il decorso di tutti i termini processuali è sospeso per il periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 (inizialmente 15 aprile, poi prorogato). Le disposizioni si applicano, ove compatibili, anche al processo tributario, alla magistratura militare e alle commissioni tributarie. Sono previste eccezioni per procedimenti cautelari e per specifici adempimenti non rientranti nella sospensione; inoltre si disciplinano i termini che iniziano o si computano a ritroso durante il periodo sospensivo e il trattamento dei termini relativi a mediazione e impugnazioni.

Rinvio udienze e sospensione termini processuali a seguito dell'emergenza COVID-19 (art. 83 DL 17/3/2020 n. 18 e art. 36 DL 8/4/2020 n. 23) - Primi chiarimenti

Punti principali

Quadro normativo e periodo

L'art. 83 del DL 17/3/2020 n. 18 ha previsto il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini dal 9/3/2020; l'art. 36 del DL 8/4/2020 n. 23 ha prorogato il termine finale al 11/5/2020 (con decorrenza post-sospensione dal 12/5/2020).

Rinvio automatico delle udienze

Le udienze civili e penali pendenti nel periodo indicato sono rinviate d'ufficio a data successiva al termine della sospensione; la disposizione si applica, per compatibilità, anche ai procedimenti tributari e alla magistratura militare.

Eccezioni al rinvio delle udienze

Sono esclusi dal rinvio i procedimenti la cui ritardata trattazione può causare grave pregiudizio, in particolare i procedimenti cautelari disciplinati dagli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., i procedimenti cautelari tributari (artt. 47, 52 c.2, 62-bis d.lgs. 546/1992), l'art.196 d.lgs. 472/1997 e l'art.227 d.lgs. 472/1997; il capo dell'ufficio può dichiarare l'urgenza con provvedimento non impugnabile.

Sospensione generale dei termini processuali

Dal 9/3 al 11/5/2020 è sospeso il decorso dei termini per qualsiasi atto dei procedimenti (impugnazioni, proposizione degli atti introduttivi, depositi, motivazioni, ecc.), salvo le eccezioni espressamente previste.

Effetti sul processo tributario

In materia tributaria sono sospesi, tra gli altri, i termini per la proposizione dell'appello, del ricorso in cassazione, della riassunzione, della costituzione delle parti, dell'integrazione dei motivi, del reclamo e per la trasmissione delle osservazioni da parte dell'Ufficio; restano esclusi i termini dei procedimenti cautelari.

Ricorso di primo grado e mediazione

Specifica sospensione del termine di notifica del ricorso in primo grado (es. 60 giorni) e del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione (art.17-bis d.lgs. 546/1992): i termini sospesi riprendono a decorrere dal 12/5/2020 con esempi pratici indicati nella circolare.

Termini che iniziano durante la sospensione

Se un termine inizia nel periodo di sospensione, il suo decorso è differito e inizia il 12/5/2020; la circolare fornisce esempi (es. impugnazioni con decorrenza nel periodo sospensivo).

Termini computati a ritroso

I termini 'a ritroso' (es. deposito documenti e memorie prima della trattazione) che ricadono totalmente o parzialmente nel periodo di sospensione sono differiti, spostando l'udienza o l'attività da cui decorrono in modo da consentirne il rispetto.

Adempimenti e sospensioni non cumulabili

La sospensione non si cumula con altre sospensioni specifiche (es. art.6 c.11 DL 119/2018 per definizione agevolata); inoltre alcuni adempimenti (es. notifiche di diniego per definizione agevolata, scadenze di pagamento come la quinta rata prevista) non sono sospesi e conservano termini autonomi indicati dalla normativa.

Misure organizzative e vigilanza

I capi degli uffici giudiziari mantengono le misure organizzative previste dall'art.83 (delega d'urgenza, provvedimenti non impugnabili, ecc.) e le Direzioni regionali vigileranno sull'osservanza delle istruzioni fornite.

Testo integrale

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