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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-517/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell' 11 gennaio 2024. — Eurobolt BV e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Esecuzione della sentenza del 3 luglio 2019, Eurobolt (C‑644/17, EU:C:2019:555) – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 – Validità. — Causa C-517/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento di esecuzione 2020/611. La Commissione poteva riaprire l’inchiesta antielusione dopo la sentenza Eurobolt, correggere il vizio procedurale e reistituire i dazi antidumping per il periodo originario. Non vi è violazione del principio di irretroattività né usurpazione delle competenze della Corte, e il divieto di rimborso dei dazi già versati è compatibile con il diritto UE.

Impugnazione respinta: la Commissione poteva, per dare esecuzione alla sentenza Eurobolt, riaprire l’inchiesta antielusione e reistituire retroattivamente il dazio antidumping, senza dover rimborsare i dazi già versati.

La questione giuridica

Se, a seguito della sentenza Eurobolt che ha dichiarato invalido per un vizio procedurale il regolamento di esecuzione n. 723/2011, la Commissione potesse: 1) riaprire il procedimento antielusione dal punto in cui si era verificata l’irregolarità; 2) adottare il regolamento di esecuzione 2020/611 con effetto sui periodi già trascorsi; 3) vietare il rimborso dei dazi già versati e ordinare il recupero di quelli rimborsati; 4) fondare tale intervento sugli articoli 13 e 14 del regolamento 2016/1036, senza violare gli articoli 264, 266 e 296 TFUE, il principio di irretroattività, il principio di tutela giurisdizionale effettiva e il principio di attribuzione.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, quando un regolamento antidumping è dichiarato invalido per un vizio procedurale che non travolge l’intero procedimento, la Commissione può, per eseguire la sentenza, riaprire il procedimento dal punto in cui l’irregolarità si è verificata, sanarla e adottare un nuovo regolamento di reistituzione del dazio; ciò può produrre effetti sui periodi di applicazione originaria del dazio, senza violare il principio di irretroattività, gli articoli 264 e 266 TFUE o il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. In tale ipotesi, la Commissione può anche disporre che i dazi già versati non siano rimborsati e che i rimborsi effettuati siano recuperati, poiché il rimborso immediato e integrale non è imposto in ogni circostanza e il nuovo regolamento trova valida base giuridica negli articoli 13 e 14 del regolamento 2016/1036.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 207 TFUE
  • Articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE
  • Articolo 116, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento (CE) n. 91/2009
  • Regolamento (CE) n. 384/96
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 10, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 13, paragrafi 1 e 3, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14, paragrafi 1 e 5, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 15, paragrafo 3, regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) n. 182/2011, articolo 5
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 966/2010
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/519
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374

Reistituzione del dazio antidumping dopo la sentenza Eurobolt

La pronuncia riguarda un ricorso in impugnazione proposto da Eurobolt BV, Fabory Nederland BV e ASF Fischer BV avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/611. Quest’ultimo aveva reistituito il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina ed esteso alle importazioni spedite dalla Malaysia, in esecuzione della sentenza della Corte del 3 luglio 2019, Eurobolt.

Contesto normativo e antecedenti della controversia

La Corte ricorda il quadro dei regolamenti antidumping succedutisi nel tempo: in particolare il regolamento (CE) n. 1225/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036. Rilevano soprattutto:

  • l’articolo 13, che consente di estendere i dazi antidumping in caso di elusione;
  • l’articolo 14, che disciplina l’imposizione e la registrazione delle importazioni;
  • l’articolo 10, che sancisce il principio di irretroattività, salvo eccezioni previste dal regolamento.

Sul piano fattuale, il Consiglio aveva istituito un dazio antidumping definitivo con il regolamento n. 91/2009. In seguito, la Commissione aveva avviato un’inchiesta antielusione e adottato il regolamento di esecuzione n. 723/2011, estendendo il dazio alle importazioni spedite dalla Malaysia. Con la sentenza Eurobolt del 2019, la Corte ha però dichiarato invalido il regolamento n. 723/2011 perché le osservazioni della parte interessata non erano state trasmesse al comitato consultivo nei termini previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009.

L’esecuzione della sentenza Eurobolt e il regolamento controverso

A seguito di tale pronuncia, la Commissione ha riaperto l’inchiesta antielusione con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374, con l’obiettivo di sanare la violazione procedurale accertata dalla Corte. Le osservazioni della Eurobolt sono state presentate tempestivamente al comitato competente. La Commissione ha quindi adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/611, che ha reistituito il dazio antidumping per le importazioni avvenute durante il periodo di applicazione del regolamento n. 723/2011 e ha stabilito che i dazi già versati non fossero rimborsati, disponendo anche il recupero dei rimborsi già effettuati.

Le questioni giuridiche affrontate in impugnazione

Le appellanti hanno dedotto sette motivi, concentrati su quattro profili principali:

  • la portata dell’articolo 266 TFUE e l’obbligo di esecuzione della sentenza Eurobolt;
  • la possibilità di sanare un vizio procedurale mediante riapertura del procedimento;
  • la compatibilità del regolamento controverso con il principio di irretroattività;
  • la validità della base giuridica e il potere della Commissione di vietare il rimborso dei dazi.

Contestavano inoltre la violazione della tutela giurisdizionale effettiva, degli articoli 264 e 296 TFUE, dell’articolo 13 del regolamento 2016/1036, dell’articolo 5 TUE e del principio di buona amministrazione.

Ragionamento della Corte sull’articolo 266 TFUE e sulla riapertura del procedimento

La Corte ribadisce che, quando l’atto dell’Unione è dichiarato invalido, l’istituzione da cui promana deve adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, applicabile per analogia anche alle sentenze di invalidità rese nel rinvio pregiudiziale. Tuttavia, l’istituzione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure di esecuzione, purché esse siano compatibili con il dispositivo e con la motivazione della sentenza.

Nel caso di specie, l’irregolarità accertata in Eurobolt riguardava solo una fase specifica del procedimento: la tardiva trasmissione delle osservazioni al comitato consultivo. Tale irregolarità non aveva inficiato le fasi precedenti del procedimento, sicché la Commissione poteva legittimamente riprendere l’istruttoria dal punto esatto in cui il vizio si era verificato, correggerlo e adottare un nuovo atto.

Irretroattività, rimborso dei dazi e tutela giurisdizionale effettiva

La Corte esclude che il regolamento 2020/611 violi il principio di irretroattività. Pur essendo vero che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 sancisce in via generale l’applicazione solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore delle misure, esistono eccezioni, in particolare in materia di elusione. In tale ambito, la riscossione retroattiva è ammessa dalla data della registrazione delle importazioni.

La Corte precisa che la reistituzione dei dazi può riguardare anche importazioni avvenute nel periodo in cui il regolamento annullato era applicabile, purché il nuovo atto si collochi entro il perimetro temporale originario delle misure. Di conseguenza, non era obbligatorio un rimborso immediato e integrale dei dazi già versati.

Quanto alla tutela giurisdizionale effettiva, la Corte osserva che alla data di adozione del regolamento controverso non esisteva alcuna constatazione di illegittimità sostanziale del dazio, ma solo un vizio procedurale sanabile. La Commissione ha quindi rispettato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva correggendo la violazione e riesaminando il procedimento nel rispetto delle forme sostanziali.

Base giuridica del regolamento controverso

La Corte respinge anche l’argomento relativo all’asserita mancanza di base giuridica. Il regolamento 2020/611 trova il proprio fondamento negli articoli 13 e 14 del regolamento 2016/1036, mentre il regolamento n. 91/2009 non costituisce la base giuridica del nuovo atto. Il fatto che quest’ultimo regolamento fosse stato abrogato nel 2016 non ne incide sulla validità pregressa né impedisce alla Commissione di riutilizzare il quadro normativo vigente per adottare una misura di reistituzione.

La Corte chiarisce inoltre che il riferimento all’articolo 207 TFUE serve soltanto a confermare il principio di attribuzione, non a fondare direttamente il regolamento controverso. La normativa antidumping è infatti adottata dal legislatore dell’Unione sulla base di tale disposizione di diritto primario, che consente di attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

Divieto di rimborso e competenza della Commissione

Quanto al settimo motivo, la Corte conferma che il regolamento controverso poteva vietare definitivamente il rimborso dei dazi e ordinare il recupero di quelli già rimborsati. Il rimborso dei dazi all’importazione è disciplinato dall’articolo 116 del codice doganale, ma ciò non esclude che, nel contesto specifico dell’esecuzione di una sentenza di invalidità e della reistituzione del dazio antidumping, la Commissione possa disporre il mantenimento delle somme già riscosse.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il rimborso immediato e integrale non è imposto in ogni circostanza e la Commissione può impartire istruzioni alle autorità doganali per adempiere all’obbligo di eseguire la sentenza. Il divieto di rimborso è descritto come la conseguenza logica della reistituzione valida dei medesimi dazi per il periodo interessato.

Dispositivo e principio affermato

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna le ricorrenti alle spese. Il principio affermato è che un vizio procedurale sanabile in una misura antidumping non impedisce alla Commissione di riaprire il procedimento dalla fase viziata, di adottare un nuovo regolamento di reistituzione del dazio e di escludere il rimborso dei dazi già versati, purché restino rispettati il dispositivo e la motivazione della sentenza che ha dichiarato l’invalidità e siano osservate le norme applicabili ratione temporis.

Come è indicizzato

Materieantidumpingelusione dei dazi antidumpingdiritto doganalevalidità degli atti dell’unionetutela giurisdizionale effettiva

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