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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29358/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo e degli artifici e raggiri (con particolare riguardo alla qualificazione del documento come "previsione di bilancio" e non come bilancio), lamentando carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico della truffa contrattuale e la mancata considerazione del parere pro veritate. Inoltre contestava la negazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la presenza in udienza, la produzione documentale e l'esame collaborativo dovevano valere come elementi positivi a favore dell'imputato e che l'affermazione di innocenza non poteva essere usata contro di lui.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure siano in realtà una rivalutazione delle prove contraria alla funzione della cassazione: i giudici di merito, con duplice conforme, avevano individuato sia gli artifici e raggiri sia l'esteriorizzazione del dolo iniziale sulla base di testimonianze (persona offesa Marina Chiara Garassino e terzi) e della documentazione. La Corte ha inoltre affermato che il parere pro veritate, essendo atto di parte, non è prova vincolante nel processo penale e che la qualificazione del documento compete al giudice. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il rigetto è stato ritenuto motivato e conforme al principio per cui serve un elemento di segno positivo per la loro concessione, non la mera assenza di elementi negativi; la mera partecipazione al dibattimento, produzione di documenti e dichiarazione di innocenza non sono di per sé sufficienti. Per tutte questo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di difesa e di rappresentanza della parte civile e al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    presente nel testo: "ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen."

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità o altre ipotesi, l'irrogazione di somme a favore della cassa delle ammende; qui usato per giustificare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 6 § 1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Principio richiamato in giurisprudenza citata: l'obbligo di motivazione delle decisioni non impone al giudice di dare risposta dettagliata a ogni singolo argomento; il giudice d'appello può in linea di principio fare propri i motivi della decisione impugnata.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito proporre una mera rivalutazione delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili salvo censure su carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • La "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello allineate) costituisce un unico corpo motivazionale che limita il controllo della Corte di cassazione sulla valutazione dei fatti
  • I pareri pro veritate e gli elaborati tecnici prodotti da una parte non hanno valore probatorio vincolante nel processo penale e possono essere disattesi dal giudice di merito se ritenuti non neutri o poco convincenti
  • Il pagamento di una somma (es. primo canone) non esclude di per sé l'esistenza di un dolo iniziale se vi sono elementi che dimostrano condotte artificiose e raggiri nella fase antecedente o contestuale alla stipula
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la mera presenza in udienza, la produzione di documenti e l'esercizio del diritto di dichiarare innocenza non costituiscono automaticamente tali elementi

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