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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32692/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale aveva escluso dal passivo della società fallita i crediti retributivi dedotti da un soggetto che rivendicava di avere svolto attività lavorativa in favore della società, rilevando che non era emersa con sufficiente chiarezza la natura e il contenuto delle mansioni svolte in seno alla società fallita, anche considerando che lo stesso soggetto ricopriva contestualmente la carica di amministratore unico e svolgeva il ruolo di direttore generale presso la società controllante, in un contesto di promiscuità organizzativa e di condivisione di sede. Con il ricorso per cassazione venivano proposti tre motivi: 1) omesso/insufficiente esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che prova testimoniale e documenti avessero invece provato specificamente le attività svolte; 2) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, per asserita errata interpretazione delle deposizioni e delle risultanze istruttorie, che avrebbero riguardato esclusivamente l’attività presso la società fallita; 3) violazione e falsa applicazione del CCNL Dirigenti aziende produttrici di beni e servizi, art. 1, comma 3, per non avere il tribunale correttamente valutato le prove ai fini dell’attribuzione della qualifica e del quantum della pretesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha ribadito che la censura ex art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è invece deducibile, in cassazione, il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove. Ha richiamato inoltre i limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012, precisando che è sindacabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o l’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non rileva l’omessa menzione di singoli elementi istruttori se il fatto decisivo è stato comunque considerato. Ha quindi osservato che il tribunale aveva fondato la decisione su argomentazioni congrue e logicamente coerenti e che le doglianze del ricorrente miravano in sostanza a rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    "erroneo e/o omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    dopo la riforma del 2012 consente solo il sindacato sull’omesso esame di un fatto storico decisivo o su anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non sulla mera insufficienza della motivazione o sul cattivo apprezzamento delle prove

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta mediante le prove

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 4 e 5

    le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione del materiale istruttorio sono scrutinabili solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato e non come riesame del merito

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice disattende la regola legale di valutazione della prova; non basta lamentare una valutazione non condivisa delle prove non legali

  • art. 132 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per mera insufficienza

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il controllo di legittimità non coincide con un terzo grado di merito.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice di merito applichi una regola di valutazione della prova diversa da quella imposta dalla legge; non basta contestare la persuasività della valutazione compiuta.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alle sole anomalie motivazionali radicali, non alla mera insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
  • La deduzione di violazione di legge richiede l’erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la censura investe la ricostruzione della vicenda concreta in base alle prove, essa appartiene al merito e non alla legittimità.
  • L’omesso esame di singoli elementi di prova non determina di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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