Regolamento (UE) 2026/165
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/165 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione e il controllo delle operazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per adeguarlo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649 in materia di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e per semplificare taluni aspetti del monitoraggio pluriennale e dei controlli delle operazioni. Vengono chiariti i termini per l’attuazione dei piani d’azione, imposto l’uso dei modelli disponibili in SFC2021 e precisati i contenuti della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. Inoltre, è rafforzata la logica di selezione basata sull’analisi del rischio per il controllo delle imprese e vengono aggiornati gli allegati tecnici.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 in materia di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione della PAC, relazioni annuali, piani d’azione e controlli delle operazioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alla Commissione, agli organismi di coordinamento, agli organismi di certificazione e, più in generale, alle strutture nazionali coinvolte nell’attuazione, nel monitoraggio, nella rendicontazione e nel controllo della politica agricola comune ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116 e del regolamento (UE) 2021/2115. Incide sulle modalità di trasmissione delle relazioni, sulla predisposizione dei piani d’azione nel sistema SFC2021, sulla liquidazione dei conti e sui controlli delle operazioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per il monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione e i controlli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/165 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per allinearlo alle modifiche del quadro PAC introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649. La finalità è duplice: da un lato, eliminare i riferimenti ormai non più coerenti alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione; dall’altro, chiarire e semplificare taluni meccanismi di monitoraggio pluriennale, rendicontazione e controllo delle operazioni. Il testo si colloca nel sistema di disciplina della PAC fondato sul regolamento (UE) 2021/2116 e sul regolamento (UE) 2021/2115.
Ambito e contesto normativo
La modifica riguarda le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 in materia di organismi pagatori, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, controlli, cauzioni e trasparenza, nonché le regole collegate al monitoraggio e alle relazioni annuali previste dal regolamento (UE) 2021/2115. Il considerando evidenzia che la soppressione dei riferimenti alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione deve riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/128; inoltre, viene perseguito l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la flessibilità nei controlli.
Verifica e rendicontazione dell’efficacia dell’attuazione
All’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), viene precisato che, ai fini del monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione relativa agli indicatori di output e le relazioni sugli indicatori di risultato devono essere corrette e dimostrare il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116.
L’articolo 7, paragrafo 5, è riformulato per chiarire il contenuto dell’audit del sistema di rendicontazione dell’efficacia dell’attuazione. L’organismo di certificazione deve verificare le registrazioni e le banche dati per accertare che:
- gli indicatori di output e di risultato siano correttamente comunicati;
- gli indicatori corrispondano, rispettivamente, alle spese finanziate dall’Unione o agli obiettivi di intervento;
- sia corretto anche il calcolo degli indicatori.
Pagamenti mensili e rettifiche
L’articolo 13, paragrafo 1, chiarisce la base sulla quale la Commissione decide il versamento dei pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. La decisione è adottata sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, fermo restando che possono intervenire rettifiche successive ai sensi degli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e tenendo conto di riduzioni e sospensioni adottate ai sensi degli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento.
Piani d’azione e monitoraggio pluriennale
La modifica dell’articolo 28 è centrale per la disciplina dei piani d’azione connessi al monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione. Per ciascuna misura correttiva, lo Stato membro deve fissare un termine di attuazione che non può superare 2 anni dal momento in cui il piano d’azione è stato accettato dalla Commissione. Deve inoltre stabilire indicatori di progresso, almeno trimestrali, per tutta la durata del piano.
Inoltre, i piani d’azione devono essere predisposti utilizzando i modelli disponibili nel sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni SFC2021, di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289, e devono essere trasmessi mediante tale sistema. Gli Stati membri devono anche riferire sui progressi compiuti nell’attuazione entro il termine previsto dalla disposizione relativa alla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
Liquidazione dei conti e relazione annuale
All’articolo 33, paragrafo 1, viene chiarito che, ai fini della liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115. La relazione è quindi inserita espressamente tra i documenti rilevanti per la procedura di liquidazione.
Controllo delle operazioni e analisi del rischio
L’articolo 46 viene sostituito per concedere maggiore flessibilità e ridurre gli oneri amministrativi associati al controllo delle operazioni ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2116. Per ogni periodo di controllo, gli Stati membri selezionano le imprese da controllare sulla base di un’analisi del rischio riferita a tutte le misure; la selezione deve continuare a rispettare gli obblighi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
L’analisi del rischio deve essere comunicata alla Commissione nell’ambito del piano di controllo di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Il periodo di controllo è fissato dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente.
Allegati aggiornati
Il regolamento sostituisce l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 e modifica l’allegato VI, parte 2.1, con una nuova tabella. Gli aggiornamenti tecnici riguardano la dichiarazione di gestione dell’organismo di coordinamento e la struttura della panoramica della selezione nel piano di controllo, con indicazione delle categorie di imprese in base alle soglie di entrate o pagamenti:
- maggiori di 350 000 EUR;
- pari o inferiori a 350 000 EUR ma non inferiori a 40 000 EUR;
- inferiori a 40 000 EUR.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del sistema di verifica dell’efficacia dell’attuazione
Vengono aggiornati gli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 relativi alla verifica/monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione, eliminando i riferimenti ormai superati alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e mantenendo il quadro del monitoraggio pluriennale. All’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), si precisa che la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione per gli indicatori di output e le relazioni sugli indicatori di risultato devono dimostrare il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116.
Audit del sistema di rendicontazione
All’articolo 7, paragrafo 5, si stabilisce che, nell’audit del sistema di rendicontazione dell’efficacia dell’attuazione, l’organismo di certificazione verifica registrazioni e banche dati per accertare che gli indicatori di output e di risultato siano correttamente comunicati e corrispondano, rispettivamente, alle spese finanziate dall’Unione o agli obiettivi di intervento. È espressamente incluso anche il controllo del calcolo degli indicatori.
Pagamenti mensili e rettifiche finanziarie
All’articolo 13, paragrafo 1, si precisa che la Commissione decide il versamento dei pagamenti mensili sulla base dei dati trasmessi a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, ferma restando l’applicazione di eventuali rettifiche successive ai sensi degli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116 e tenendo conto di riduzioni e sospensioni adottate in base agli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento.
Piani d’azione per il monitoraggio pluriennale
All’articolo 28, paragrafo 2, per ciascuna misura correttiva lo Stato membro deve fissare un termine di attuazione che non può superare i 2 anni dal momento in cui il piano d’azione è stato accettato dalla Commissione. Devono inoltre essere stabiliti indicatori di progresso, almeno trimestrali, per tutta la durata del piano. All’articolo 28, paragrafo 5, i piani d’azione devono essere predisposti usando i modelli disponibili nel sistema SFC2021 e trasmessi tramite tale sistema; la relazione sui progressi deve essere presentata entro il termine previsto dalla disposizione sulla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
Documentazione per la liquidazione dei conti
All’articolo 33, paragrafo 1, si precisa che, ai fini della liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tra l’altro, la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.
Soppressione di una disposizione
L’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è soppresso.
Controllo delle operazioni e selezione delle imprese
L’articolo 46 è sostituito per consentire una maggiore flessibilità nella selezione delle imprese da controllare. Per ogni periodo di controllo, gli Stati membri selezionano le imprese sulla base di un’analisi del rischio per tutte le misure, ferma restando l’osservanza degli obblighi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116; l’analisi del rischio deve essere comunicata alla Commissione nell’ambito del piano di controllo di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Il periodo di controllo è definito dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è sostituito e l’allegato VI, parte 2.1, è riformulato tramite una nuova tabella. L’aggiornamento riguarda in particolare la dichiarazione di gestione dell’organismo di coordinamento e la panoramica della selezione nel piano di controllo, inclusa la distinzione tra imprese in base alle soglie di entrate/pagamenti superiori a 350 000 EUR, comprese tra 40 000 EUR e 350 000 EUR, o inferiori a 40 000 EUR.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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