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Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo stabilito dalla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 22 del 16 gennaio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 gennaio 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato, condannando il Ministero a consentirne la fruizione. Secondo il ricorrente, il giudicato era rimasto ineseguito, salvo il pagamento di 800 euro per le spese del giudizio del lavoro. Ha domandato l’ordine di adempimento entro 60 giorni, con accredito di 1.000 euro sulla Carta docente, e la penalità di mora. Ha documentato il passaggio in giudicato con certificazione della cancelleria del 4 dicembre 2025. Il Ministero e l’USR non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: documentati il giudicato e la notificazione, e non contestato l’inadempimento, sussistono i presupposti dell’ottemperanza; è inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali. Ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo gli adempimenti necessari a consentire la fruizione della Carta per complessivi 1.000 euro. Accoglie la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento, spontaneo o commissariale; il dispositivo precisa inoltre che sul capitale sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Per l’ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Dirigente dell’USR per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine; non è previsto compenso commissariale. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 900 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario, e dispone la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    L’ottemperanza è esperibile quando risultano documentati il giudicato e il suo mancato adempimento da parte dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 18.1.2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).

    Per le amministrazioni statali, l’azione di ottemperanza è ammissibile una volta decorso il termine di 120 giorni per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, decorrente dalla notificazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale quantificazione deriva dall’applicazione diretta dell’art. 114 comma 4 lett “e)” che contempla, per le somme di denaro dovute, un criterio preferenziale, disponendo specificamente che “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI”.

    Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità per il ritardo, che decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta l’esistenza del giudicato e il mancato adempimento dell’obbligo imposto all’amministrazione; la mancata contestazione dell’inadempimento concorre a confermare la sussistenza dei presupposti del rimedio.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l’esecuzione coattiva del giudicato può essere richiesta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice può, su richiesta di parte, stabilire una penalità di mora pari agli interessi legali; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e permane sino all’adempimento, anche se eseguito in via sostitutiva dal commissario ad acta.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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