Ordinanza n. 1033/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - di tutti gli atti e provvedimenti, meglio indicati in narrativa, relativi alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 3059 del 10 dicembre 2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso AM12 (Discipline letterarie dell'istruzione di primo grado) e AS12 (Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di secondo grado) - Regione Toscana - nella parte in cui non hanno previsto la corretta rettifica della soglia di ammissione alla prova orale; - di tutti gli atti e provvedimenti non conosciuti relativi alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 3059 del 10 dicembre 2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso AM12 e AS12 - Regione Toscana - nella parte in cui non hanno ammesso il ricorrente alla prova orale della procedura medesima; - di tutti gli atti e provvedimenti ad oggi non conosciuti che hanno disatteso le indicazioni ministeriali inviate al ricorrente con PEC contenente nota Prot. n. 56610 del 7.03.2025 nella quale si indicava che erano state fornite indicazioni all'USR della Toscana per il ricalcolo del punteggio a favore del candidato; - di tutti i verbali della Commissione, ad oggi né trasmessi, né conosciuti, relativi alla revisione del punteggio del ricorrente; - di tutti gli atti e provvedimenti ad oggi non conosciuti che hanno omesso di considerare l'errore materiale contenuto nel quesito di filosofia, recante il nome errato “Michael Reboul” in luogo del corretto “Olivier Reboul”, con conseguente lesione della par condicio e del diritto del ricorrente a una prova regolare e trasparente. - dei provvedimenti, mai pubblicati, né in altro modo conosciuti, contenenti l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso per la classi di concorso AM12 E AS12, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per quanto occorrer possa: - di tutti i verbali relativi alla correzione della prova scritta svoltasi il 25.02.2025 relativamente a quella svolta dal ricorrente durante il turno pomeridiano; - dei criteri adottati dalla Commissione Valutatrice e non conosciuti per ritenere corretta la domanda, ancorché errata nella sua formulazione, di cui al quesito relativo alla prova scritta somministrata al ricorrente; e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere la corretta attribuzione del punteggio di 92 e per l'effetto, del diritto ad essere ammesso alla prova orale relativa al concorso PNRR2 cl. AS12 e AM12; e comunque per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, patiti e patendi dal ricorrente, derivanti dalla circostanza, provata, per cui il ricorrente ha verificato sulla propria pagina web che differentemente da quanto comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il punteggio relativo alla prova scritta era stato abbassato a 90; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 gennaio 2026: - della graduatoria di merito contenente l’elenco dei vincitori della procedura concorsuale di cui al DDG n. 3059 del 10 dicembre 2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso AM12 (Discipline letterarie nell’istruzione di primo grado) Regione Toscana - pubblicata in data 16.10.2025 nella parte in cui hanno collocato il ricorrente in posizione n. 79, ancorché pleno jure per probabile svista; - della graduatoria di merito contenente l’elenco dei vincitori della procedura concorsuale di cui al DDG n. 3059 del 10 dicembre 2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso AS12 (Discipline letterarie nell’istruzione di secondo grado) Regione Toscana - pubblicata in data 16.10.2025 nella parte in cui hanno collocato il ricorrente in posizione n. 34 con riserva; - di tutti gli atti e provvedimenti non conosciuti relativi alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 3059 del 10 dicembre 2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso AM12 e AS12 - Regione Toscana - nella parte in cui hanno ammesso il ricorrente alla prova orale della procedura medesima, con riserva; - di tutti gli atti e provvedimenti ad oggi non conosciuti che hanno disatteso le indicazioni ministeriali inviate al ricorrente con PEC contenente nota Prot. n. 56610 del 7.03.2025 nella quale si indicava che erano state fornite indicazioni all’USR della Toscana per il ricalcolo del punteggio a favore del candidato; - di tutti i verbali della Commissione, conosciuti a seguito di deposito da parte dell’Amministrazione in giudizio e relativi alla revisione del punteggio del ricorrente; - di tutti gli atti e provvedimenti ad oggi non conosciuti che hanno omesso di considerare l’errore materiale contenuto nel quesito di filosofia, recante il nome errato “Michael Reboul” in luogo del corretto “Olivier Reboul”, con conseguente lesione della par condicio e del diritto del ricorrente a una prova regolare e trasparente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per quanto occorrer possa: - di tutti i verbali relativi alla correzione della prova scritta svoltasi il 25.02.2025 relativamente a quella svolta dal ricorrente durante il turno pomeridiano, ancorché non conosciuti dal ricorrente; - dei criteri adottati dalla Commissione valutatrice e non conosciuti per ritenere corretta la domanda, ancorché errata nella sua formulazione, di cui al quesito relativo alla prova scritta somministrata al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti nelle classi AM12 e AS12, inclusa la mancata rettifica del punteggio e l’ammissione con riserva alla prova orale, nonché le graduatorie di merito
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale indetta con DDG n. 3059 del 10 dicembre 2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, relativamente alle classi di concorso AM12 e AS12 nella Regione Toscana. Ha dedotto che, nonostante una comunicazione ministeriale relativa al ricalcolo del punteggio, il punteggio della prova scritta sarebbe stato ridotto da 92 a 90, con conseguente mancata ammissione alla prova orale nel ricorso introduttivo. Ha inoltre contestato l’omessa considerazione dell’errore materiale contenuto in un quesito di filosofia, nel quale il nome “Michael Reboul” sarebbe stato indicato in luogo del corretto “Olivier Reboul”, lamentando la violazione della par condicio e del diritto a una prova regolare e trasparente. Con motivi aggiunti ha impugnato le graduatorie di merito pubblicate il 16 ottobre 2025, censurando la collocazione nella posizione n. 79 della graduatoria AM12 e nella posizione n. 34, con riserva, della graduatoria AS12, nonché gli atti relativi all’ammissione con riserva alla prova orale e alla revisione del punteggio. Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’attribuzione del punteggio di 92, l’ammissione alla prova orale e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure né la domanda cautelare o risarcitoria. Ha rilevato che i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto a due controinteressati, mentre l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto pregiudicare gli altri candidati collocati nelle graduatorie AM12 e AS12: sia quelli con punteggio inferiore a quello del ricorrente, sia quelli con punteggio superiore a quello attualmente attribuito al ricorrente che avrebbero potuto essere sopravanzati in caso di riconoscimento dei due punti aggiuntivi. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale interessato. L’ordinanza prescrive il contenuto dell’avviso, la pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo e dell’ordinanza, il mantenimento online della documentazione sino alla sentenza definitiva di primo grado e il rilascio di un’attestazione alla parte ricorrente. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, con deposito della prova dell’esecuzione entro i successivi 10 giorni. La trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti è stata rinviata all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 49, comma 3 c.p.a.
notificazione per pubblici proclami
Consente al giudice amministrativo di disporre la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale; nel caso concreto il TAR ne ha autorizzato l’utilizzo per integrare il contraddittorio nei confronti dei numerosi candidati potenzialmente incisi dall’esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può modificare la posizione di una pluralità di candidati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento, non soltanto di quelli già destinatari della notificazione individuale.
- In una controversia concorsuale, sono controinteressati sia i candidati collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente che potrebbero essere sopravanzati, sia quelli con punteggio superiore a quello del ricorrente che potrebbero essere superati per effetto dell’attribuzione di ulteriori punti richiesta in giudizio.
- Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione, indicando nell’ordinanza le modalità, il contenuto e i termini degli adempimenti.
Come è indicizzato
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