Sentenza del 13/11/2015 n. 23249 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di Euro 6.559,40 di imposta di registro, sostenendo di aver pagato una maggiore imposta in relazione a un valore del terreno successivamente rideterminato, con giudicato favorevole, in Euro 10.000,00 nel giudizio promosso dal coobbligato venditore. Deduceva che il giudicato dovesse produrre effetti anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., poiché il pagamento era avvenuto non spontaneamente, ma a seguito della notifica di una cartella e per evitare la riscossione coattiva. Con il secondo motivo lamentava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR sull'irripetibilità del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il contribuente non aveva trascritto la cartella di pagamento e la relativa notifica, né indicato con precisione dove tali documenti fossero stati prodotti, impedendo alla Corte di verificare la natura non spontanea del pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per il medesimo difetto di autosufficienza, sia perché non conteneva il quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
Il contribuente invocava l'opponibilità nei propri confronti del giudicato favorevole formatosi tra l'Amministrazione e il coobbligato solidale.
La questione sostanziale riguardava se il coobbligato che aveva già pagato potesse avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato. La Corte non ha deciso nel merito tale questione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., comma 2.
La disposizione consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ma il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare i fatti posti a fondamento della censura.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La censura motivazionale proposta dal contribuente è stata ritenuta inammissibile per mancanza del quesito di fatto previsto dalla disciplina applicabile e per difetto di autosufficienza.
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo non conteneva il cosiddetto quesito di fatto.
Per i ricorsi soggetti a tale disciplina, la denuncia di vizio motivazionale doveva essere accompagnata da una sintesi chiara del fatto decisivo e controverso rispetto al quale la motivazione sarebbe stata omessa, insufficiente o illogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare che un pagamento è avvenuto coattivamente: occorre trascrivere o indicare puntualmente gli atti che lo dimostrano e specificare dove siano stati prodotti nel processo.
- Il difetto di autosufficienza del ricorso può impedire l'esame nel merito anche di una questione potenzialmente fondata.
- Quando si invoca l'efficacia di un giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale, è necessario documentare con precisione sia il contenuto del giudicato sia la propria posizione, il tipo di pagamento effettuato e gli atti impositivi che lo hanno determinato.
- Le censure sulla motivazione devono individuare in modo specifico il fatto decisivo trascurato o valutato illogicamente; contestazioni generiche sulla contraddittorietà della sentenza sono normalmente inammissibili.
- La mancata impugnazione dell'atto impositivo può incidere sulla possibilità di ottenere successivamente il rimborso, ma la relativa questione deve essere esaminata sulla base degli atti concretamente prodotti e non può essere valutata in cassazione se il ricorso non rispetta gli oneri di autosufficienza.
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