Sentenza del 22/04/2015 n. 903 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Avviso di accertamento - Impugnazione - Caducazione - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento IRES contestando l'applicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. In particolare, ha chiesto la disapplicazione della normativa per il mancato superamento del test di operatività sui ricavi, sostenendo l'esistenza di circostanze idonee a giustificare tale risultato.
La decisione
La disapplicazione della disciplina sulle società di comodo può essere riconosciuta soltanto quando la società dimostri l'esistenza di situazioni oggettive, specifiche ed estranee alle normali vicende aziendali, tali da aver impedito il conseguimento dei ricavi minimi previsti dalla legge. Tali circostanze devono essere indicate e provate dalla società richiedente. In assenza di questa dimostrazione, l'avviso di accertamento fondato sul mancato superamento del test di operatività resta valido. La controversia si è quindi conclusa in favore dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
La disapplicazione della normativa sulle società di comodo per il mancato superamento del test di operatività sui ricavi può essere concessa solo in presenza di situazioni oggettive estranee alle normali vicende aziendali.
La società che non supera il test di operatività deve dimostrare circostanze oggettive, straordinarie e non dipendenti dalla normale gestione aziendale che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi presunti.
Art. 48-bis della legge 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato nel quadro normativo della disciplina applicabile, senza che dal testo fornito emerga una specifica interpretazione ulteriore.
Art. 35, comma 15, del decreto-legge n. 223/2006
È richiamato quale disposizione integrativa della disciplina sulle società non operative, senza che dal testo fornito emerga una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività non consente automaticamente di ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
- La società deve allegare in modo puntuale le circostanze che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti e deve fornire adeguata prova documentale.
- Sono rilevanti soprattutto impedimenti oggettivi, specifici e non riconducibili alle normali scelte o inefficienze gestionali dell'impresa.
- In assenza di una prova concreta e dettagliata, l'Amministrazione finanziaria può applicare la disciplina delle società non operative e il relativo accertamento può essere confermato.
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