L.R. Toscana 16/2024
Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 16/2024 modifica la l.r. 8/2006 sulle piscine ad uso natatorio, introducendo nuove regole sullo svuotamento delle vasche e adeguando il regime sanzionatorio. Le nuove disposizioni operative si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento attuativo d.p.g.r. 23/R/2010, da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio: modifiche alla disciplina toscana
Requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio
La legge regionale Toscana 10 maggio 2024, n. 16 interviene sulla disciplina dei requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio contenuta nella l.r. 8/2006. L’obiettivo è aggiornare le regole sul trattamento dell’acqua e sullo svuotamento delle vasche, oltre ad adeguare il regolamento attuativo e il sistema sanzionatorio.
Disciplina dello svuotamento delle vasche e autocontrollo
Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la regola generale è che lo svuotamento totale delle vasche avvenga, di norma, una volta all’anno e non necessariamente all’inizio della stagione di apertura.
Lo svuotamento annuale non è necessario se, nell’ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile della piscina:
- siano effettuate analisi almeno quindici giorni prima dell’apertura stagionale;
- sia assicurata la conformità dell’acqua ai parametri dell’allegato A del regolamento regionale previsto dall’articolo 5 della l.r. 8/2006;
- siano rispettate le ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari individuate dallo stesso regolamento.
Resta comunque fermo che le vasche devono essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.
Regime sanzionatorio
La modifica all’articolo 18 della l.r. 8/2006 estende il richiamo sanzionatorio anche alle nuove previsioni introdotte sullo svuotamento delle vasche. In particolare, la sanzione già prevista per la violazione del comma 7 si applica ora anche alle violazioni del nuovo comma 7 bis.
Adeguamento del regolamento attuativo e decorrenza delle nuove regole
Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2024, il d.p.g.r. 23/R/2010 deve essere adeguato alle nuove disposizioni.
Le disposizioni introdotte dall’articolo 1 della legge regionale n. 16/2024 si applicano solo dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010. Ne consegue che il nuovo regime sullo svuotamento delle vasche diventa operativo soltanto dopo l’aggiornamento del regolamento attuativo.
Neutralità finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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