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Legge

L.R. Toscana 15/2024

Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007.

Normativa regionaleL.R. Toscana 15/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Toscana disciplina l’organizzazione delle gare regionali nel quadro del d.lgs. 36/2023: individua il DRC/RUP, i responsabili di fase, la verifica amministrativa nelle gare aperte e negoziate e il parere tecnico sismico. Si applica alla Giunta regionale e a vari enti regionali, ma non al SSR; è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del 8 maggio 2024.

Disposizioni organizzative per le procedure di gara e per il parere tecnico sismico; abrogazione di norme della l.r. 38/2007

Disposizioni organizzative per le procedure di gara della Regione Toscana

La legge disciplina, per la Regione Toscana, l’organizzazione interna delle procedure di gara e alcuni profili connessi al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). Interviene sulla nomina del responsabile unico di progetto, sui responsabili di procedimento di fase, sulla verifica della documentazione amministrativa e sul rilascio di un parere tecnico in materia sismica.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica all’attività contrattuale:

  • della Giunta regionale;
  • degli enti, organismi, agenzie e aziende istituiti con legge regionale;
  • degli enti parco regionali, salvo diversa disposizione della legge istitutiva.

Restano esclusi:

  • le aziende USL;
  • ESTAR;
  • gli altri soggetti del servizio sanitario regionale, che continuano ad applicare la l.r. 40/2005.

Il Consiglio regionale mantiene la propria autonomia e disciplina l’attività contrattuale nel proprio regolamento interno di amministrazione e contabilità. Le regole sul parere tecnico sismico si applicano invece a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti del territorio regionale.

Quadro di rinvio al Codice dei contratti pubblici

La legge opera nel rispetto dell’articolo 15 e dell’allegato I.2 del d.lgs. 36/2023. Per tutto quanto non regolato espressamente, rinvia al Codice dei contratti pubblici. Restano inoltre ferme le eventuali discipline speciali contenute in leggi regionali di settore.

Dirigente responsabile del contratto e RUP

Il dirigente competente per materia è qualificato come dirigente responsabile del contratto (DRC) ed è individuato come RUP, con il compito di adottare tutti i provvedimenti della procedura contrattuale.

Il DRC può nominare, con proprio decreto o con altro atto previsto dalla deliberazione attuativa della Giunta:

  • un dipendente della propria struttura, inquadrato nella fascia più elevata del sistema di classificazione del CCNL di riferimento e titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione;
  • in mancanza, un dipendente selezionato mediante specifico avviso tra i dipendenti dell’amministrazione regionale con analogo inquadramento e incarico.

Il RUP nominato dal DRC propone a quest’ultimo l’adozione degli atti a rilevanza esterna. Quando il RUP nominato è un dipendente con incarico di elevata qualificazione appartenente alla struttura del DRC, quest’ultimo può delegargli l’adozione degli atti a rilevanza esterna secondo le modalità fissate con apposita disciplina attuativa.

In caso di impedimento oggettivo del RUP protratto oltre un mese:

  • se il RUP coincide con il DRC, il direttore della direzione competente può sostituirlo;
  • se il RUP è stato nominato ai sensi della disciplina sulla nomina interna, le funzioni sono svolte dal DRC oppure da altro dipendente individuato secondo le regole previste per la nomina.

Responsabili di procedimento di fase

Il DRC, anche su proposta del RUP se diverso dal DRC, può nominare con proprio decreto i responsabili di procedimento di fase prima dell’avvio delle attività affidate.

È possibile nominare:

  • due responsabili distinti, uno per programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per affidamento;
  • oppure un responsabile per una sola fase.

Non è ammessa la nomina di un unico responsabile per entrambe le fasi.

Nel provvedimento di nomina il DRC attribuisce ai responsabili di fase i compiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 dell’allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, per la fase di competenza, salvo quelli riservati al RUP o al DRC stesso. I responsabili di fase propongono al DRC o al RUP, se diverso, gli atti relativi alla procedura per cui sono stati nominati.

Possono essere nominati solo dipendenti in servizio nella struttura del DRC, inquadrati nell’area più elevata del CCNL di riferimento, oppure selezionati tramite specifico avviso tra i dipendenti regionali con il medesimo inquadramento.

Verifica della documentazione amministrativa e presidenza di gara

Nelle procedure aperte per lavori, servizi e forniture di competenza della Giunta regionale, la verifica della documentazione amministrativa è svolta dal settore competente in materia di attività contrattuale.

Il dirigente di tale settore assume la qualifica di presidente di gara e:

  • verifica la documentazione amministrativa;
  • approva con proprio decreto l’elenco delle offerte ammesse e di quelle escluse.

Per gli enti e soggetti regionali di cui all’ambito soggettivo, nelle procedure aperte e ristrette, le funzioni di presidente di gara sono svolte secondo i rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

Procedure con criterio del minor prezzo e procedure negoziate

Nelle procedure aperte della Giunta regionale aggiudicate con il criterio del minor prezzo, il dirigente del settore competente opera come seggio di gara monocratico ai sensi del d.lgs. 36/2023. Oltre alla verifica amministrativa:

  • apre le offerte economiche;
  • approva con proprio decreto l’elenco delle offerte ammesse e escluse;
  • approva la classifica della gara.

Nelle procedure negoziate della Giunta regionale per lavori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), del d.lgs. 36/2023, individuate nella deliberazione attuativa della Giunta, il DRC può indicare nel decreto di avvio che la verifica della documentazione amministrativa sia svolta dal settore competente in materia di attività contrattuale.

Se anche in tali procedure l’aggiudicazione avviene al minor prezzo, il dirigente del settore competente opera come presidente di gara e seggio monocratico, svolgendo le stesse funzioni previste per le gare aperte al minor prezzo.

Attuazione amministrativa e programmazione degli acquisti

La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le disposizioni operative per l’attuazione della legge.

Con proprio atto la Giunta approva anche:

  • il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e le relative modifiche;
  • il programma triennale dei lavori pubblici con l’elenco annuale e le relative modifiche.

Tali programmi devono essere conformi al d.lgs. 36/2023 e, una volta approvati, sono trasmessi al Consiglio regionale.

Delega al RUP

Nel rispetto della l.r. 1/2009, con decreto del Direttore generale della Giunta regionale sono definiti modalità e criteri per il conferimento della delega al RUP prevista dalla legge.

Parere tecnico in materia sismica

La struttura regionale competente in materia di sismica può rendere, su richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti del territorio regionale, un parere tecnico non vincolante ai fini dell’accertamento di conformità alle norme tecniche, quando la verifica prevista dall’articolo 42 del d.lgs. 36/2023 è svolta internamente alla stazione appaltante.

Il parere è limitato alle categorie di opere indicate nell’allegato A del regolamento regionale 1/R/2022 in materia di vigilanza e verifica delle opere e costruzioni in zone sismiche. La richiesta può provenire da tutte le stazioni appaltanti e dagli enti concedenti del territorio regionale.

Abrogazioni nella l.r. 38/2007

La legge abroga varie disposizioni della l.r. 38/2007 sulle norme in materia di contratti pubblici, in particolare quelle relative a:

  • programmazione di forniture e servizi;
  • dirigente responsabile del contratto;
  • capitolati d’oneri e modulistica;
  • organizzazione delle procedure di affidamento;
  • presidenza delle gare;
  • affidamenti in economia;
  • somma urgenza per lavori pubblici;
  • varianti quantitative nei contratti di forniture e servizi.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta l’8 maggio 2024.

Testo integrale

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