Sentenza del 18/10/2021 n. 28719 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione (5/11/2014) che aveva respinto il precedente ricorso del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. Il contribuente deduceva, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, plurimi errori di fatto della Corte: sosteneva che la decisione avrebbe misconosciuto la vera doglianza (esistenza di due atti impositivi distinti - uno nei suoi confronti e uno nei confronti dell'alienante - per il medesimo presupposto), avrebbe equivocato attribuendo la questione a una duplicazione d'imposta dovuta al pagamento dell'alienante, e avrebbe errato nel ritenere che i motivi fossero privi di specificità o autosufficienza; infine contestava l'errata qualificazione motivazionale dell'istanza di autotutela (vizio sopravvenuto e non vizio originario).
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le censure denunciate attengono alla interpretazione e valutazione dei motivi e delle risultanze processuali, ossia a errori di giudizio non sindacabili in sede di revocazione per art. 395 c.p.c., n. 4, che presuppone un errore meramente percettivo dei fatti. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata che esclude la revocazione per presunta errata comprensione dei motivi. Non sono state disposte spese processuali in favore della parte resistente per mancanza di attività difensiva valida; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
Norma richiamata a fondamento del ricorso per revocazione; la Corte non entra nel merito del diritto evocato dal ricorrente poiché le doglianze attengono a valutazioni di fatto e di motivazione non rimediabili con la revocazione.
art. 395 c.p.c., n. 4
La Corte ha applicato la regola secondo cui la revocazione è ammessa per errore di fatto meramente percettivo; i vizi denunciati dal ricorrente sono stati ritenuti errori di giudizio/interpretazione non rientranti nel rimedio di cui all'art. 395, n. 4.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Riferimento normativo relativo al contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto, ai sensi di tale disposizione, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Cass., Sez. Un., 28 maggio 2013, n. 13181 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza richiamata per sostenere il principio che la revocazione non è esperibile per contestazioni concernenti la valutazione e l'interpretazione dei motivi di ricorso (errori di giudizio).
Cass., ord., 27 aprile 2018, n. 10184; Cass., ord., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., ord., 15 giugno 2012, n. 9835 (giurisprudenza richiamata)
Ulteriori precedenti confermativi del principio secondo cui la revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione della Corte sulle risultanze processuali e sui motivi di ricorso.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, è ammessa solo per errori di fatto meramente percettivi; non è strumento per impugnare valutazioni o interpretazioni giurisdizionali dei motivi e delle risultanze.
- Se si contesta l'errata lettura o valutazione di atti processuali o delle ragioni di fatto presentate, questo costituisce un errore di giudizio non rimediabile con la revocazione: la via corretta è ricercare altri rimedi (es. impugnazioni nei termini e nelle forme ordinarie), o proporre azioni sulla base di nuovi fatti/documenti quando ammesso dal rito.
- Nel contenzioso tributario, la presenza di due atti impositivi paralleli (uno contro il contribuente e uno contro l'alienante) deve essere contestata e provata nel merito del giudizio di merito; non è efficace come motivo di revocazione della decisione di legittimità che abbia già valutato la questione.
- La mancata o insufficiente difesa formale da parte dell'Amministrazione finanziaria può incidere sulle statuizioni sulle spese processuali (assenza di condanna alle spese in favore della resistente), ma non cambia l'inammissibilità della revocazione quando la censura è infondata.
- Il ricorrente che propone revocazione soccombendo può essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 115/2002.
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