Sentenza del 20/04/2016 n. 7879 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la decisione della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Palermo affinché il giudizio fosse nuovamente celebrato nel rispetto del litisconsorzio necessario e dei principi affermati dalle Sezioni Unite. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ILOR relativi alle annualità 1988, 1989 e 1990. La Corte ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario originario: nelle controversie relative al reddito di una società di persone, l'accertamento incide per trasparenza anche sui redditi imputati ai singoli soci. Pertanto, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari è nullo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
Prevede il collegamento dell'accertamento del reddito della società di persone con la determinazione dei redditi imputabili ai soci.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Stabilisce il principio di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione effettiva degli stessi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia deve essere decisa nei confronti di più soggetti necessariamente coinvolti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Consente, nei casi appropriati, la riunione dei procedimenti connessi, al fine di evitare decisioni contrastanti.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 2008
"L'unitarietà dell'accertamento [...] comporta che il ricorso tributario proposto [...] da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci".
Ha affermato che le controversie sull'accertamento del reddito delle società di persone e sulla conseguente imputazione ai soci configurano un litisconsorzio necessario originario. La mancata partecipazione di tutti i soggetti determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e incide automaticamente sui redditi dei soci, società e tutti i soci devono essere coinvolti nello stesso giudizio.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei soci o della società comporta la nullità dell'intero processo, non soltanto della decisione relativa al soggetto non partecipante.
- La nullità per violazione del litisconsorzio necessario può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione e comporta, di regola, la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado.
- Il litisconsorzio necessario può non operare quando il contribuente deduce esclusivamente questioni personali, estranee agli elementi comuni dell'accertamento societario.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sul merito dell'accertamento: il giudizio deve essere celebrato nuovamente con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
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