Cassazione Civile, Ordinanza n. 21262/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il classamento di un'unità immobiliare sita nel Comune di Castellabate, individuata come partitore idrico, dalla categoria proposta E/9 alla categoria D/1. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR Campania, che aveva ritenuto l'immobile correttamente classificabile in E/9, valorizzando la destinazione a servizio pubblico del bene, la mancanza di fine di lucro della società e l'assenza di specifiche censure dell'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme catastali e delle disposizioni che distinguono gli immobili del gruppo E da quelli del gruppo D, sostenendo che il bene è oggettivamente destinato a una gestione reddituale e a un'attività industriale, a prescindere dalla natura pubblica del soggetto gestore; con il secondo ha lamentato la nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente e per violazione del minimo costituzionale di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le memorie della contribuente perché depositate senza tempestivo controricorso, ha rigettato il secondo motivo ritenendo che la sentenza di merito fosse sorretta da motivazione sufficiente sotto il profilo del "minimo costituzionale", ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale, non la natura pubblica o non lucrativa del soggetto gestore. Ha quindi ritenuto errata la classificazione in E/9 del partitore idrico, trattandosi di immobile destinato ad attività economica e suscettibile di autonoma funzionalità e redditività, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
memorie depositate a ridosso dell'udienza
nel giudizio di cassazione è inammissibile la memoria della parte intimata che non abbia depositato tempestivamente il controricorso ex art. 370, comma 1, c.p.c., pur restando salva la partecipazione alla discussione orale
art. 370, comma 1, c.p.c.
termine fissato nell'art. 370, comma 1, c.p.c.
la mancata tempestiva costituzione con controricorso impedisce il deposito di memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare nullità della sentenza o del procedimento per vizi processuali e motivazionali dedotti come nullità
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza
art. 161 c.p.c.
richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e dell'obbligo di motivazione
artt. 24 e 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, violato solo da motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile
artt. 4, 5 e 10 R.D.L. n. 652 del 1939, convertito in l. n. 1249 del 1939
disciplinano i criteri di classamento e la nozione di unità immobiliare urbana
artt. 8 e 10 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamati per la classificazione delle unità immobiliari a destinazione speciale e per la stima diretta
art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
definisce l'unità immobiliare in termini di autonomia funzionale e reddituale
art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
la norma delimita la categoria E e ne esclude la compatibilità con immobili aventi autonoma funzionalità e redditività destinati a usi commerciali o industriali
art. 2195, n. 1, c.c.
richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'attività di produzione di beni e servizi è commerciale e quindi economicamente rilevante
art. 5, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per affermare la rilevanza economica dell'attività svolta dall'immobile
art. 9, comma 1, l. n. 36 del 1994
organizzano il servizio idrico integrato... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità
il servizio idrico integrato va gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità
art. 141 d.lgs. n. 152 del 2006
deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità
ribadisce la natura del servizio idrico integrato come servizio pubblico gestito con criteri economici
art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
la tariffa ha natura di corrispettivo e deve coprire integralmente costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi
art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato per qualificare i servizi pubblici locali a rilevanza economica
art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s), Cost.
la Corte costituzionale ha ricondotto il servizio idrico integrato alle materie di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza e dell'ambiente
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale si tiene conto degli elementi strutturalmente connessi, escludendo i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo
art. 812 c.c.
richiamato nel collegamento tra nozione di bene immobile e unità immobiliare autonoma
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la memoria della parte intimata è inammissibile se non sia stato tempestivamente depositato il controricorso; resta salva soltanto la possibilità di partecipare alla discussione orale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": il vizio ricorre soltanto in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- Ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale, non la natura soggettiva, pubblica o privata, dell'ente che lo gestisce o lo possiede.
- Le categorie catastali del gruppo E sono riservate a immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale estranei alla logica commerciale e industriale; non possono ricomprendere beni che abbiano autonoma funzionalità e redditività e siano destinati ad uso commerciale o industriale.
- L'autonomia funzionale e reddituale è parametro decisivo quando l'unità immobiliare presenti una propria capacità di produrre reddito e di essere censita autonomamente; la presenza di tale autonomia è incompatibile con la classificazione nel gruppo E nei casi indicati dalla norma.
- La qualificazione economica del servizio idrico integrato e la rilevanza del corrispettivo tariffario confermano che gli impianti destinati alla sua gestione possono essere ascritti a categorie catastali proprie degli immobili a destinazione speciale o produttiva, se ne ricorrono i presupposti oggettivi.
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