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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21262/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il classamento di un'unità immobiliare sita nel Comune di Castellabate, individuata come partitore idrico, dalla categoria proposta E/9 alla categoria D/1. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR Campania, che aveva ritenuto l'immobile correttamente classificabile in E/9, valorizzando la destinazione a servizio pubblico del bene, la mancanza di fine di lucro della società e l'assenza di specifiche censure dell'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme catastali e delle disposizioni che distinguono gli immobili del gruppo E da quelli del gruppo D, sostenendo che il bene è oggettivamente destinato a una gestione reddituale e a un'attività industriale, a prescindere dalla natura pubblica del soggetto gestore; con il secondo ha lamentato la nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente e per violazione del minimo costituzionale di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le memorie della contribuente perché depositate senza tempestivo controricorso, ha rigettato il secondo motivo ritenendo che la sentenza di merito fosse sorretta da motivazione sufficiente sotto il profilo del "minimo costituzionale", ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale, non la natura pubblica o non lucrativa del soggetto gestore. Ha quindi ritenuto errata la classificazione in E/9 del partitore idrico, trattandosi di immobile destinato ad attività economica e suscettibile di autonoma funzionalità e redditività, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    memorie depositate a ridosso dell'udienza

    nel giudizio di cassazione è inammissibile la memoria della parte intimata che non abbia depositato tempestivamente il controricorso ex art. 370, comma 1, c.p.c., pur restando salva la partecipazione alla discussione orale

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    termine fissato nell'art. 370, comma 1, c.p.c.

    la mancata tempestiva costituzione con controricorso impedisce il deposito di memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare nullità della sentenza o del procedimento per vizi processuali e motivazionali dedotti come nullità

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e dell'obbligo di motivazione

  • artt. 24 e 111 Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, violato solo da motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile

  • artt. 4, 5 e 10 R.D.L. n. 652 del 1939, convertito in l. n. 1249 del 1939

    disciplinano i criteri di classamento e la nozione di unità immobiliare urbana

  • artt. 8 e 10 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamati per la classificazione delle unità immobiliari a destinazione speciale e per la stima diretta

  • art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    definisce l'unità immobiliare in termini di autonomia funzionale e reddituale

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    la norma delimita la categoria E e ne esclude la compatibilità con immobili aventi autonoma funzionalità e redditività destinati a usi commerciali o industriali

  • art. 2195, n. 1, c.c.

    richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'attività di produzione di beni e servizi è commerciale e quindi economicamente rilevante

  • art. 5, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per affermare la rilevanza economica dell'attività svolta dall'immobile

  • art. 9, comma 1, l. n. 36 del 1994

    organizzano il servizio idrico integrato... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità

    il servizio idrico integrato va gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità

  • art. 141 d.lgs. n. 152 del 2006

    deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità

    ribadisce la natura del servizio idrico integrato come servizio pubblico gestito con criteri economici

  • art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

    la tariffa ha natura di corrispettivo e deve coprire integralmente costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi

  • art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato per qualificare i servizi pubblici locali a rilevanza economica

  • art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s), Cost.

    la Corte costituzionale ha ricondotto il servizio idrico integrato alle materie di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza e dell'ambiente

  • art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015

    sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale si tiene conto degli elementi strutturalmente connessi, escludendo i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo

  • art. 812 c.c.

    richiamato nel collegamento tra nozione di bene immobile e unità immobiliare autonoma

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la memoria della parte intimata è inammissibile se non sia stato tempestivamente depositato il controricorso; resta salva soltanto la possibilità di partecipare alla discussione orale.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": il vizio ricorre soltanto in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
  • Ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale, non la natura soggettiva, pubblica o privata, dell'ente che lo gestisce o lo possiede.
  • Le categorie catastali del gruppo E sono riservate a immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale estranei alla logica commerciale e industriale; non possono ricomprendere beni che abbiano autonoma funzionalità e redditività e siano destinati ad uso commerciale o industriale.
  • L'autonomia funzionale e reddituale è parametro decisivo quando l'unità immobiliare presenti una propria capacità di produrre reddito e di essere censita autonomamente; la presenza di tale autonomia è incompatibile con la classificazione nel gruppo E nei casi indicati dalla norma.
  • La qualificazione economica del servizio idrico integrato e la rilevanza del corrispettivo tariffario confermano che gli impianti destinati alla sua gestione possono essere ascritti a categorie catastali proprie degli immobili a destinazione speciale o produttiva, se ne ricorrono i presupposti oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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