Ordinanza del 21/12/2017 n. 2113 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Fumus boni iuris - Non necessario - Danno grave ed irreparabile - Prova - Definizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992, per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata o l’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, non richiede la prova del fumus boni iuris, ma soltanto la previa iscrizione del ricorso nel ruolo generale della Cassazione e la dimostrazione di un danno grave e irreparabile. Tale danno deve essere provato con elementi specifici e qualificati e non coincide con il mero esborso dell’importo dovuto. La rateizzazione del debito e la possibilità di ottenere il risarcimento dall’Erario in caso di accoglimento del ricorso escludono, nel caso esaminato, la sussistenza del presupposto cautelare.
Sospensione cautelare in pendenza di ricorso per cassazione: insussistenza del danno grave e irreparabile
Sospensione cautelare dell’esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione
La disciplina applicabile è quella dell’art. 62-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, relativa alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. Il documento chiarisce i presupposti necessari per ottenere la misura cautelare e individua le condizioni alle quali può ritenersi provato il danno grave e irreparabile.
Presupposti della misura cautelare
L’art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992 non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ossia di una ragionevole probabilità di fondatezza del ricorso. Ai fini della sospensione sono invece necessari:
- la previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Corte di cassazione;
- la prova dell’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza o dell’atto impugnato.
Il requisito cautelare rilevante è quindi esclusivamente quello del pregiudizio qualificato, mentre non occorre dimostrare, in questa sede, la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso per cassazione.
Nozione di danno grave e irreparabile
Il danno grave e irreparabile non può essere desunto dal semplice riferimento all’importo richiesto o dovuto. L’istante deve fornire elementi specifici e qualificati, idonei a dimostrare che il pagamento determinerebbe un pregiudizio concreto, grave e duraturo.
Tale pregiudizio non coincide con il mero esborso monetario, ma deve tradursi in una conseguenza particolarmente significativa:
- sui diritti primari della persona;
- oppure sullo svolgimento dell’attività d’impresa.
La prova deve quindi evidenziare l’effettiva incidenza dell’esecuzione sulla situazione personale o economica dell’interessato, non essendo sufficiente allegare l’entità della somma da versare.
Incidenza della rateizzazione del debito
La possibilità di rateizzare il debito costituisce un elemento contrario alla sussistenza del danno grave e irreparabile. La rateizzazione, infatti, attenua l’impatto immediato dell’obbligazione e rende meno plausibile che il pagamento determini un pregiudizio irreversibile o duraturo.
Di conseguenza, la mera esposizione debitoria, anche se rilevante, non dimostra automaticamente la ricorrenza del presupposto cautelare quando l’ordinamento consente al contribuente di adempiere mediante pagamenti dilazionati.
Possibilità di restituzione o risarcimento
Il documento evidenzia inoltre che, qualora il ricorso per cassazione del contribuente venga accolto, resta possibile chiedere all’Erario la restituzione di quanto indebitamente versato o il risarcimento del pregiudizio subito.
La solvibilità dell’Erario, indicato come soggetto per definizione solvibile, esclude che il pagamento determini normalmente un danno non riparabile. La possibilità di ottenere successivamente il ristoro economico costituisce pertanto un ulteriore elemento ostativo al riconoscimento del danno grave e irreparabile.
Esito interpretativo
In assenza di una prova specifica dell’incidenza dell’esecuzione sui diritti primari della persona o sulla continuità dell’attività d’impresa, il solo importo dovuto non è sufficiente a giustificare la sospensione. La possibilità di rateizzare il debito e quella di ottenere dall’Erario il ristoro del pregiudizio, in caso di accoglimento del ricorso, depongono ulteriormente per l’insussistenza del presupposto cautelare richiesto dall’art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992.
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