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Ordinanza

Ordinanza del 13/12/2017 n. 29878 - Corte di Cassazione

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Trasmissione telematica della dichiarazione effettuata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato una cartella di pagamento per il mancato riconoscimento di un credito IRPEF, ritenendo insufficiente l’accertamento sulla ricezione della dichiarazione telematica e sulla causa dell’errore informatico. La dichiarazione si considera validamente presentata quando l’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto ricevimento; anche in presenza di errori bloccanti, il contribuente può regolarizzare tempestivamente la posizione dopo la segnalazione dello scarto.

Trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, errori bloccanti e prova della presentazione ai fini del riconoscimento di un credito IRPEF.

Trasmissione telematica della dichiarazione e riconoscimento del credito IRPEF

La pronuncia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2002 e il mancato riconoscimento, in compensazione, di un credito IRPEF di Euro 421,00 risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2001. La dichiarazione, Modello Unico 2002, era stata trasmessa telematicamente da una società abilitata incaricata dal contribuente, ma il sistema informatico l’aveva scartata per la presenza di una «data non conforme».

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato l’annullamento della cartella disposto in primo grado, ritenendo valida la trasmissione telematica e attribuendo l’errore a un’anomalia della procedura informatica predisposta per il controllo delle dichiarazioni. Secondo la CTR, le conseguenze negative degli eventuali malfunzionamenti del sistema non avrebbero dovuto ricadere sul contribuente.

Ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi:

  • violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 11, in combinato disposto con il D.M. 31 luglio 1998, art. 9, comma 11;
  • omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, per non avere la CTR richiamato una specifica disposizione normativa a sostegno della decisione;
  • omessa motivazione sulla ritenuta esistenza di errori di progettazione o funzionamento del software utilizzato per i controlli telematici.

L’Agenzia sosteneva che l’errore segnalato fosse un «errore bloccante», tale da impedire l’acquisizione della dichiarazione. Di conseguenza, la mera tempestività dell’invio non sarebbe stata sufficiente a sanare lo scarto e la dichiarazione avrebbe potuto essere considerata validamente presentata soltanto in caso di acquisizione telematica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Disciplina normativa sulla prova della presentazione

La Corte richiama il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, come sostituito dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 3. In particolare, i commi 10 e 11 stabiliscono che:

  • la prova della presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa telematicamente, direttamente o tramite soggetti abilitati;
  • per le dichiarazioni presentate con modalità diverse, la prova è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata, nei casi previsti;
  • le modalità tecniche di trasmissione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

La Corte precisa che la dichiarazione telematica si considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa, ma si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10, dal momento in cui l’Amministrazione finanziaria comunica l’avvenuto ricevimento. Tale comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta e tempestiva consegna e del regolare adempimento dell’obbligo dichiarativo.

Effetti degli errori bloccanti

La Corte ribadisce un orientamento già espresso in precedenti pronunce, tra cui Cass. nn. 5403/2016, 16003/2015, 14197/2015, 675/2015, 11156/2014 e 385/2013.

Secondo tale principio, la disciplina sulla prova della presentazione si applica anche quando si verificano i cosiddetti «errori bloccanti» della trasmissione telematica. Tali errori vengono segnalati nel sistema telematico, secondo i tempi e le modalità indicate dalla circolare del Ministero delle finanze n. 35 del 23 aprile 2002.

Il contribuente o l’intermediario abilitato, potendo consultare la segnalazione dello scarto, viene posto in condizione di accorgersi tempestivamente dell’irregolarità e di porvi rimedio. Pertanto, l’invio originario non è di per sé sufficiente quando la dichiarazione non risulta ricevuta e acquisita dall’Amministrazione; occorre verificare se, dopo la comunicazione dello scarto, sia stata effettuata la necessaria regolarizzazione.

Valutazione della sentenza della CTR

La Corte ritiene fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione.

La prova della regolare presentazione della dichiarazione telematica è stata tipizzata dal legislatore nella comunicazione di avvenuto ricevimento dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso concreto, quindi, la dichiarazione avrebbe dovuto essere considerata presentata soltanto in presenza della comunicazione attestante il ricevimento e l’acquisizione.

La CTR, invece, non aveva verificato in modo adeguato:

  • se fosse intervenuta la comunicazione di scarto della dichiarazione;
  • se il contribuente o l’intermediario fossero stati posti in condizione di regolarizzare la posizione;
  • se la dichiarazione fosse stata successivamente corretta e acquisita;
  • quali elementi dimostrassero che l’errore fosse imputabile a un difetto di progettazione o di funzionamento del sistema dell’Amministrazione;
  • in quale misura l’eventuale anomalia informatica potesse incidere sulle disposizioni che consentivano al contribuente di rimediare all’errore bloccante.

Secondo la Corte, l’affermazione della CTR circa la responsabilità dell’Amministrazione per l’errore era stata formulata in modo apodittico e non adeguatamente motivato.

Inammissibilità del secondo motivo

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, l’omessa o insufficiente motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo per il giudizio. È configurabile quando dalla sentenza emerga la totale omissione di elementi potenzialmente idonei a condurre a una decisione diversa.

Nel caso esaminato, l’Agenzia non aveva formulato il cosiddetto quesito di fatto, né aveva indicato con chiarezza specifici fatti controversi, dimostrandone il carattere decisivo. La censura riguardava sostanzialmente le norme applicate e le questioni giuridiche affrontate, mentre il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riferirsi a un vero e proprio fatto controverso e decisivo, non a una questione normativa o a un punto della controversia.

Esito del giudizio

La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse applicato correttamente i principi sulla presentazione telematica delle dichiarazioni e non avesse fornito una motivazione sufficiente.

Il ricorso è stato pertanto:

  • accolto quanto al primo e al terzo motivo;
  • dichiarato inammissibile quanto al secondo motivo;
  • seguito dalla cassazione della sentenza impugnata;
  • rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 27 settembre 2017 e depositata in cancelleria il 13 dicembre 2017.

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