Ordinanza del 22/12/2017 n. 2122 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Intimazione di pagamento - Inammissibilità - Prova del deposito del ricorso per cassazione - Mancanza - Improcedibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione è inammissibile se riguarda un’intimazione di pagamento, anziché l’atto impositivo originariamente impugnato. Inoltre, il giudice può esaminare la richiesta cautelare solo se l’istante dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado.
Inammissibilità dell’istanza cautelare contro un’intimazione di pagamento e necessità di provare il deposito del ricorso per cassazione
Inammissibilità dell’istanza di sospensione relativa all’intimazione di pagamento
Il documento afferma che non può essere accolta l’istanza di sospensione quando essa ha per oggetto un’intimazione di pagamento ricevuta dal contribuente dopo il deposito della sentenza di secondo grado, invece del provvedimento impositivo originariamente impugnato. L’istanza cautelare deve quindi riferirsi all’atto oggetto del giudizio e non a un successivo atto della riscossione.
Necessità della prova del ricorso per cassazione
Perché il giudice possa esaminare e decidere sull’istanza di sospensione, l’istante deve dimostrare di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado. La mera intenzione di proporre ricorso, o la mancata produzione della prova del deposito, non consente ai giudici di provvedere sulla richiesta cautelare.
Conseguenza processuale
La mancanza della prova del deposito del ricorso per cassazione comporta l’improcedibilità della richiesta cautelare. Ne deriva che l’istanza non può essere esaminata nel merito quando non sia documentato il deposito del ricorso presso la Corte di cassazione.
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