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Ordinanza

Ordinanza del 13/12/2017 n. 29863 - Corte di Cassazione

IRAP - Professionista - Accertamento - Istanza di rimborso- Autonoma organizzazione- Presupposto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un attore contro la sentenza che gli negava il rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2001. La CTR dovrà verificare concretamente se l’artista fosse responsabile di un’autonoma organizzazione, senza attribuire rilievo decisivo all’entità dei redditi prodotti.

IRAP per artista e presupposto dell’autonoma organizzazione

IRAP per artista e presupposto dell’autonoma organizzazione

La pronuncia riguarda il rimborso dell’IRAP versata da un attore per gli anni dal 1998 al 2001 e chiarisce che l’imposta è dovuta soltanto quando l’attività professionale o artistica è caratterizzata da un’autonoma organizzazione riferibile al contribuente. L’entità dei guadagni, da sola, non è elemento decisivo per dimostrare l’esistenza del presupposto impositivo.

Vicenda processuale

F.R., attore, aveva presentato ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni 1998-2001. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, ma l’Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione davanti alla C.T.R. del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 26144 del 2008, aveva annullato la pronuncia della C.T.R. per insufficiente motivazione in relazione alla sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Nel giudizio di rinvio, con sentenza del 12 ottobre 2011, la C.T.R. aveva nuovamente accolto l’appello dell’Ufficio, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi del ricorso

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. Il contribuente sosteneva che il giudice del rinvio avesse disapplicato il principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza della Corte di cassazione.

Con il secondo motivo venivano denunciate omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo il ricorrente, la C.T.R. aveva ritenuto sufficiente, per configurare il presupposto IRAP, il fatto che l’attività producesse ingenti guadagni, senza esaminare le concrete modalità di esercizio dell’attività artistica.

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi e li ha esaminati congiuntamente.

Presupposto dell’autonoma organizzazione

La Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n. 26144 del 2008, nella quale erano stati delineati i caratteri dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP. Un’attività può considerarsi autonomamente organizzata quando la struttura organizzativa è riferibile al contribuente e consente all’attività di funzionare prescindendo dall’opera personale del professionista o dell’artista.

L’accertamento deve essere concreto e deve verificare, in particolare, se il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e se la struttura di supporto operi nel suo interesse, anziché essere riferibile a soggetti terzi.

Valutazione della motivazione della C.T.R.

La C.T.R. aveva ritenuto che l’organizzazione necessaria per gli spettacoli, comprendente il reperimento dei locali, l’allestimento delle scene e la diffusione degli eventi, costituisse una condizione essenziale per l’attività dell’artista e producesse il valore aggiunto alla base dei suoi notevoli guadagni.

A sostegno della propria conclusione, la C.T.R. aveva valorizzato l’ammontare dell’IRAP versata dal contribuente nel periodo 1998-2001, pari complessivamente a 125.761 euro.

La Corte ha giudicato tale motivazione insufficiente e incongrua per due ragioni principali:

  • non chiariva, nonostante le deduzioni del contribuente, se la struttura organizzativa di supporto fosse riferibile alla responsabilità e all’interesse dell’artista oppure a soggetti terzi;
  • non accertava se l’artista fosse effettivamente il responsabile dell’organizzazione necessaria alla realizzazione degli spettacoli;
  • attribuiva rilievo ai redditi prodotti e all’importo dell’IRAP versata, elementi non decisivi e comunque estranei al fondamento normativo dell’imposizione se non accompagnati dalla prova dell’autonoma organizzazione.

Collaboratori e beni utilizzati nell’attività

Il contribuente aveva dedotto di essersi avvalso, per lo svolgimento della propria attività artistica, soltanto di una truccatrice occasionale e di due autori di testi. Gli ulteriori compensi risultavano corrisposti ad avvocati, a un notaio, a un consulente del lavoro e a uno studio di consulenza legale e tributaria.

La massima evidenzia inoltre che l’artista svolgeva l’attività senza dipendenti e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Tali elementi, unitamente alla natura occasionale di parte della collaborazione, sono rilevanti per stabilire se esistesse una struttura organizzativa autonoma riferibile al contribuente.

Principio applicabile

Il discrimine per l’assoggettamento all’IRAP è rappresentato dall’autonoma organizzazione. L’imposta non è dovuta per il solo fatto che l’attività produca redditi elevati o richieda, in senso generico, un’organizzazione materiale degli spettacoli.

Occorre invece verificare se l’artista sia responsabile della struttura organizzativa che opera dietro i suoi spettacoli e se tale struttura sia nella sua disponibilità e nel suo interesse. Se l’organizzazione è predisposta o gestita da altri soggetti, senza che l’artista ne sia responsabile, il presupposto dell’IRAP non risulta automaticamente integrato.

Decisione e rinvio

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare concretamente l’esistenza dell’autonoma organizzazione alla luce delle modalità effettive di esercizio dell’attività artistica e dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta a Roma il 6 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 13 dicembre 2017.

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