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Ordinanza

Ordinanza del 20/12/2017 n. 2100 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Sospensione esecutività sentenza di primo grado - Sospensione esecuzione atto impositivo - Differenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza di primo grado che respinge il ricorso del contribuente ha natura dichiarativa e non è esecutiva, sicché la richiesta di sospenderne l’esecutività è inammissibile per carenza di interesse. L’art. 52 del d.lgs. 546/1992 prevede due rimedi cautelari alternativi: la sospensione dell’esecutività della sentenza e la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. I due strumenti hanno presupposti ed effetti diversi; il contribuente deve scegliere espressamente quale azione proporre, senza che il giudice possa sostituirla d’ufficio.

Misure cautelari nel processo tributario: distinzione tra sospensione della sentenza di primo grado e sospensione dell’atto impositivo

Misure cautelari nel processo tributario

Il documento chiarisce la distinzione tra la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado e la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo, evidenziando che si tratta di due rimedi cautelari distinti, alternativi e non cumulabili.

Natura della sentenza di primo grado di rigetto

La sentenza di primo grado che rigetta il ricorso del contribuente ha carattere eminentemente dichiarativo dell’infondatezza della pretesa. Essa non contiene, secondo il documento, una statuizione di condanna e, pertanto, è priva di quella esecutività propria delle sentenze di condanna.

Ne consegue che una sentenza di rigetto non è suscettibile di sospensione provvisoria. L’istanza cautelare diretta a sospenderne l’esecutività deve quindi essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non essendovi un’effettiva esecuzione della sentenza da paralizzare.

I due rimedi previsti dall’art. 52 del d.lgs. 546/1992

L’art. 52 del d.lgs. 546/1992 configura due distinte azioni cautelari:

  • la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado;
  • la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Le due azioni sono alternative e non concorrenti. Ciascuna ha un proprio oggetto, presupposti specifici ed effetti differenti. Non è quindi possibile considerarle come richieste indistintamente sostituibili nell’ambito dello stesso procedimento cautelare.

Sospensione dell’esecutività della sentenza

La sospensione dell’esecutività della sentenza riguarda esclusivamente una pronuncia dotata di effettiva esecutività, ossia, secondo il documento, una sentenza contenente statuizioni di condanna suscettibili di esecuzione provvisoria.

La misura è destinata a operare per un solo grado di giudizio. La sua funzione consiste nel paralizzare temporaneamente gli effetti esecutivi della sentenza durante la fase processuale considerata.

Quando, invece, la sentenza di primo grado si limita a rigettare il ricorso e a dichiarare l’infondatezza della pretesa, senza imporre una prestazione esecutiva, l’istanza di sospensione è inammissibile per assenza di interesse concreto e attuale.

Sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo

La sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ha un oggetto diverso: non riguarda la sentenza, ma l’atto impositivo contestato dal contribuente.

La misura può produrre effetti per l’intero corso del giudizio, la cui durata non è prevedibile fino alla definizione della controversia. Proprio la possibile protrazione degli effetti cautelari rende necessario il ricorrere del presupposto del danno grave e irreparabile.

La sospensione dell’atto impositivo, pertanto, costituisce un rimedio autonomo rispetto alla sospensione della sentenza e non può essere automaticamente ricondotta a quest’ultima.

Presupposti ed effetti differenti

Le due misure si differenziano sotto vari profili:

  • oggetto: la sentenza di primo grado nel primo caso, l’atto impugnato nel secondo;
  • durata: limitata a un solo grado di giudizio per la sospensione della sentenza, potenzialmente estesa all’intero giudizio per la sospensione dell’atto;
  • presupposti: la sospensione della sentenza presuppone l’esistenza di una pronuncia effettivamente esecutiva, mentre la sospensione dell’atto è condizionata alla possibilità di un danno grave e irreparabile;
  • funzione: la prima paralizza gli effetti esecutivi della pronuncia, la seconda impedisce temporaneamente l’esecuzione della pretesa tributaria incorporata nell’atto impugnato.

Onere di scelta del contribuente

È onere del contribuente individuare e indicare espressamente il rimedio cautelare richiesto. La scelta deve essere coerente con l’oggetto della tutela perseguita e con i relativi presupposti.

Il giudice non può sostituire d’ufficio una richiesta cautelare con l’altra. Di conseguenza, se il contribuente domanda la sospensione dell’esecutività di una sentenza di primo grado non esecutiva, il giudice non può trasformare autonomamente l’istanza in una richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo.

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