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Sentenza

Sentenza del 01/04/2022 n. 10643 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso della contribuente, ritenendo illegittimo il diniego della definizione agevolata. Ha annullato il provvedimento di diniego, dichiarato perfezionata la definizione agevolata anche rispetto al residuo contenzioso e, di conseguenza, ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del diniego di definizione agevolata (condono) riguardante l'atto di contestazione delle sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute alla fonte. La contribuente sosteneva che le sanzioni erano collegate al tributo e quindi rientravano nella definizione agevolata presentata; l'Ufficio aveva invece ritenuto le sanzioni autonome e le aveva escluse dalla definizione.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    Regola la definizione agevolata delle liti fiscali; il termine per impugnare il diniego è computato tenendo conto delle sospensioni dei termini processuali dovute all'emergenza COVID-19.

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 ("Cura Italia")

    Prevede la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, rilevante ai fini del computo del termine di impugnazione previsto dal D.L. 119/2018.

  • D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36 ("Decreto liquidità")

    Integra la disciplina sulle sospensioni dei termini processuali legate all'emergenza COVID-19 e incide sul calcolo dei termini per l'impugnazione del diniego di condono.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17

    Definisce il concetto di 'sanzioni collegate al tributo' e stabilisce che le sanzioni collegate possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o anche mediante iscrizione a ruolo senza precedente contestazione; la Corte lo usa per riconoscere il nesso tra le sanzioni per ritenute e il tributo.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14

    art. 13 (omesso versamento) e art. 14 (omessa effettuazione delle ritenute)

    Disciplina le sanzioni per omesso versamento e per omessa effettuazione delle ritenute; la Corte rileva che entrambe le fattispecie sono riferibili agli obblighi del sostituto d'imposta e quindi direttamente connesse al tributo.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15

    Ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. 471/1997 eliminando il richiamo all'art. 13 e, secondo la Corte, ha avuto l'effetto di escludere la duplicazione delle sanzioni (cumulo) per omessa effettuazione e omesso versamento, rafforzando il collegamento della violazione al tributo.

Massime di principio

  • Le sanzioni per omesso versamento delle ritenute possono essere considerate 'collegate al tributo' quando la violazione incide sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta e non si limita a un mero rilievo formale.
  • Quando il contribuente presenta istanza di definizione agevolata per l'avviso di accertamento che riguarda il tributo, anche le sanzioni direttamente riferibili a quel tributo (es. sanzioni per ritenute non operate/versate) devono poter essere valutate come ricomprese nella definizione, salvo chiaro e motivato diverso decreto dell'Ufficio.
  • La distinzione tra violazioni sostanziali (incidono sul tributo) e formali (ostacolano il controllo) è centrale per stabilire se una sanzione è 'collegata al tributo' e quindi definibile.
  • Le modifiche legislative (in particolare D.Lgs. 158/2015) che hanno riformulato l'art. 14 del D.Lgs. 471/1997 vanno interpretate come tese a evitare il cumulo di sanzioni tra omessa effettuazione e omesso versamento e rafforzano l'inclusione delle sanzioni nel perimetro del tributo.
  • Ai fini dei termini processuali e di impugnazione delle decisioni amministrative/interne sull'ammissione al condono è necessario tenere conto delle sospensioni dei termini introdotte per l'emergenza COVID-19 (es. D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020).

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