Sentenza del 12/09/2016 n. 4674 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Piccolo imprenditore - Onere di documentazione in merito ai servizi ricevuti - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: il piccolo imprenditore è tenuto a conservare e produrre, a semplice richiesta, la documentazione relativa ai servizi ricevuti e agli acquisti dedotti. L'assenza o l'insufficienza di tale documentazione impedisce di verificare la regolarità fiscale, tecnica e contabile delle operazioni e può comportare il disconoscimento dei relativi costi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere del piccolo imprenditore di documentare, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i servizi e i beni acquistati e portati in deduzione dai ricavi. Anche se il reddito viene determinato extracontabilmente, devono essere rispettati i criteri ordinari di competenza, inerenza ed effettività. Il contribuente deve quindi dimostrare la reale esistenza delle operazioni, la loro connessione con l'attività d'impresa e la congruità della relativa documentazione, inclusi gli elementi del rapporto commerciale dalla sua origine fino alla conclusione del ciclo di garanzia.
Norme richiamate
Principio di competenza
I costi devono essere imputati al periodo d'imposta cui si riferiscono, secondo i criteri applicabili alla determinazione ordinaria del reddito d'impresa, anche quando il contribuente non redige il bilancio.
Principio di inerenza
Gli acquisti e i servizi devono essere collegati all'attività esercitata e funzionali alla produzione dei ricavi dichiarati.
Principio di effettività
Il costo deve corrispondere a un'operazione realmente eseguita e deve poter essere verificato attraverso documentazione idonea e coerente.
Massime di principio
- La determinazione extracontabile del reddito non esonera il piccolo imprenditore dall'obbligo di provare i costi dedotti.
- Per dedurre un costo occorre poter dimostrare contemporaneamente la sua effettività, inerenza, competenza temporale e congruità.
- La documentazione utile non si limita alla fattura, ma può comprendere preventivi, ordini, contratti, comunicazioni, prove dell'esecuzione, pagamenti, consegne e documenti relativi alla garanzia.
- In caso di controllo, il contribuente deve essere in grado di ricostruire l'intero rapporto commerciale e dimostrare perché il fornitore e il servizio erano necessari per l'attività.
- La mancanza di documentazione probatoria può portare al recupero a tassazione dei costi, anche quando la fattura formalmente esiste.
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