Cassazione Civile, Ordinanza n. 22794/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Una società cooperativa appaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per € 110.000 quale corrispettivo di stati di avanzamento lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato. Le committenti proposero opposizione sostenendo che le opere fossero rimaste del tutto o gravemente inadempiute per colpa dell'appaltatrice, con fabbricato inutilizzabile e inabitabile, nonché con numerosi vizi, difetti e difformità rispetto al progetto; chiesero la revoca del decreto, la riduzione del corrispettivo e il risarcimento del danno. Il Tribunale revocò il decreto e rideterminò il dovuto in misura molto inferiore. La Corte d'appello, invece, accogliendo in parte l'appello dell'appaltatrice, condannò le committenti al pagamento di € 83.009,46 oltre interessi, ritenendo non applicabili i termini brevi degli artt. 1667 e 1669 c.c. perché l'opera non era mai stata completata né consegnata, valorizzando le risultanze della CTU e ritenendo non dimostrati altri vizi. In cassazione le committenti dedussero tre motivi: (1) violazione degli artt. 1218, 1667, 1668 e 2697 c.c., per asserita erronea attribuzione a loro dell'onere di provare i vizi non apparenti nonostante la mancata consegna e accettazione dell'opera; (2) violazione degli artt. 1218, 1667, 1668, 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la Corte presunto che alcune difformità dipendessero da varianti ordinate dal direttore dei lavori, invece che considerarle prova dell'inadempimento dell'appaltatrice; (3) violazione degli artt. 1218, 1667 e 1668 c.c., sostenendo che, anche se i vizi fossero derivati da varianti autorizzate, l'appaltatrice ne avrebbe comunque dovuto rispondere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova ma aveva rilevato l'impossibilità di accertare i vizi non apparenti, non essendo state eseguite le attività tecniche invasive necessarie, anche per scelta delle committenti di non anticiparne il costo. I secondi due motivi sono stati giudicati inammissibili perché miravano, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio e a contestare valutazioni di merito; inoltre l'affermazione sulle varianti ordinate dal direttore dei lavori era stata considerata ad abundantiam e non decisiva, essendo la decisione fondata sulla CTU. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato come norma sulla responsabilità del debitore, ma la Corte osserva che non è stata violata perché il giudice di merito ha semplicemente valutato le prove e non ha invertito l'onere probatorio
art. 1667 c.c.
richiamato per i vizi dell'opera; la Corte d'appello aveva ritenuto inapplicabili i termini brevi perché l'opera non era stata completata né consegnata
art. 1668 c.c.
richiamato come disciplina dei rimedi per i vizi dell'opera; la censura è stata ritenuta generica e volta a un riesame di merito
art. 1669 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello per escluderne l'applicazione in ragione della mancata ultimazione e consegna dell'opera
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che non vi è stata violazione, ma solo valutazione delle risultanze istruttorie
art. 2727 c.c.
richiamato per le presunzioni; la doglianza è stata reputata inammissibile perché tendeva a contestare il merito
art. 2729 c.c.
richiamato sulle presunzioni semplici; non è stata accolta la censura che mirava a una diversa lettura del materiale probatorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio dedotto in cassazione, ma la Corte ricorda che la violazione di legge non consente di riesaminare il fatto
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso conforme alla proposta del consigliere delegato
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna delle ricorrenti a somme ulteriori per lite ritenuta temeraria/abusiva
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per calcolare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge sostanziale è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece mira a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, essa è inammissibile perché chiede un riesame del merito.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia correttamente applicato la regola dell'onere della prova e abbia deciso in base all'apprezzamento delle risultanze istruttorie; non è configurabile come violazione di legge una mera critica al risultato della valutazione probatoria.
- Le censure incentrate su presunzioni semplici o su specifiche circostanze fattuali sono inammissibili se, in realtà, contestano l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito anziché la correttezza della regola giuridica applicata.
- In materia di appalto, quando l'opera non sia stata completata e consegnata, la disciplina dei termini brevi di decadenza e prescrizione per vizi può non trovare applicazione secondo l'impostazione seguita dal giudice di merito, che può ricondurre la controversia alle regole generali sull'inadempimento.
- La mancata dimostrazione di vizi non apparenti, specialmente quando l'accertamento richieda indagini tecniche invasive e costose non eseguite dalla parte interessata, può condurre al rigetto della relativa pretesa se il giudice ritiene impossibile accertarne l'effettiva sussistenza.
- Se una motivazione impugnata contiene un'affermazione resa ad abundantiam e non decisiva, la sua contestazione non è idonea a scalfire la ratio decidendi effettiva della sentenza.
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