Regolamento (UE) 2023/1509
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione del 20 luglio 2023 recante deroga, per l’anno 2023, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per il solo anno di domanda 2023, una deroga al limite ordinario degli anticipi sulle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali. Gli Stati membri possono così versare anticipi fino all’85% del sostegno, anziché fino al 75%, per attenuare i problemi di liquidità degli agricoltori. La misura è giustificata dal contesto eccezionale di aumento dei costi dei fattori di produzione, crisi energetica, effetti della pandemia, guerra in Ucraina e recenti eventi climatici avversi. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Deroga per l’anno di domanda 2023 al limite ordinario degli anticipi per i pagamenti delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali, elevandolo all’85%
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, limitatamente all’anno di domanda 2023, per il versamento di anticipi relativi al sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare per le misure connesse alla superficie e agli animali. La deroga opera nel quadro dei programmi di sviluppo rurale richiamati dal regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è pertinente per i pagamenti effettuati dagli organismi pagatori a favore dei beneficiari. Non disciplina altri settori o tipologie di aiuto.
Deroga per gli anticipi sulle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione introduce, per l’anno di domanda 2023, una deroga puntuale al regime ordinario degli anticipi previsti per alcune misure di sviluppo rurale. La misura si colloca nel contesto della continuità applicativa dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il FEASR e risponde a condizioni economiche eccezionali che hanno inciso sulla liquidità degli operatori agricoli.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene conto del fatto che, per effetto dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, l’articolo 75 continua ad applicarsi al FEASR per le spese sostenute dai beneficiari e i pagamenti effettuati dagli organismi pagatori nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013.
Ragioni della deroga
Nei considerando la Commissione evidenzia una serie di fattori congiunti che hanno messo sotto pressione il settore agricolo: la pandemia di COVID-19, le ricadute sulle filiere alimentari, l’aumento dei prezzi dell’energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall’autunno 2021, l’invasione russa dell’Ucraina e il conseguente rincaro di energia, concimi e mangimi. Viene inoltre rilevato che anche altri input agricoli, come prodotti fitosanitari, trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, hanno registrato aumenti in linea con l’inflazione generale. In parallelo, il calo dei prezzi di molte materie prime agricole e i recenti eventi meteorologici avversi, tra cui siccità estrema e inondazioni, hanno aggravato le tensioni di cassa.
Contenuto dell’intervento
L’articolo 1 stabilisce che, in deroga al limite ordinario del 75% previsto dall’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare, per l’anno di domanda 2023, anticipi fino all’85% del sostegno concesso per lo sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La misura riguarda quindi specificamente il sostegno collegato alla superficie e agli animali.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua piena obbligatorietà e l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento. Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 20 luglio 2023.
Disposizioni principali
Deroga al massimale degli anticipi
Per l’anno di domanda 2023, in deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85% per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Contesto e finalità della misura
La deroga è motivata dalle difficoltà di liquidità del settore agricolo dovute alla pandemia di COVID-19, all’aumento dei prezzi dell’energia e dei fattori di produzione agricoli, all’invasione russa dell’Ucraina, al forte incremento dei costi di energia, concimi e mangimi, nonché ai recenti eventi meteorologici avversi come siccità e inondazioni.
Richiamo al regime transitorio PAC
L’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi al FEASR, per le spese sostenute dai beneficiari e i pagamenti degli organismi pagatori, in relazione all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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