Sentenza del 11/05/2016 n. 9580 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa alla determinazione, ai fini dell'imposta di registro, del valore di cessione di un ramo d'azienda operante nella ristorazione. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione della sentenza, l'erronea applicazione dei criteri per il calcolo dell'avviamento previsti dal D.P.R. n. 460 del 1996, l'omessa pronuncia sull'asserita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e l'illegittima esclusione di passività per Euro 47.295,60, assunte dall'acquirente ma emerse dopo il rogito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al difetto di motivazione e all'omessa pronuncia, perché formulati con il vizio processuale non corretto e senza adeguata specificazione delle censure. Ha giudicato infondato il motivo sull'utilizzo dei criteri del D.P.R. n. 460 del 1996, confermando che tali criteri possono essere utilizzati anche nella valutazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, non solo nell'accertamento con adesione. Ha inoltre confermato l'esclusione delle passività, poiché emerse successivamente alla cessione e non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa. È rimasta quindi confermata la determinazione del valore dell'azienda in Euro 154.130,39. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4
Criteri per la determinazione dell'avviamento
I criteri previsti dalla norma possono essere utilizzati per valutare l'avviamento di un'azienda ai fini dell'imposta di registro anche al di fuori del procedimento di accertamento con adesione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, commi 1, 2 e 4
Le passività devono risultare dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Nella determinazione del valore dell'azienda ceduta possono essere considerate soltanto passività documentate con modalità idonee e preesistenti o comunque riferibili alla data della cessione. Debiti o passività sopravvenuti dopo il rogito, e non risultanti dalla documentazione richiesta, non possono ridurre il valore fiscalmente accertato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente, ma la censura deve essere coerentemente formulata rispetto al vizio effettivamente dedotto.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Il difetto assoluto di motivazione o la motivazione meramente apparente costituiscono vizi processuali, distinguibili dall'erronea applicazione della legge o dall'errata valutazione del merito.
Art. 112 c.p.c.
Quando il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione, la censura deve essere proposta per omessa pronuncia e deve indicare con precisione il contenuto della questione non esaminata.
Art. 2704 c.c.
La data certa degli atti è necessaria, insieme alla documentazione contabile prescritta, per rendere opponibili le passività nella determinazione del valore dell'azienda ceduta.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, il valore di un'azienda può essere determinato includendo l'avviamento mediante criteri presuntivi o matematici riconosciuti dalla normativa, anche se originariamente previsti in un diverso contesto procedurale.
- Le passività rilevano nella stima fiscale dell'azienda solo se adeguatamente documentate e riferibili alla situazione esistente alla data della cessione; quelle emerse successivamente al rogito non possono normalmente essere utilizzate per ridurre il valore accertato.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio: la motivazione insufficiente o apparente, l'omessa pronuncia e la violazione di legge sono censure diverse, con requisiti di esposizione differenti.
- Chi deduce l'omessa pronuncia o la carenza di motivazione deve indicare puntualmente quale domanda o eccezione sia stata ignorata e spiegare, nel ricorso, perché l'atto o la decisione sarebbe giuridicamente carente.
- La contestazione della stima dell'avviamento deve confrontarsi concretamente con il metodo applicato e con i dati economici utilizzati, non limitarsi a sostenere in astratto che il criterio normativo non sarebbe applicabile.
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