Corte di giustizia, Sentenza C-718/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. — L.G. contro Krajowa Rada Sądownictwa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Rinvio pregiudiziale proveniente da un collegio giudicante privo della qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità. — Causa C-718/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy polacco. Ha ritenuto che il collegio remittente non fosse un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, alla luce delle modalità di nomina dei suoi membri e del contesto istituzionale e normativo in cui tali nomine sono avvenute. Di conseguenza, il collegio non poteva essere considerato una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte non è quindi entrata nel merito delle questioni sull'articolo 19 TUE relative al pensionamento dei giudici.
Rinvio pregiudiziale irricevibile perché il collegio remittente della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy non costituisce una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in quanto non è un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge.
La questione giuridica
Se un collegio giudicante della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy, formato da giudici nominati in circostanze contestate e sulla base di una delibera della KRS successivamente sospesa e annullata, possa essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE; in particolare, se la domanda pregiudiziale sia ricevibile nonostante i dubbi sulla qualità del giudice remittente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
La Corte afferma che un collegio giudicante può essere qualificato come "giurisdizione" ai fini dell'articolo 267 TFUE solo se presenta, tra l'altro, i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge richiesti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall'articolo 47 della Carta. Quando, sulla base di un insieme convergente di elementi sistemici e circostanziali, risulta che i giudici del collegio sono stati nominati tramite una procedura gravemente viziata da interferenze dei poteri legislativo ed esecutivo, da un sistema di ricorsi privato di effettività e dalla nomina effettuata nonostante la sospensione giurisdizionale della delibera di proposta, la presunzione di qualità di "giurisdizione" è superata e il rinvio pregiudiziale è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, CEDU
- Articolo 179 della Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articolo 187 della Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articolo 44 della legge sulla KRS
- Articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema
- Articolo 69, paragrafo 1b, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
Rinvio pregiudiziale irricevibile per difetto di qualità di "giurisdizione"
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) polacco in una controversia tra un giudice, L.G., e la Krajowa Rada Sądownictwa (KRS), sul diniego di consentire la prosecuzione delle funzioni oltre l'età pensionabile. La Corte decide esclusivamente sulla ricevibilità del rinvio, non sul merito delle due questioni sollevate sull'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Fatti e procedimento principale
L.G. aveva chiesto di continuare a esercitare le funzioni di giudice oltre il 12 giugno 2021. La KRS aveva dichiarato il non luogo a statuire perché la domanda era stata presentata oltre il termine previsto dall'articolo 69, paragrafo 1, della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. Il giudice ha impugnato la delibera davanti al Sąd Najwyższy, che ha poi interpellato la Corte di giustizia.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti a una disciplina nazionale che subordina l'efficacia della volontà del giudice di restare in servizio all'autorizzazione di un'altra autorità, cioè la KRS;
- se la medesima disposizione osti a un'interpretazione secondo cui la dichiarazione tardiva del giudice è inefficace automaticamente, a prescindere dalle ragioni del ritardo e dal suo effetto sul procedimento autorizzatorio.
Dubbi sulla qualità del collegio remittente
Prima di affrontare le questioni, la Corte esamina un profilo preliminare sollevato dalla Commissione: se il collegio della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche che aveva presentato il rinvio fosse esso stesso una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte ricorda che per verificare tale qualità occorre considerare, tra l'altro, origine legale, permanenza, obbligatorietà della giurisdizione, contraddittorio, applicazione delle norme giuridiche e indipendenza.
Elementi decisivi considerati dalla Corte
La Corte ricostruisce un insieme di circostanze già emerse nella propria giurisprudenza e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo:
- la KRS, nella sua nuova composizione, era stata ritenuta non sufficientemente indipendente dai poteri politico-istituzionali;
- i giudici del collegio remittente erano stati nominati su proposta della delibera n. 331/2018 della KRS;
- al momento delle nomine, l'esecutività di tale delibera era stata sospesa da un'ordinanza del Naczelny Sąd Administracyjny;
- la successiva legislazione aveva reso di fatto ineffettivi i ricorsi contro le delibere della KRS relative alle nomine presso il Sąd Najwyższy;
- la delibera n. 331/2018 è stata poi annullata dal giudice amministrativo supremo polacco.
La Corte valorizza anche il contesto sistemico: la riforma del Sąd Najwyższy, la creazione ex nihilo della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, la concentrazione di poteri nella nuova KRS e la tempistica delle nomine in un momento di numerosi posti vacanti o di nuova creazione.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui le garanzie di indipendenza, imparzialità e giudice precostituito per legge sono strettamente connesse e proteggono lo Stato di diritto e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Ricorda inoltre che il processo di nomina dei giudici è un elemento essenziale della nozione di giudice precostituito per legge.
Nel caso concreto, la combinazione dei fattori considerati è ritenuta sufficiente a far sorgere dubbi legittimi e seri nei singoli sull'indipendenza e sull'imparzialità del collegio remittente. In particolare, la Corte sottolinea che la nomina di giudici di quel collegio, effettuata nonostante la sospensione giurisdizionale della delibera di proposta, ha gravemente compromesso il principio di separazione dei poteri.
Decisione
La presunzione secondo cui un organo giurisdizionale nazionale soddisfa i requisiti dell'articolo 267 TFUE viene quindi superata. La Corte dichiara che il collegio della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche non costituisce una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e, per tale ragione, la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
Principio affermato
Un organo nazionale che presenti gravi vizi nel procedimento di nomina dei suoi membri, tali da compromettere l'indipendenza, l'imparzialità e la precostituzione per legge, non può essere considerato una "giurisdizione" legittimata a formulare un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE. Quando il vizio risulti da un complesso di elementi sistemici e concreti, la Corte può dichiarare irricevibile la domanda senza esaminare il merito delle questioni sollevate.
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