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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-267/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° agosto 2022. — Uniqa Asigurări SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 56 – Prestazioni di servizi assicurativi – Luogo di collegamento fiscale – Servizi di liquidazione sinistri forniti da società terze in nome e per conto di un assicuratore. — Causa C-267/21

Giurisprudenza europea62021CJ0267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che i servizi di liquidazione dei sinistri svolti da società partner per conto di una compagnia assicurativa non possono essere qualificati come prestazioni "analoghe" a quelle elencate dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. La pronuncia nasce da una controversia rumena in cui l’amministrazione fiscale aveva assoggettato a IVA in Romania i compensi pagati dall’assicuratore a soggetti esteri. La Corte ha respinto l’impostazione dell’amministrazione e ha escluso che tali servizi rientrino nelle categorie speciali di localizzazione previste dalla norma richiamata.

IVA: i servizi di gestione e liquidazione sinistri resi da terzi in nome e per conto di un assicuratore non rientrano tra le prestazioni di consulenti, ingegneri, avvocati, periti contabili, uffici studi o prestazioni analoghe, né tra elaborazione dati o fornitura di informazioni ai fini del luogo di tassazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti da società terze, in nome e per conto di una società di assicurazioni, rientrano nelle prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché nell’elaborazione di dati e nella fornitura di informazioni, con conseguenze sul luogo di imposizione IVA.

Principio di diritto

I servizi complessi di gestione e liquidazione dei sinistri resi da società terze in nome e per conto di un assicuratore non rientrano, ai fini dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, nelle prestazioni tipiche di consulenti, ingegneri, avvocati, periti contabili o uffici studi, né costituiscono prestazioni analoghe, elaborazione di dati o fornitura di informazioni. Ne consegue che il loro luogo di tassazione non può essere determinato sulla base di tale disposizione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/8/CE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 56, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 59, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino, sesta direttiva 77/388/CEE

Servizi di liquidazione sinistri e luogo di imposizione IVA

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) in una controversia tra Uniqa Asigurări SA e le autorità fiscali rumene. Il tema è la localizzazione, ai fini IVA, di servizi complessi di gestione e liquidazione sinistri resi da società terze in favore di un assicuratore.

Fatti e procedimento principale

Uniqa, società assicurativa stabilita in Romania, aveva concluso accordi con società partner stabilite fuori dalla Romania per la liquidazione dei sinistri relativi a polizze per incidenti automobilistici e spese mediche all’estero. Tali soggetti svolgevano attività ampie e articolate: apertura delle pratiche, verifica della polizza, accertamento delle circostanze del sinistro, valutazione del danno, proposta di riparazione o sostituzione, stima del risarcimento e, in alcuni casi, decisione sull’approvazione o sul rigetto del reclamo. Per l’amministrazione fiscale rumena, tali servizi dovevano essere localizzati in Romania, cioè nel luogo di stabilimento del destinatario, con conseguente obbligo di IVA in reverse charge.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri potessero essere ricondotti alle prestazioni elencate dall’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE. La Corte ha però osservato che tale disposizione non era temporalmente applicabile ai fatti, riferiti al periodo 2007-2009, e ha quindi riformulato la questione alla luce dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 267 TFUE, sul rinvio pregiudiziale;
  • la direttiva 2006/112/CE, in particolare l’articolo 56, paragrafo 1, lettera c);
  • la direttiva 2008/8/CE, che ha introdotto l’articolo 59 nella versione richiamata dal giudice nazionale;
  • la sesta direttiva 77/388/CEE e la relativa giurisprudenza in materia di luogo delle prestazioni di servizi.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), non si riferisce alle professioni in quanto tali, ma alle prestazioni di servizi abitualmente rese nell’ambito di quelle professioni. Occorre quindi verificare se i servizi di liquidazione sinistri siano simili, per finalità e struttura, alle prestazioni tipiche di consulenti, ingegneri, avvocati, periti contabili o uffici studi.

La Corte ha escluso tale assimilazione per tutte le categorie indicate:

  • ingegneri: i servizi in questione non implicano l’acquisizione di nuove conoscenze o lo sviluppo di procedimenti nuovi, caratteristiche proprie dell’attività ingegneristica;
  • avvocati: la liquidazione sinistri non ha come oggetto principale la rappresentanza e difesa in un contenzioso, né l’attività di amministrazione della giustizia;
  • consulenti, uffici studi, periti contabili: tali servizi non si riducono a consulenza, poiché comportano anche un potere decisionale sull’ammissione o sul diniego del risarcimento.

La Corte ha inoltre negato che si trattasse di altre prestazioni analoghe, osservando che la nozione richiede una finalità comune alle attività elencate, mentre i servizi di liquidazione sinistri perseguono lo scopo specifico di gestire e trattare richieste di risarcimento per sinistri avvenuti all’estero.

Infine, la Corte ha escluso anche la riconducibilità a elaborazione di dati o fornitura di informazioni, poiché il contenuto essenziale del servizio è la gestione del sinistro e la decisione sul risarcimento, non il mero trattamento informativo.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti da società terze in nome e per conto di una società di assicurazioni non rientrano nelle prestazioni ivi elencate. La conseguenza pratica è che non si applica a tali servizi la regola speciale di localizzazione prevista da quella disposizione, con rilevanza diretta per l’imponibilità IVA nel caso concreto.

Principio affermato

I servizi complessi di gestione e liquidazione dei sinistri resi per conto di un assicuratore non possono essere qualificati come prestazioni di consulenza, ingegneria, assistenza legale, contabilità o ufficio studi, né come prestazioni analoghe o di trattamento dati/informazioni ai fini della localizzazione IVA prevista dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

Come è indicizzato

Materieivaprestazioni di serviziassicurazioniluogo delle operazioni imponibiliservizi di liquidazione sinistri

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