Cassazione Civile, Ordinanza n. 10560/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La lite nasce dalla gestione di un immobile familiare in comunione, composto da un edificio e da terreno circostante, concesso in comodato alla madre per uso abitativo e poi, secondo la prospettazione della parte attrice, destinato anche ad attività turistico-alberghiera. Dopo la morte della comodataria, la comproprietaria attrice intimava il recesso e chiedeva ai fratelli il rilascio del bene, il risarcimento del danno da mancata restituzione e la dichiarazione di cessazione del comodato ex art. 1811 c.c. In appello, la domanda veniva parzialmente accolta solo quanto all’accertamento della cessazione del comodato, ma rigettata quanto a restituzione e danni, sul rilievo che i convenuti, quali comproprietari, avevano un autonomo titolo di godimento disciplinato dagli artt. 1102 ss. c.c. La ricorrente censurava tale decisione con sei motivi: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello ravvisato un mutamento della domanda da personale a reale; 2) violazione degli artt. 1102 e 1811 c.c. per avere ritenuto che la morte della comodataria e la richiesta di restituzione non imponessero il rilascio del bene e che operasse la disciplina della comunione; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e ancora degli artt. 112, 1811 e 1102 c.c. per avere applicato la disciplina della comunione in assenza di allegazione e prova di un possesso fondato sulla comproprietà; 4) violazione degli artt. 112, 345, 1803 e 1811 c.c. per avere affermato che i convenuti avessero mantenuto il corpus possessionis e per aver richiamato la comunione; 5) omessa pronuncia sulla domanda di rilascio anche nei confronti dei fratelli quali soci superstiti di una società di fatto che gestiva l’attività turistico-alberghiera; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, ritenute ingiustamente compensate solo in parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non aveva deciso oltre i limiti della domanda, avendo correttamente rilevato che in appello era stata avanzata tardivamente una richiesta diversa, diretta al rilascio del bene alla comunione e non alla restituzione in favore della singola attrice. Ha respinto il secondo e il terzo motivo affermando che la morte della comodataria determina l’estinzione del comodato, ma, una volta cessato il titolo personale di detenzione, i comproprietari riacquistano la disponibilità del bene secondo la disciplina della comunione; perciò la domanda restitutoria proposta come azione personale non poteva essere accolta nei termini formulati, mentre sarebbe stata eventualmente accoglibile una richiesta di rilascio a favore della comunione. Ha respinto anche il quarto motivo chiarendo che il riferimento al corpus possessionis riguardava la situazione successiva alla cessazione del comodato e non la costanza del rapporto, e che non vi era violazione dell’art. 1803 c.c. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sul quinto motivo, osservando che la Corte d’appello aveva comunque esaminato e rigettato la domanda di rilascio, fondando il rigetto sulla diversa causa petendi introdotta tardivamente e sulla legittimazione dei comproprietari a usare il bene comune. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese, totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non risulta censurabile se non per manifesta illogicità o violazione del principio che le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. È stata quindi confermata la sentenza d’appello, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1811 c.c.
La morte del comodatario determina la cessazione del comodato e attribuisce al comodante la facoltà di esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa; non produce un automatico effetto restitutorio in favore del comodante nel senso prospettato dalla ricorrente.
art. 1102 c.c.
Cessato il comodato e venuto meno il titolo personale di detenzione, l’uso del bene comune tra comproprietari è disciplinato dalla norma sulla comunione, con diritto di ciascuno a servirsi della cosa comune nel rispetto del pari uso.
art. 1103 c.c.
Il rilascio del bene a favore della comunione consente la reintegrazione degli altri comproprietari nella facoltà di disporre della loro quota e di far uso della cosa comune secondo il loro diritto.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti allegati e decide entro il perimetro della domanda sostanziale; il vizio riguarda solo la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non le ragioni giuridiche poste a base della decisione.
art. 345 c.p.c.
In appello non è consentito mutare inammissibilmente domanda e causa petendi; la richiesta di rilascio a favore della comunione è stata considerata tardiva rispetto alla domanda personale proposta in primo grado.
art. 2697 c.c.
La violazione della regola sull’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce erroneamente l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata; non quando procede a un diverso inquadramento giuridico dei fatti allegati e provati.
art. 1803 c.c.
È richiamato per ribadire la natura del comodato come contratto reale e il titolo di detenzione del comodatario, ma non esclude che, cessato il comodato, il rapporto con il bene dei comproprietari sia regolato dalla disciplina della comunione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, salvo la discrezionalità del giudice nella compensazione nei limiti consentiti dall’art. 92 c.p.c.
art. 92 c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese, anche in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione di legge o manifesta illogicità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La morte del comodatario estingue il comodato e legittima il comodante a chiedere la restituzione agli eredi; tuttavia, se la richiesta di rilascio coinvolge un bene comune, il tema va poi ricondotto alla disciplina della comunione e non può essere trattato come mera restituzione personale dell’intero bene.
- Quando un bene concesso in comodato appartiene in comproprietà a più soggetti, cessato il comodato il giudice può qualificare l’uso del bene come esercizio dei diritti dei comproprietari ex artt. 1102 e 1103 c.c., senza incorrere in ultrapetizione, se i fatti allegati consentono tale qualificazione.
- Il divieto di mutamento della domanda in appello opera quando cambia la causa petendi o il petitum in modo sostanziale; non opera se il giudice rileva che la parte ha introdotto tardivamente una diversa richiesta sostanziale rispetto a quella formulata in primo grado.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si ha solo se il giudice distribuisce l’onere della prova tra le parti in modo erroneo; non quando, a parità di fatti allegati, rilegge la fattispecie e applica la disciplina giuridica corretta.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda la mancanza di decisione su una domanda o eccezione, non le diverse argomentazioni giuridiche con cui la domanda è stata rigettata.
- La regolazione delle spese processuali, ivi inclusa la compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa o per palese illogicità della motivazione.
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