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Sentenza

Sentenza n. 545/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 24/2026 del 5 marzo 2026, adottato nell’ambito della R.d.O. Me.Pa. n. 5671896, CIG B8E2A3EC33, di aggiudicazione definitiva in favore della Vigilantes Group s.r.l.; - del verbale di gara prot. n. 19/2026 del 26 febbraio 2026, nella parte in cui approva la graduatoria finale, individua la Vigilantes Group s.r.l. quale prima classificata e rimette gli atti al RUP per i provvedimenti conseguenti; - degli atti di gara e della procedura, nella parte in cui hanno consentito l’invito, la partecipazione e l’aggiudicazione al contraente uscente, in violazione dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali atti con i quali la stazione appaltante abbia ritenuto di non applicare o di derogare al principio di rotazione; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Vigilantes Group s.r.l. in data 13 maggio 2026: - del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 24/2026 del 5 marzo 2026, nella parte in cui sono stati approvati la graduatoria e i verbali di gara contenenti le valutazioni relative al Consorzio Fi.Fa. Network; - del processo verbale prot. n. 15/2026 del 21-22 gennaio 2026, relativo alla quarta seduta, con cui il RUP e la Commissione giudicatrice non hanno escluso il Consorzio Fi.Fa. Network per carenza dei requisiti di partecipazione; - della richiesta di documentazione al Consorzio Fi.Fa. Network, a mezzo di soccorso istruttorio, di contenuto ignoto; - del processo verbale della seduta del 26 gennaio 2026, di verifica della documentazione inviata dal Consorzio Fi.Fa. Network in riscontro al soccorso istruttorio, di contenuto ignoto; - del processo verbale della seduta del 10 febbraio 2026, non noto, nella quale la Commissione giudicatrice ha terminato le operazioni di gara senza procedere all’esclusione di alcun concorrente; - del processo verbale della seduta del 10 febbraio 2026, in cui è stata aperta l’offerta tecnica del Consorzio Fi.Fa. Network; - del processo verbale della seduta del 12 febbraio 2026, in cui la Commissione giudicatrice ha valutato e attribuito i relativi punteggi all’offerta tecnica del Consorzio Fi.Fa. Network; - del processo verbale della seduta del 23 febbraio 2026, in cui la Commissione giudicatrice ha approvato l’offerta tecnica ed ha aperto l’offerta economica del Consorzio Fi.Fa. Network, ritenendola congrua; - del processo verbale della seduta del 26 febbraio 2026, in cui la Commissione giudicatrice ha attribuito il punteggio relativo all’offerta economica del Consorzio Fi.Fa. Network; - del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara, nelle parti di interesse; - di ogni altro atto connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata al gestore uscente e atti della procedura negoziata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio Fi.Fa. Network, secondo classificato, ha impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore del gestore uscente, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 49 d.lgs. 36/2023, sostenendo che l'invito e l'aggiudicazione in favore del contraente uscente violassero il principio di rotazione e che non ricorressero i presupposti per la deroga. Ha inoltre formulato, in via cautelativa e con riserva di motivi aggiunti, censure generiche sull'omessa verifica dei requisiti di partecipazione e sulla valutazione dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria. La Vigilantes Group s.r.l. ha proposto ricorso incidentale escludente, deducendo che il Consorzio avrebbe dovuto essere escluso per carenza dell'iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti e della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS. Il giudice ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale non avrebbe eliminato l'interesse del ricorrente alla rinnovazione della gara, mentre il rigetto del ricorso principale avrebbe fatto venir meno l'interesse dell'aggiudicataria alla decisione del ricorso incidentale.

La decisione

Il ricorso principale è stato respinto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, poiché le censure erano imprecise, formulate in via prudenziale e con riserva di successivi motivi aggiunti, in violazione dell'onere di specificità. La censura sull'omessa verifica dei requisiti dell'aggiudicataria è stata comunque ritenuta infondata, poiché il provvedimento di aggiudicazione attestava l'avvenuto controllo dei requisiti generali e il ricorrente non aveva allegato fatti contrari adeguati. È stato poi respinto il motivo sulla violazione del principio di rotazione. Il TAR ha rilevato che l'art. 49, comma 5, d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024, esclude l'applicazione del principio per le procedure negoziate ex art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata svolta senza limiti al numero degli operatori in possesso dei requisiti da invitare. Nel caso concreto l'avviso pubblico aveva espressamente previsto l'assenza di limiti, indicando requisiti professionali non artificiosamente restrittivi; la stazione appaltante si era quindi aperta al mercato e non aveva esercitato una scelta discrezionale volta a favorire il gestore uscente. La successiva presentazione di sole due offerte non incideva sulla legittimità dell'indagine e dell'invito. La mancata applicazione della rotazione è stata ritenuta coerente con concorrenza e principio del risultato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale nei confronti del Ministero, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, mentre sono state compensate tra il Consorzio e la Vigilantes Group.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 36/2023

    “In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.”

    Il principio di rotazione è regola generale per gli affidamenti sottosoglia; il comma 2 vieta, in linea generale, l'affidamento o l'aggiudicazione consecutiva al contraente uscente, mentre il comma 5 ne esclude l'applicazione nelle procedure negoziate precedute da un'indagine di mercato senza limiti al numero degli operatori da invitare.

  • art. 49, comma 5, d.lgs. 36/2023

    “l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.”

    L'apertura dell'indagine di mercato a tutti gli operatori in possesso dei requisiti, senza limitazione numerica, esclude l'applicazione del principio di rotazione per le procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), perché manca una scelta discrezionale della stazione appaltante idonea a consolidare rapporti privilegiati.

  • art. 50, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio.

  • art. 120 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 134 TULPS

    Individua la licenza prefettizia contestata, in via incidentale, come requisito di idoneità professionale per l'esercizio del servizio di vigilanza privata.

Massime di principio

  • Nelle procedure negoziate sottosoglia precedute da un'indagine di mercato svolta senza limiti al numero degli operatori economici in possesso dei requisiti da invitare, il principio di rotazione non si applica, anche se tra gli invitati è compreso il contraente uscente.
  • L'esclusione del principio di rotazione dipende dall'effettiva apertura dell'indagine di mercato a tutti gli operatori in possesso dei requisiti, non dal numero concreto delle offerte successivamente presentate.
  • La previsione di requisiti professionali pertinenti all'oggetto del contratto non costituisce artificiosa limitazione della concorrenza quando sia finalizzata a consentire la partecipazione degli operatori effettivamente operanti nel settore.
  • Censure formulate in modo generico, in via prudenziale e con riserva di successivi motivi aggiunti non rispettano l'onere di specificità e sono inammissibili.
  • Quando l'aggiudicazione attesta l'avvenuta verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, il concorrente che contesti tale verifica deve allegare elementi concreti contrari; la mera contestazione non è sufficiente.
  • Il rigetto del ricorso principale contro l'aggiudicazione determina la sopravvenuta carenza di interesse dell'aggiudicatario alla decisione del ricorso incidentale escludente rivolto contro il concorrente ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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