Sentenza del 14/12/2017 n. 3460 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta aliquota delle imposte ipotecarie e catastali applicabile alla cessione, per 25 anni, della proprietà superficiaria di una centrale fotovoltaica. L'Ufficio riteneva che l'impianto fosse già ultimato al momento della cessione del dicembre 2010 e che, quindi, fossero dovute imposte in misura variabile, quantificate in complessivi 58.064 euro. I contribuenti sostenevano invece che l'impianto fosse ancora in corso di costruzione e che si applicassero le imposte in misura fissa. Venivano inoltre eccepite la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e l'erronea applicazione dell'art. 1-bis dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Forlì aveva accolto i ricorsi dei contribuenti annullando gli avvisi. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale decisione e ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto decisivo che, alla data della cessione, l'impianto non fosse ancora connesso alla rete elettrica e non potesse quindi considerarsi pienamente funzionante e ultimato. Le opere di connessione, comprendenti scavi, allacciamenti e realizzazione del cavidotto, sono state considerate parte integrante del completamento dell'impianto, non semplici attività successive di sfruttamento dell'energia. La classificazione catastale F/3, riferita a un'unità in corso di costruzione, e il verbale ufficiale di attivazione del maggio 2011 hanno confermato tale conclusione. Sono state confermate le imposte in misura fissa e gli avvisi sono rimasti annullati. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
La norma è stata invocata dai contribuenti per contestare la legittimità degli avvisi, ma la decisione si è fondata principalmente sulla qualificazione dell'impianto come bene ancora in corso di costruzione e sulla conseguente aliquota applicabile.
Art. 1-bis dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 347/1990
La controversia ha riguardato la corretta applicazione della disposizione ai fini della determinazione delle imposte ipotecarie e catastali, distinguendo tra imposte in misura fissa e imposte in misura variabile.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Per individuare l'entrata in esercizio, il Gestore dei Servizi Elettrici prende come riferimento la prima data utile a decorrere dalla quale risultano installati sia il contatore dell'energia elettrica sia il contatore di connessione di rete.
Per gli impianti solari connessi alla rete, l'entrata in esercizio è collegata alla presenza dei contatori e alla connessione effettiva alla rete. La mancata connessione alla data della cessione è stata valorizzata come indice del fatto che l'impianto non fosse ancora completamente ultimato e funzionante.
Massime di principio
- Per stabilire se un impianto fotovoltaico sia ultimato ai fini fiscali non è sempre sufficiente che siano terminati i lavori materiali sui pannelli o sulle strutture: occorre verificare se siano state completate anche le opere necessarie alla sua effettiva connessione e messa in funzione.
- La connessione alla rete elettrica, inclusi scavi, cavidotti, allacciamenti e installazione dei contatori, può costituire parte integrante del completamento dell'impianto quando senza tali opere il bene non è concretamente utilizzabile.
- La data di attivazione risultante da un verbale ufficiale e la classificazione catastale F/3 come unità in corso di costruzione possono prevalere sulla sola dichiarazione del direttore dei lavori o su una ricostruzione dell'Ufficio fondata sulla mera ultimazione delle opere principali.
- La possibilità di accedere a tariffe incentivanti entro una determinata scadenza non dimostra necessariamente che l'impianto fosse già completamente ultimato sotto il profilo catastale e fiscale: la conclusione delle opere principali può essere distinta dal completamento delle opere di connessione e dalla messa in esercizio.
- In controversie analoghe è opportuno documentare con atti ufficiali la data di connessione, l'installazione dei contatori, l'attivazione dell'impianto, la classificazione catastale e l'effettivo completamento delle opere necessarie al funzionamento.
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