Sentenza n. 15178/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente il 1° luglio 2025 e non concluso, prevedendo fin d’ora la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. si protragga oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza telematica del 1° luglio 2025 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva concluso il procedimento avviato con l’istanza telematica del 1° luglio 2025 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’adozione di un ordine di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ravvisato sia l’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro i termini previsti, sia l’inutile decorso del termine senza l’adozione del provvedimento conclusivo. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, che interverrà a richiesta dell’istante entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato e depositato il 9.6.2026
Il ricorso è stato proposto con il rito previsto per la tutela contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020
sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007
La disposizione fonda l’obbligo del Ministero di provvedere sull’istanza di riconoscimento entro il termine applicabile.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiederne l’integrazione; il termine per decidere decorre dalla presentazione della documentazione completa.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando sussistono un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inerzia protratta oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità verifica la completezza documentale entro trenta giorni e decide entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; la mancata conclusione entro il termine consente al giudice di ordinare di provvedere e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
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