Regolamento (UE) 2026/101
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/101 della Commissione, del 15 gennaio 2026, che stabilisce le specifiche tecniche e gli altri requisiti tecnici per il sistema informatico decentrato, di cui al regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle procedure stabilite dagli atti giuridici elencati nell’allegato I, punti 3 e 4, e dagli atti giuridici elencati nell’allegato II, punti 1, 10 e 11, di tale regolamento, e alla procedura stabilita dall’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotto dall’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio per la notificazione o comunicazione per via elettronica dei documenti mediante il punto di accesso elettronico europeo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce le specifiche tecniche del sistema informatico decentrato previsto dal regolamento (UE) 2023/2844, fondato su e-CODEX/JUDEX, per rendere effettiva la comunicazione elettronica sicura tra autorità competenti negli scambi giudiziari transfrontalieri. Stabilisce inoltre gli standard procedurali digitali e i modelli di dati per alcune procedure civili e penali specifiche, inclusa la notificazione tramite il punto di accesso elettronico europeo. Il testo disciplina architettura, sicurezza, disponibilità, banca dati delle autorità competenti e calendario di attuazione. Non modifica gli atti di base, ma ne consente l’esecuzione digitale uniforme.
Specifiche tecniche e requisiti di interoperabilità per il sistema informatico decentrato e-CODEX/JUDEX e per la digitalizzazione di talune procedure giudiziarie transfrontaliere civili e penali.
Ambito di applicazione
Si applica alle comunicazioni elettroniche tramite il sistema informatico decentrato, nelle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1896/2006 (ingiunzione di pagamento europea), dal regolamento (CE) n. 861/2007 (controversie di modesta entità), dalla decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d’arresto europeo), dalla direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine), dal regolamento (UE) 2018/1805 (congelamento e confisca), nonché alla procedura di cui all’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 per notificazione/comunicazione elettronica mediante il punto di accesso elettronico europeo. Si applica agli Stati membri e, per le parti pertinenti, agli organi e agenzie dell’Unione coinvolti; l’Irlanda vi partecipa solo nei limiti degli atti cui è vincolata, mentre la Danimarca non partecipa né è vincolata. Le disposizioni tecniche riguardano sia gli scambi transfrontalieri sia, se gli Stati membri lo scelgono, gli scambi tra autorità nazionali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/101 della Commissione
Il regolamento completa il quadro introdotto dal regolamento (UE) 2023/2844 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, fissando le specifiche tecniche necessarie per il funzionamento del sistema informatico decentrato basato su e-CODEX/JUDEX. La finalità è assicurare scambi elettronici sicuri, interoperabili e standardizzati tra autorità giudiziarie e, in alcuni casi, tra autorità e soggetti privati, senza alterare la disciplina sostanziale e procedurale degli atti di base.
Contesto e finalità
Il regolamento si fonda sull’esigenza, espressa nei considerando, di garantire una comunicazione sicura, efficiente, rapida, riservata e affidabile nelle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile e penale. Il sistema decentrato è concepito come una rete di sistemi back-end nazionali e punti di accesso interoperabili, con utilizzo automatico e predefinito nelle comunicazioni tra autorità competenti; il riferimento tecnico centrale è e-CODEX, ora inserito nel più ampio ecosistema JUDEX.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’articolo 1 copre le comunicazioni elettroniche relative a cinque atti principali: regolamento (CE) n. 1896/2006, regolamento (CE) n. 861/2007, decisione quadro 2002/584/GAI, direttiva 2014/41/UE e regolamento (UE) 2018/1805, oltre alla procedura di notificazione o comunicazione elettronica prevista dall’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784. Le disposizioni sono rivolte agli Stati membri e, per le parti pertinenti, agli organi e alle agenzie dell’Unione che partecipano agli scambi; l’Irlanda partecipa solo nei limiti degli atti cui aderisce, mentre la Danimarca è esclusa in base al protocollo n. 22.
Architettura del sistema informatico decentrato
L’allegato I descrive la struttura tecnica del sistema: comunicazioni basate su servizi web o soluzioni riutilizzabili, uso di canali protetti come HTTPS e di protocolli standard come SOAP o REST, e impiego di punti di accesso e-CODEX interoperabili. Il sistema deve funzionare con firme elettroniche qualificate, sigilli elettronici qualificati e mezzi di identificazione elettronica ad alto livello di garanzia, compresi i portafogli europei di identità digitale.
Sicurezza, protezione dei dati e cibersicurezza
Le misure tecniche devono garantire riservatezza, integrità, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, registrazione degli eventi di sicurezza e autenticazione/autorizzazione degli utenti e dei sistemi connessi. Se viene usato TLS, occorre adottare l’ultima versione stabile o una versione priva di vulnerabilità note, con chiavi e suite crittografiche adeguate. La progettazione deve seguire i principi di data protection by design e by default; il software di implementazione di riferimento della Commissione deve rispettare il regolamento (UE) 2018/1725 e deve consentire agli Stati membri di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Gli Stati membri, Eurojust e la Procura europea devono inoltre predisporre meccanismi robusti di rilevamento delle minacce, risposta agli incidenti e ripristino.
Disponibilità, manutenzione e gestione delle indisponibilità
L’allegato I impone la disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dei componenti nazionali, con obiettivo minimo del 98% annuo, e della banca dati centrale delle autorità competenti, con obiettivo superiore al 99% annuo, esclusa la manutenzione programmata. Le manutenzioni vanno possibilmente pianificate fuori dai giorni lavorativi o tra le 20:00 e le 7:00 CET. Sono previsti obblighi di preavviso di 5, 10 o 30 giorni lavorativi in funzione della durata prevista dell’indisponibilità; i guasti imprevisti devono essere comunicati immediatamente o senza indugio, con indicazione del tempo stimato di ripristino se noto.
Banca dati accreditata delle autorità competenti
La Commissione è responsabile dello sviluppo, manutenzione, funzionamento e supporto della banca dati accreditata delle autorità competenti. La banca dati raccoglie, in formato strutturato, informazioni sulle autorità competenti per ciascuna delle procedure coperte, incluse informazioni sulle notifiche nazionali, sulle aree di competenza territoriale, sugli elementi necessari al corretto instradamento dei messaggi e, ove rilevante, sui collegamenti con Eurojust e con l’EPPO. Gli Stati membri devono assicurare che i dati siano completi, esatti e aggiornati.
Standard procedurali digitali per le singole procedure
Gli allegati II-VII disciplinano i modelli procedurali digitali e gli schemi di dati XML/XSD per ciascuna procedura. Per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e per quello europeo per le controversie di modesta entità sono previsti flussi per presentazione della domanda, richieste di integrazione/correzione, opposizioni, notifiche, pagamenti, ricorsi, riesame e rilascio di certificati. Per il mandato d’arresto europeo sono contemplati i processi di emissione, trasmissione, ricezione, esecuzione, consegna, rifiuto, ritiro, richiesta di assenso per consegna a terzo Stato membro ed estradizione verso paese terzo.
Per l’ordine europeo di indagine e per la direttiva 2014/41/UE sono previsti processi digitali per emissione, trasmissione, ricezione, inoltro, rettifica o integrazione, richieste di informazioni supplementari, notifiche, esecuzione, ritiro, transito e notifiche relative all’intercettazione di telecomunicazioni. Per il regolamento (UE) 2018/1805, gli standard riguardano provvedimenti di congelamento e confisca, con flussi per trasmissione dei certificati/provvedimenti, riconoscimento, esecuzione, rinvio, limiti temporali, mezzi di impugnazione, risultati dell’esecuzione, impossibilità di esecuzione e decisioni di non riconoscimento o non esecuzione. Per l’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, l’allegato VII disciplina la notificazione o comunicazione di atti mediante il punto di accesso elettronico europeo, con conferma di ricezione o rifiuto in base alla lingua utilizzata.
Modelli dati, versionamento e flessibilità tecnica
In tutti gli allegati tecnici è previsto l’uso di specifiche XML/XSD, con attributo di versione, metadati e vocabolari comuni per garantire interoperabilità e validazione. Gli standard sono concepiti in modo modulare ed estensibile, con elementi facoltativi e possibilità di adattamento senza riscritture sostanziali. I messaggi predefiniti e quelli a testo libero sono disciplinati come categorie tecniche ulteriori rispetto ai modelli fissati direttamente dagli atti di base.
Calendario di attuazione
L’allegato VIII stabilisce un calendario vincolante rispetto alla data di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2023/2844. La Commissione deve mettere a disposizione, almeno quattro mesi prima, una versione pienamente sviluppata e testata del software di implementazione di riferimento e, per gli atti coperti, una versione stabile della banca dati delle autorità competenti. Gli Stati membri devono aggiornare integralmente i dati della banca dati almeno un mese prima di tale data; entro lo stesso termine devono essere completati l’installazione del software di riferimento e gli adeguamenti dei sistemi informatici nazionali necessari alla conformità.
Portata pratica per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono enti, imprese o pubbliche amministrazioni coinvolti in procedimenti transfrontalieri, il regolamento rileva soprattutto come atto tecnico-attuativo: impone standard di interoperabilità, sicurezza e formato che condizionano la validità operativa degli scambi elettronici. La sua corretta implementazione incide sulla gestione documentale, sulla tempestività delle comunicazioni, sull’allineamento dei sistemi informativi e sulla compliance in materia di dati personali e sicurezza informatica.
Disposizioni principali
Ambito delle comunicazioni elettroniche coperte
L’articolo 1 circoscrive l’applicazione alle comunicazioni elettroniche nelle procedure relative al regolamento (CE) n. 1896/2006, al regolamento (CE) n. 861/2007, alla decisione quadro 2002/584/GAI, alla direttiva 2014/41/UE, al regolamento (UE) 2018/1805 e alla procedura di notificazione/comunicazione elettronica di cui all’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784, introdotto dal regolamento (UE) 2023/2844.
Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato
L’articolo 2 rinvia all’allegato I per le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli obiettivi tecnici del sistema informatico decentrato di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/2844.
Standard procedurali digitali per le singole procedure
Gli articoli 3-8 rinviano agli allegati II-VII per gli standard procedurali digitali relativi, rispettivamente, all’ingiunzione di pagamento europea, al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, al mandato d’arresto europeo, all’ordine europeo di indagine, al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca e alla notificazione/comunicazione mediante il punto di accesso elettronico europeo.
Calendario di attuazione
L’articolo 9 rinvia all’allegato VIII, che fissa scadenze operative per la messa a disposizione del software di implementazione di riferimento e della banca dati delle autorità competenti, per l’aggiornamento dei dati, per l’installazione del software e per gli adeguamenti dei sistemi nazionali.
Entrata in vigore
L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
Requisiti di sicurezza, identità e interoperabilità
L’allegato I richiede comunicazioni sicure, efficienti, rapide, interoperabili, riservate e affidabili; uso di HTTPS, protocolli standard come SOAP o REST, firme e sigilli elettronici qualificati e mezzi di identificazione elettronica ad alto livello di garanzia, con supporto ai portafogli europei di identità digitale. Sono previsti obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, gestione dei log, autenticazione, autorizzazione, rilevamento e risposta agli incidenti, nonché requisiti specifici per TLS e per i certificati PKI.
Disponibilità del sistema e notifiche di manutenzione
L’allegato I impone disponibilità 24/7 dei componenti nazionali del sistema con obiettivo di almeno il 98% annuo, e della banca dati centrale con obiettivo superiore al 99% annuo, esclusa la manutenzione programmata. Sono stabilite finestre di manutenzione preferenziali e termini di preavviso: 5, 10 o 30 giorni lavorativi secondo la durata dell’indisponibilità; i guasti imprevisti devono essere comunicati immediatamente o senza indugio.
Banca dati accreditata delle autorità competenti
L’allegato I istituisce una banca dati accreditata, gestita dalla Commissione, contenente informazioni strutturate sulle autorità competenti per ciascuna procedura coperta, incluse quelle di Eurojust e della Procura europea e, se del caso, le informazioni per il routing tecnico e per la determinazione della competenza territoriale. Gli Stati membri devono garantirne completezza, esattezza e aggiornamento.
Modelli di processo e modelli di dati per singole procedure
Gli allegati II-VII descrivono i flussi elettronici minimi e gli schemi XML/XSD per i diversi atti: presentazione, integrazione, opposizione, riesame, notifiche, richieste di informazioni aggiuntive, ritiro, decisioni di riconoscimento/esecuzione, risultati dell’esecuzione, e altre comunicazioni necessarie. Gli standard sono strutturati in modo modulare, estensibile e aggiornabile, con versioning degli schemi e uso di vocabolari e norme tecniche e-CODEX/ETSI.
Calendario di attuazione e preparazione operativa
L’allegato VIII prevede che la Commissione metta a disposizione, almeno quattro mesi prima della data di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2023/2844, il software di implementazione di riferimento e, per gli atti coperti, la banca dati delle autorità competenti; i dati della banca dati devono essere aggiornati almeno un mese prima di tale data, così come devono essere completati l’installazione del software e gli adeguamenti dei sistemi nazionali.
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