Circolare numero 12 del 20-1-2000
Sintesi delle principali disposizioni aventi riflessi in materia contributiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare sintetizza le principali novità contributive applicabili dal 2000: soppressione definitiva di alcuni contributi minori (Asili nido, ENAOLI, TBC e Fondo di rimpatrio), riduzione del contributo di maternità dal 1 luglio 2000, conferma della decontribuzione dei premi di risultato entro il tetto del 3%, abolizione di fondi speciali elettrici e telefonici con contestuali riduzioni per il settore elettrico, modifiche per il trasporto pubblico e aggiornamenti delle aliquote per pesca e agricoltura. Vengono inoltre richiamate le novità sul lavoro temporaneo e sulla riduzione dell’aliquota del fondo per la formazione professionale.
Principali innovazioni contributive per l’anno 2000
Principali innovazioni contributive per l’anno 2000
La circolare fornisce un quadro sintetico delle modifiche contributive che trovano applicazione nell’anno 2000, derivanti principalmente dalla legge n. 488/1999, dalla legge n. 448/1998 e da altre disposizioni richiamate. Le novità riguardano soppressioni di contributi minori, riduzioni di aliquote per specifici settori e aggiornamenti del regime di decontribuzione dei premi di risultato.
Soppressione di contributi minori e conseguenze sulla fiscalizzazione
Dal 1 gennaio 2000 risultano definitivamente soppressi, per la totalità dei datori di lavoro, i contributi:
- Asili nido (0,10%),
- ENAOLI (0,16%),
- TBC (nelle diverse misure).
La soppressione discende dall’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998, che aveva già eliminato tali contributi per la generalità dei datori di lavoro dal 1 gennaio 1999 e ne aveva differito la soppressione al 1 gennaio 2000 per quei settori nei quali le aliquote di finanziamento della gestione delle prestazioni temporanee erano inferiori a quelle del settore industria.
Con la definitiva eliminazione dei contributi ENAOLI e TBC, dal 1 gennaio 2000 viene meno anche, per tutti i datori di lavoro, il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali collegato a tali versamenti.
Riduzione del contributo di maternità
L’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede una riduzione degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro pari a 0,20 punti percentuali, con effetto dal 1 luglio 2000 e per gli anni fino al 2001. Per gli anni successivi al 2001 la riduzione resta subordinata all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’art. 8 della legge n. 448/1998.
La circolare riporta le nuove aliquote di maternità applicabili dal periodo di paga "luglio 2000" per i principali settori:
- Industria, artigianato, marittimi, gente dell’aria, spettacolo: dal 0,66% al 0,46%,
- Commercio e terziario, proprietari di fabbricati e servizi culto: dal 0,44% al 0,24%,
- Credito, assicurazione e servizi appaltati: dal 0,33% al 0,13%,
- Agricoltura operai: dal 0,23% al 0,03%,
- Agricoltura impiegati: dal 0,63% al 0,43%,
- Allievi dei cantieri scuola e lavoro L. 418/1975: 0,01%,
- Giornalisti professionisti iscritti INPGI: dal 0,85% al 0,65%.
Soppressione del contributo Fondo di rimpatrio
Il D.Lgs. n. 286/1998, testo unico sull’immigrazione, ha disposto all’art. 45, comma 3, la soppressione, dal 1 gennaio 2000, del contributo previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986. Di conseguenza, dal periodo di paga "gennaio 2000" non è più dovuto il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore per il Fondo di rimpatrio, identificato con il codice DM "M130".
Decontribuzione dei premi di risultato
La circolare richiama la decontribuzione dei premi di risultato prevista dall’art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997. L’art. 60 della legge n. 144/1999 aveva elevato al 3% il tetto di decontribuzione, ma per il 1999 mancava la copertura finanziaria.
La legge finanziaria per l’anno 2000, all’art. 49, comma 3, ha invece previsto la copertura per gli anni 2000 e 2001, rendendo operativo il nuovo limite. Dal 2000 il regime contributivo si applica quindi entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui interviene l’erogazione.
La circolare richiama inoltre il criterio di calcolo del tetto, precisando che nel computo va considerata anche la parte annuale dell’erogazione non soggetta a decontribuzione. Viene riportata la formula:
- X = 3(R + E - X) / 100,
- da cui deriva X = 3(R + E) / 103,
- e, in forma equivalente, X = R + E / 34.
Sono inoltre elencate le precedenti circolari di approfondimento sul tema.
Fondi speciali elettrici e telefonici e nuove aliquote nel settore elettrico
L’art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dispone la soppressione, con effetto dal 1 gennaio 2000, di:
- Fondo di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private,
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i fondi soppressi sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata.
Per le aziende private del settore elettrico, sempre dal 1 gennaio 2000, la stessa norma prevede una riduzione delle aliquote contributive:
- CUAF: riduzione di 3,72 punti percentuali,
- Maternità: riduzione di 0,57 punti percentuali, ove dovuta.
La circolare precisa che per un’analisi approfondita delle conseguenze di tale intervento seguirà un’apposita circolare.
Pubblici servizi di trasporto
L’art. 49, comma 4, della legge n. 488/1999 introduce modifiche rilevanti alle aliquote contributive dovute, per i periodi fino al 2001, dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 414/1996.
La circolare non entra nel dettaglio delle nuove aliquote, rinviando a una successiva circolare di specifico approfondimento.
Aliquote contributive per la pesca
Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, l’aliquota FPLD va determinata tenendo conto delle disposizioni in materia contributiva dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 146/1997, che impongono l’adeguamento alle aliquote del settore agricolo.
La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 413/1984, l’aliquota deve essere aumentata ogni anno di:
- 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro,
- 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore,
fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui si aggiunge lo 0,70 ex GESCAL.
Dal 1 gennaio 2000, per l’industria della pesca costiera il personale soggetto alla legge n. 413/1984 passa da 23,90% + 0,70 ex GESCAL a 24,60% + 0,70 ex GESCAL, con incremento di 0,70 punti percentuali complessivi e aumento della quota a carico del marittimo da 7,39 a 7,89.
Aziende agricole: operai a tempo determinato e indeterminato
Per le aziende agricole, la circolare richiama le disposizioni del D.Lgs. n. 146/1997, che prevedono una graduale equiparazione del settore agricolo agli altri settori produttivi. Dal 1 gennaio 1998 l’aliquota di finanziamento FPLD è elevata annualmente di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti a carico del lavoratore fino al raggiungimento del 32%.
Dal 1 gennaio 2000 le aliquote risultano:
- 23,90% al 1 gennaio 1999, di cui 7,04 a carico del lavoratore,
- 24,60% al 1 gennaio 2000, di cui 7,54 a carico del lavoratore,
- incremento complessivo: +0,70.
Per le aziende agricole di "tipo industriale", per effetto dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146/1997, l’aliquota FPLD è aumentata annualmente di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore. Dal 1 luglio 2000 le aliquote passano da 25,80% a 26,90%, di cui la quota a carico del lavoratore sale da 7,54 a 8,04, con incremento di +1,10.
La circolare ribadisce inoltre che, dal 1 gennaio 2000, cessano le contribuzioni TBC, ENAOLI e Asili nido.
Lavoro temporaneo
L’art. 64 della legge n. 488/1999 modifica la legge n. 196/1997 in materia di lavoro temporaneo. Le novità più rilevanti riguardano la riforma del Fondo per la formazione professionale previsto dall’art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997 e la riduzione della relativa aliquota dal 5% al 4%.
Anche su questo tema la circolare rinvia a un successivo approfondimento.
Sintesi finale
Nel complesso, la circolare aggiorna il quadro contributivo 2000 evidenziando la soppressione di alcuni contributi storici, l’abbassamento del contributo di maternità da luglio 2000, il rafforzamento della decontribuzione dei premi di risultato entro il limite del 3%, la chiusura dei fondi speciali elettrici e telefonici e l’adeguamento di aliquote per pesca, agricoltura e trasporti, oltre alle modifiche sul lavoro temporaneo.
Punti principali
Soppressione dei contributi Asili nido, ENAOLI e TBC
Dal 1 gennaio 2000 sono soppressi per tutti i datori di lavoro i contributi Asili nido, ENAOLI e TBC. Dal medesimo momento viene meno anche la fiscalizzazione degli oneri sociali che, per i contributi ENAOLI e TBC, era collegata al loro versamento.
Riduzione del contributo di maternità
L’art. 49 della legge n. 488/1999 prevede dal 1 luglio 2000 una riduzione di 0,20 punti percentuali degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro, per gli anni fino al 2001. La circolare riporta le nuove aliquote per settore, con applicazione dal periodo di paga "luglio 2000".
Soppressione del contributo Fondo di rimpatrio
In base al D.Lgs. n. 286/1998, dal 1 gennaio 2000 è soppresso il contributo previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986. Di conseguenza, dal periodo di paga gennaio 2000 non è più dovuto il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore (codice DM "M130").
Decontribuzione dei premi di risultato
La legge finanziaria 2000 rende operativa, per gli anni 2000 e 2001, la copertura finanziaria dell’elevazione al 3% del tetto di decontribuzione dei premi di risultato. Dal 2000 il regime contributivo si applica entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento.
Abolizione dei fondi speciali elettrici e telefonici
Dal 1 gennaio 2000 sono soppressi il Fondo di previdenza per i dipendenti ENEL e aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale dei pubblici servizi di telefonia. I relativi iscritti e pensionati confluiscono nell’AGO con evidenza contabile separata.
Riduzioni contributive per il settore elettrico
Per le aziende private del settore elettrico, sempre dal 1 gennaio 2000, l’art. 41 della legge n. 488/1999 riduce i contributi CUAF di 3,72 punti percentuali e maternità di 0,57 punti percentuali, nell’ambito dell’armonizzazione al regime generale.
Modifiche per i pubblici servizi di trasporto
L’art. 49, comma 4, della legge n. 488/1999 introduce rilevanti variazioni delle aliquote IVS, CUAF e maternità per i datori di lavoro e i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’AGO. La circolare rinvia a un successivo approfondimento.
Aliquote per la pesca e per le aziende agricole
Sono aggiornate le aliquote FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca minore e per le aziende agricole. Per la pesca costiera l’aliquota sale al 24,60% dal 1 gennaio 2000, mentre per le aziende agricole ordinarie e di tipo industriale sono previsti incrementi annuali rispettivamente di 0,20/0,50 e 0,60/0,50 punti percentuali a carico di datore e lavoratore.
Lavoro temporaneo
L’art. 64 della legge n. 488/1999 modifica la disciplina del lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/1997, con particolare rilievo per il Fondo per la formazione professionale e con riduzione dell’aliquota dal 5% al 4%.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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