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Circolare

Circolare numero 13 del 24-1-2000

Sintesi delle disposizioni normative previste dall'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Modalità operative. Riepilogo delle contribuzioni dovute dal 1 gennaio 2000.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 488/1999 per i datori di lavoro e i lavoratori dei pubblici servizi di trasporto iscritti all’AGO/FPLD, con decorrenza 1° gennaio 2000 e validità per i periodi fino al 31 dicembre 2001. Vengono riequilibrate le aliquote contributive tra personale ante e post 31 dicembre 1995, soppresso il contributo aggiuntivo per il personale assunto dopo tale data, ridotta l’aliquota per malattia e maternità, e fissato il CUAF al 2,48%. La circolare precisa inoltre l’estensione del contributo di solidarietà dell’1% ex art. 3-ter L. 438/1992, le regole per i periodi successivi al 2001 e le modalità operative per le denunce DM10/2 e per il codice contributivo già in uso.

Modifiche alle aliquote contributive per i pubblici servizi di trasporto dal 1° gennaio 2000

Modifiche alle aliquote contributive per i pubblici servizi di trasporto dal 1° gennaio 2000

La circolare illustra l’intervento della legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 4, che modifica le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’AGO ai sensi del d.lgs. n. 414/1996. Le nuove misure si applicano ai periodi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 e si inseriscono nel processo di armonizzazione con il settore industriale.

Ambito di applicazione e ratio della riforma

La disciplina riguarda le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e il personale dipendente iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con riferimento sia al personale in forza al 31 dicembre 1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri, sia a quello assunto successivamente a tale data. La circolare chiarisce che il legislatore ha eliminato la precedente diversificazione dell’aliquota dovuta in base alla gestione contabile separata del FPLD, determinatasi dopo il d.lgs. n. 414/1996.

Aliquote contributive per i datori di lavoro

Dal 1° gennaio 2000, per i datori di lavoro sono stabilite le seguenti misure:

  • contributo FPLD per il personale di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 414/1996: 23,81%;
  • soppressione del contributo dovuto per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995 previsto dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 414/1996;
  • contributo CUAF: 2,48%;
  • contributo per indennità di malattia: 2,22%;
  • riduzione del contributo per indennità di maternità: -0,57%.

Aliquote a carico dei lavoratori e aliquota complessiva FPLD

Per i lavoratori dipendenti, il contributo FPLD è fissato all’8,89% per il personale di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 414/1996. La conseguenza complessiva è la determinazione dell’aliquota FPLD al 32,70% per tutti i lavoratori, con ripartizione tra:

  • 23,81% a carico azienda;
  • 8,89% a carico lavoratore.

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale, limitatamente al personale assunto dopo il 31/12/1995, l’aliquota complessiva è invece pari al 32,35%, con ripartizione:

  • 23,46% a carico azienda;
  • 8,89% a carico lavoratore.

La circolare precisa inoltre che viene abolita la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 414/1996, pari al 2,507% e, per il personale delle aziende a gestione governativa o regionale, al 2,74%.

Indennità di malattia, maternità e assegni al nucleo familiare

La riduzione dell’aliquota per malattia al 2,22% dal 1° gennaio 2000 riguarda esclusivamente il personale, operai e impiegati, dipendente dalle aziende destinatarie del RD 8 gennaio 1931, n. 148. Per le aziende non soggette a tale decreto, il contributo era già dovuto nella misura del 2,22% per il solo personale operaio.

Il contributo per maternità si riduce dall’1,23% allo 0,66%.

Il contributo per assegni al nucleo familiare (CUAF) è fissato al 2,48% e, dalla medesima data, si applica anche a datori di lavoro che in precedenza versavano la contribuzione in misura ridotta, inclusi cooperative ex DPR n. 602/1970 e artigiani esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

Contributo di solidarietà dell’1% ex art. 3-ter L. 438/1992

La riduzione della quota FPLD a carico del lavoratore comporta l’estensione dell’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dell’1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a totale carico del lavoratore, anche al personale precedentemente escluso, cioè agli iscritti al soppresso Fondo ante 31 dicembre 1995.

Periodi successivi al 2001

Per i periodi contributivi successivi al 2001, le riduzioni contributive previste dall’art. 49, comma 4, della legge n. 488/1999 restano subordinate all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall’art. 8 della legge n. 448/1998.

Modalità operative

Per la compilazione delle denunce mod. DM10/2 continuano ad applicarsi le istruzioni della circolare n. 178 del 12 settembre 1996, punto 4-b.

Per il versamento del contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter L. 438/1992 deve essere mantenuto il codice già indicato dalla circolare n. 178/1996, ossia "X980".

Quadro riepilogativo allegato

L’allegato 2 fornisce un prospetto delle aliquote dovute per l’anno 2000, distinguendo tra:

  • aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
  • aziende a gestione governativa o regionale;
  • personale in forza al 31/12/1995 e personale assunto dopo tale data.

Nel prospetto sono riportati anche i codici CSC 1.15.01 e 1.15.03, le causali CA 2B e 3G e le aliquote relative a FPLD, DS, CUAF, TFR, malattia e maternità, con evidenza della ripartizione tra carico azienda e carico dipendente.

Punti principali

Quadro normativo e finalità dell’intervento

L’intervento si colloca nel processo di armonizzazione delle aliquote contributive a carico delle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto rispetto a quelle del settore industriale, già avviato dall’art. 1 del DL n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999. La legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 4, modifica le aliquote dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 414/1996.

Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro

Per i datori di lavoro, il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 414/1996 è fissato al 23,81%. È soppresso il contributo previsto per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995 dall’art. 2, comma 3, del medesimo decreto. Sono inoltre fissati al 2,48% il contributo CUAF, al 2,22% il contributo per l’indennità di malattia e viene ridotto dello 0,57% il contributo per maternità.

Aliquote a carico dei lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti appartenenti al personale di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 414/1996, il contributo al FPLD è stabilito all’8,89%. La circolare evidenzia che, per effetto della nuova aliquota, viene meno la precedente diversificazione tra personale iscritto al soppresso Fondo prima e dopo il 31 dicembre 1995.

Aliquota FPLD complessiva e soppressione della maggiorazione

Dal 1° gennaio 2000 l’aliquota complessiva dovuta al FPLD è pari al 32,70% per tutti i lavoratori, con ripartizione 23,81% a carico azienda e 8,89% a carico lavoratore. Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale, limitatamente al personale assunto dopo il 31/12/1995, l’aliquota totale è invece pari al 32,35% (23,46% azienda e 8,89% lavoratore). È abolita la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 414/1996 per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, pari al 2,507% o al 2,74% per le aziende a gestione governativa o regionale.

Contributo per malattia, maternità e CUAF

La riduzione del contributo per malattia al 2,22% dal 1° gennaio 2000 riguarda esclusivamente il personale (operai e impiegati) dipendente dalle aziende soggette al RD 8 gennaio 1931, n. 148. Per le aziende non rientranti in tale ambito, il contributo per gli operai era già al 2,22%. Il contributo di maternità scende dallo 1,23% allo 0,66% per effetto della riduzione dello 0,57%. Il contributo CUAF è fissato al 2,48% e si applica anche ai datori di lavoro che in precedenza versavano la contribuzione in misura ridotta, inclusi cooperative ex DPR n. 602/1970 e artigiani esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

Contributo di solidarietà dell’1% ex art. 3-ter L. 438/1992

La riduzione dell’aliquota FPLD a carico dei lavoratori comporta l’estensione dell’obbligo di versare il contributo aggiuntivo dell’1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, a totale carico del lavoratore, anche nei confronti del personale prima escluso, cioè degli iscritti al soppresso Fondo ante 31 dicembre 1995.

Periodi successivi al 2001

Per i periodi contributivi successivi al 2001, le riduzioni previste dall’art. 49, comma 4, della legge n. 488/1999 sono subordinate all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall’art. 8 della legge n. 448/1998.

Modalità operative e compilazione DM10/2

Per la compilazione delle denunce mod. DM10/2 devono continuare ad applicarsi le istruzioni della circolare n. 178 del 12 settembre 1996, punto 4-b. Per il versamento del contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter L. 438/1992, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le istruzioni già fornite con la circolare n. 178/1996, codice contributivo "X980".

Quadro riepilogativo delle aliquote 2000

L’allegato 2 riassume le aliquote per l’anno 2000 per: aziende esercenti pubblici servizi di trasporto; aziende a gestione governativa o regionale; personale in forza al 31/12/1995 e personale assunto dopo tale data. Sono riportati anche i codici CSC 1.15.01 e 1.15.03 e le causali CA 2B e 3G, nonché le aliquote per FPLD, DS, CUAF, TFR, malattia e maternità, con distinzione tra carico dipendente e carico azienda.

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