Circolare numero 02 del 13-01-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del decreto ministeriale 20 dicembre 1999 pubblicato in G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999, l’interesse di differimento e di dilazione per la rateizzazione dei debiti contributivi verso gli enti previdenziali è fissato al 9% annuo con decorrenza 10 novembre 1999. Viene inoltre richiamato l’aumento delle sanzioni civili collegato alla riduzione del tasso ufficiale di riferimento al 3% dal 10 novembre 1999. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 10 novembre 1999, e viene allegato un prontuario dei coefficienti per il calcolo delle rate mensili.
Interesse di differimento e di dilazione al 9% per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi dal 10 novembre 1999
Interesse di differimento e di dilazione al 9% per i debiti contributivi
La circolare comunica l’aggiornamento del tasso applicabile alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L’aggiornamento deriva dal decreto ministeriale del 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999, e recepisce la variazione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca d’Italia.
Oggetto e base normativa
Il decreto riguarda la determinazione dell’"interesse di differimento e di dilazione" per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi. Il provvedimento è adottato richiamando:
- l’art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
- l’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;
- l’art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Nuova misura dell’interesse
A decorrere dal 10 novembre 1999, l’interesse di differimento e di dilazione è fissato nella misura del 9% annuo. La circolare evidenzia che tale misura discende dalla comunicazione della Banca d’Italia del 6 novembre 1999, con la quale il tasso ufficiale di riferimento è stato indicato nel 3% a decorrere dalla stessa data.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova percentuale deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione;
- rateazione;
- differimento.
Tali istanze sono quelle presentate a partire dal 10 novembre 1999.
Aggiornamento della sanzione civile
La nota richiama anche l’effetto della variazione del tasso ufficiale di riferimento sulla somma aggiuntiva dovuta a titolo di sanzione civile. Sempre dal 10 novembre 1999, la misura viene aumentata:
- dall’11,50% annuo al 12% annuo nei casi previsti dal comma 217, punto a), dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- dall’8,50% annuo al 9% annuo nei casi previsti dal comma 218 del medesimo art. 1 della legge n. 662/1996.
Prontuario allegato per il calcolo delle rate
La circolare segnala infine la presenza di un allegato con un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9%. Il prospetto riporta i coefficienti da applicare in funzione del numero di rate, al fine di agevolare il calcolo delle quote mensili di ammortamento.
Punti principali
Pubblicazione del decreto ministeriale
Viene dato avviso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 20 dicembre 1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente a oggetto la determinazione dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Nuova misura dell’interesse di dilazione e differimento
Il decreto stabilisce che l’interesse di differimento e di dilazione è fissato nella misura del 9% annuo, con decorrenza dal 10 novembre 1999, ai sensi delle norme richiamate nel testo: art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402; art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Ragione dell’aggiornamento
La determinazione del nuovo tasso è collegata alla comunicazione della Banca d’Italia del 6 novembre 1999, con la quale il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 3% a decorrere dal 10 novembre 1999.
Aggiornamento delle sanzioni civili
Sempre dal 10 novembre 1999 viene modificata la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista dall’art. 1, comma 217, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La misura passa dall’11,50% annuo al 12% annuo e dall’8,50% annuo al 9% annuo, rispettivamente per i casi disciplinati dal comma 217, lettera a), e dal comma 218 del medesimo articolo.
Applicazione alle istanze presentate dal 10 novembre 1999
La nuova misura dell’interesse deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 10 novembre 1999.
Prontuario per il calcolo delle rate
In allegato è riportato un prontuario con i coefficienti per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 9%, utile per il calcolo delle quote di ammortamento in base al numero di rate.
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