Circolare numero 03 del 13-01-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il recupero delle somme contributive sospese a seguito del sisma di Massa Martana, distinguendo tra i diversi periodi di sospensione e tra i soggetti interessati. Vengono indicate le modalità di rateazione, le scadenze operative per il versamento e per la presentazione delle denunce, nonché le regole di compilazione dei modelli 031/RC1 e 031/CM. È inoltre precisato che i pagamenti non devono essere effettuati con F24, ma tramite gli appositi conti correnti postali, con sanzioni in caso di ritardato versamento delle rate successive.
Recupero dei contributi previdenziali sospesi per il sisma di Massa Martana
Recupero dei contributi sospesi per il sisma di Massa Martana
La circolare fornisce le istruzioni per il recupero delle contribuzioni previdenziali e assistenziali sospese a seguito del sisma che ha colpito il comune di Massa Martana nel maggio 1997. Essa distingue i diversi periodi di sospensione, definisce le modalità di rateazione e indica gli adempimenti documentali necessari per la regolarizzazione delle posizioni contributive.
Ambito di applicazione della sospensione
La sospensione dei pagamenti ha riguardato i termini relativi ai versamenti e agli adempimenti con scadenza:
- dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998 per i soggetti, persone fisiche e giuridiche, con residenza o sede operativa nel comune di Massa Martana;
- dal 12 maggio 1997 al 30 ottobre 1998 per i soggetti, persone fisiche e giuridiche, con residenza o sede operativa nel medesimo comune e con abitazioni o immobili, sedi di attività produttive, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Per il primo periodo, la circolare richiama espressamente le istruzioni già impartite con la circolare n. 26 del 13.10.99, relativa alle modalità di recupero dei contributi sospesi dal 12.5.1997 al 31.3.1998.
Modalità di recupero delle somme dovute
Per le somme dovute e non versate nel periodo 12 maggio 1997-30 ottobre 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ha stabilito un recupero mediante rateazione mensile. Il piano di recupero deve essere articolato su un numero di rate pari al triplo del periodo di durata della sospensione, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
Il pagamento rateale non comporta l’applicazione di oneri accessori. La circolare precisa inoltre che, poiché tale disposizione ministeriale non era stata comunicata tempestivamente all’Ente, ai datori di lavoro è consentito, senza aggravio di oneri accessori:
- versare in unica soluzione, in occasione della rata con scadenza 1° marzo 2000, tutte le rate dovute e non pagate dal 1° gennaio 2000;
- presentare entro la stessa data del 1° marzo 2000 la modulistica relativa al periodo oggetto di sospensione.
La data del 1° marzo 2000 è indicata come tassativa anche per i datori di lavoro che utilizzano supporti magnetici.
Scadenze e sanzioni
Le rate mensili devono essere versate il giorno 1 di ogni mese. Il mancato pagamento delle ulteriori rate alle scadenze previste comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti in materia di mancato o ritardato pagamento dei contributi. In tali casi, le somme aggiuntive sono calcolate dalla scadenza della singola rata fino alla data dell’effettivo pagamento.
Canali di versamento e modello da utilizzare
La regolarizzazione delle partite debitorie deve essere effettuata esclusivamente tramite modello 031/RC1, che viene indicato come il modello da utilizzare per somme dovute non a titolo di contribuzione corrente.
I versamenti devono affluire all’Ente attraverso i conti correnti postali attualmente funzionanti:
- c/c n. 8029 per la gestione lavoratori dello spettacolo;
- c/c n. 7021 per la gestione sportivi professionisti;
- c/c n. 638015 per il versamento della trattenuta di pensione effettuata da datori di lavoro non operanti nel settore dello spettacolo, per retribuzioni corrisposte a lavoratori pensionati Enpals.
È espressamente escluso qualsiasi versamento della contribuzione dovuta a seguito della sospensione tramite modello F24.
Regolarizzazione delle differenze contributive connesse al D.Lgs. 182/97
La sospensione dei pagamenti ha riguardato anche i termini per la regolarizzazione delle partite debitorie derivanti dall’entrata in vigore del decreto legislativo di armonizzazione del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, D.Lgs. 182/97, la cui scadenza originaria di versamento era il 20.1.98.
Di conseguenza, le imprese che hanno beneficiato dei provvedimenti devono regolarizzare sia:
- le differenze contributive per il periodo 1.1.97-31.3.97 dovute in applicazione del D.Lgs. 182/97, con decorrenza applicativa dal 1.1.97;
- le somme dovute e non versate per il periodo coperto dalla sospensione, cioè aprile 1997-settembre 1998.
Adempimenti per il periodo 1.1.97-31.3.97
Per il conguaglio relativo a gennaio-marzo 1997, i datori di lavoro devono presentare:
- 1 modello 031/RC1 di variazione;
- 1 modello 031/CM di variazione.
Nel modello 031/RC1 devono essere indicati:
- il periodo di riferimento gennaio 1997-marzo 1997;
- la casella che attesta la presentazione del nuovo modello in variazione di precedenti denunce;
- il ricalcolo dell’importo della contribuzione dovuta tenendo conto della nuova normativa e delle nuove aliquote contributive;
- nel quadro A, i codici causale:
- 020 per l’importo totale ricalcolato della contribuzione e del contributo di solidarietà;
- 022 per l’importo totale ricalcolato della contribuzione dovuta a titolo di aliquota aggiuntiva dell’1%;
- 031 per l’importo totale della contribuzione già versata all’Ente e denunciata con i precedenti modelli 031/R;
- 032 per l’importo totale delle somme già versate all’INPS.
Devono inoltre essere allegate due copie del prospetto riepilogativo delle contribuzioni versate all’INPS a titolo di prestazioni temporanee, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 44 dell’11.12.97. Va altresì compilato il quadro B, se applicabili particolari agevolazioni di legge, e nel quadro C deve essere riportata la dicitura: "cod. A10 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997 mod. di conguaglio contributivo".
Nel modello 031/CM di variazione occorre:
- barrare la casella "mod. 031/CM di variazione";
- riportare la stessa dicitura identificativa nel rigo sottostante;
- indicare il periodo gennaio 1997-marzo 1997;
- riportare analiticamente tutte le mensilità del periodo di conguaglio: gennaio, febbraio e marzo 1997.
Adempimenti per il periodo 1.4.97-31.12.97
Per aprile-dicembre 1997 i datori di lavoro devono presentare 1 modello 031/RC1 e 1 modello 031/CM normale.
Le istruzioni richiamano le modalità già vigenti, con l’avvertenza che:
- nel modello 031/RC1 deve essere indicato il periodo di riferimento aprile 1997-dicembre 1997 e, nel quadro C, la dicitura "cod. A10 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997";
- nel modello 031/CM deve essere barrata la casella "mod. 031/CM: normale", riportando nel rigo sottostante la medesima dicitura;
- il periodo da indicare nel modello 031/CM è aprile 1997-dicembre 1997.
Adempimenti per il periodo 1.1.98-30.10.98
Per il periodo gennaio 1998-settembre 1998 i datori di lavoro devono presentare 1 modello 031/RC1 e 1 modello 031/CM normale.
Anche in questo caso, le istruzioni operative richiamano la compilazione ordinaria, precisando che:
- nel modello 031/RC1 deve essere indicato il periodo di riferimento gennaio 1998-settembre 1998 e la dicitura "cod. A10 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997" nel quadro C;
- nel modello 031/CM va barrata la casella "mod. 031/CM: normale" e riportata la medesima dicitura;
- il periodo da indicare è gennaio 1998-settembre 1998.
Dati da indicare per ogni versamento effettuato
Per ogni versamento eseguito deve essere presentato un modello 031/RC1 contenente, oltre ai dati relativi all’attività o impresa:
- nella sezione 2, il riferimento nota Enpals "A10 Massa Martana";
- il codice causale 038;
- il periodo di riferimento da aprile 1997 a settembre 1998;
- l’importo versato tramite bollettino di conto corrente postale.
A ciascun pagamento deve essere allegata la relativa attestazione di versamento.
Prospetto riepilogativo e controllo INPS
La circolare riporta in allegato un prospetto riepilogativo delle contribuzioni versate all’INPS per prestazioni temporanee e delle agevolazioni riconosciute sulle contribuzioni minori, con indicazione dei dati da compilare per T.B.C., T.E.M. (maternità) e A.N.F. (ex C.U.A.F.), delle retribuzioni imponibili, dei contributi versati e non versati, del saldo e della dichiarazione di responsabilità dell’impresa.
Il prospetto è soggetto a controllo da parte della competente sede INPS ai fini del trasferimento delle somme dovute.
Punti principali
Ambito della sospensione e soggetti interessati
La sospensione ha riguardato i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza nei periodi 12 maggio 1997-31 marzo 1998 per i soggetti con residenza o sede operativa nel comune di Massa Martana, e 12 maggio 1997-30 ottobre 1998 per i soggetti con abitazioni o immobili produttivi oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Modalità di recupero e rateazione
Per le somme dovute e non versate nel periodo 12 maggio 1997-30 ottobre 1998 è previsto il recupero mediante rateazione mensile, per un numero di rate pari al triplo della durata della sospensione, a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il pagamento rateale non è gravato da oneri accessori. La circolare consente, in via eccezionale, di versare in unica soluzione entro il 1° marzo 2000 tutte le rate scadute dal 1° gennaio 2000 e di presentare entro la stessa data la relativa modulistica, anche su supporto magnetico.
Termini e conseguenze dell’omesso pagamento
Le rate successive devono essere pagate il giorno 1 di ogni mese. Il mancato pagamento alle scadenze comporta l’applicazione delle sanzioni vigenti per omesso o ritardato versamento dei contributi, con somme aggiuntive calcolate dalla scadenza della singola rata fino al pagamento effettivo.
Modalità di versamento e canali ammessi
La regolarizzazione delle partite debitorie deve avvenire esclusivamente tramite modello 031/RC1. I versamenti devono essere effettuati mediante gli attuali conti correnti postali indicati dalla circolare: c/c n. 8029 per la gestione lavoratori dello spettacolo, c/c n. 7021 per la gestione sportivi professionisti, c/c n. 638015 per la trattenuta di pensione effettuata da datori di lavoro non operanti nello spettacolo. È escluso l’utilizzo del modello F24 per questi pagamenti.
Regolarizzazione delle differenze contributive 1.1.97-31.3.97
Le imprese interessate devono presentare 1 modello 031/RC1 e 1 modello 031/CM di variazione per il conguaglio relativo a gennaio-marzo 1997, derivante dall’entrata in vigore del D.Lgs. 182/97. Nel modello 031/RC1 vanno indicati il periodo di riferimento gennaio 1997-marzo 1997, la natura di variazione del modello, il ricalcolo delle contribuzioni secondo le nuove aliquote e specifici codici causale (020, 022, 031, 032). Devono essere allegate 2 copie del prospetto riepilogativo delle contribuzioni versate all’INPS per prestazioni temporanee. Nel modello 031/CM di variazione va indicato il periodo gennaio-marzo 1997 e la dicitura identificativa del caso Massa Martana.
Denunce e compilazione per i periodi successivi
Per aprile-dicembre 1997 e per gennaio-settembre 1998 devono essere presentati rispettivamente 1 modello 031/RC1 e 1 modello 031/CM normale per ciascun periodo, con l’indicazione della dicitura "cod. A10 - contr. sosp. sisma Massa Martana maggio 1997". Per il 1997 e per il 1998 le istruzioni richiedono di indicare i periodi di riferimento corretti nei modelli e di compilare il modello 031/CM con la modalità ordinaria, riportando i mesi interessati.
Informazioni da riportare per ogni versamento
Per ciascun versamento effettuato deve essere presentato un modello 031/RC1 contenente i dati dell’attività/impresa, il riferimento nota Enpals "A10 Massa Martana", il codice causale 038, il periodo di riferimento da aprile 1997 a settembre 1998 e l’importo versato con bollettino postale. Deve inoltre essere allegata l’attestazione di versamento relativa a ogni pagamento effettuato.
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