Ordinanza n. 5439/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. -OMISSIS- del 23.01.2026, notificato in data 30.01.2026, a firma del Direttore Generale della Divisione III del Ministero della Giustizia, limitatamente alla decorrenza del termine, e precisamente laddove ha dichiarato che il dipendente è dispensato dal servizio per infermità e superamento aspettativa massima “a decorrere dal 24.09.2021”; - del silenzio serbato dal Ministero sulla istanza di annullamento in autotutela per la rettifica del decreto, laddove fa decorrere il termine di superamento aspettativa massima dal 24.09.2021, con contestuale sollecito di pagamento dei ratei stipendiali e della monetizzazione dei giorni di congedo ordinario non fruito negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025”. - del silenzio serbato dal Ministero sulla diffida, a mezzo PEC, del 22.01.2026 di monetizzazione di congedo ordinario non fruito negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 e 2025; - del silenzio serbato dal Ministero sulla istanza di monetizzazione di congedo ordinario non fruito negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,2024 e 2025 del 18.11.2025, assunta al prot. n. -OMISSIS-; e di ogni altro atto connesso, preordinato e conseguente. nonché’ per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo maturato e non fruito negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, con condanna del Ministero intimato al pagamento, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11/7/2026: Impugnazione del decreto n. -OMISSIS- del 21.04.2026 inoltrato in data 04.06.2026 a mezzo del servizio postale, in allegato a nota prot. n. -OMISSIS- del 21.05.2026, e recapitato al destinatario in data 10.06.2026, che annulla e sostituisce il decreto n. -OMISSIS- del 23.01.2026, dichiarando -OMISSIS- dispensato dal Servizio per infermità e superamento aspettativa massima a decorrere dal 22.09.2021 (limitatamente alla modifica apportata); - della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di recupero del credito erariale di € 109.883,29, al netto della ritenuta fiscale di € 146.102,00, emessa dal Dirigente dell’Ufficio II della Ragioneria Territoriale dello Stato, -OMISSIS- del 11.06.2026, notificato in data 29.06.2026 a mezzo Ufficiale Giudiziario, che costituisce atto di messa in mora del debitore invitato espressamente al pagamento in unica soluzione o, in caso di impossibilità, avanzando istanza di rateizzazione; - di ogni altro atto connesso preordinato e conseguente, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/7/2026: - della risposta della Ragioneria Territoriale dello Stato -OMISSIS- del 16.07.2026, di non accogliento dell’istanza di riesame e/o annullamento in autotutela, -OMISSIS- pervenuta con prot. -OMISSIS-, notificata a mezzo PEC in data 16.07.2026; - di ogni altro atto connesso preordinato e conseguente, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di dispensa dal servizio per infermità e superamento del periodo massimo di aspettativa, nella parte relativa alla decorrenza; silenzio sulle istanze di rettifica e monetizzazione del congedo ordinario; successivo decreto sostitutivo, comunicazione di avvio del recupero di un credito erariale e diniego di riesame in autotutela
Esito
La controversia
Il dipendente ha impugnato il decreto del 23 gennaio 2026, notificato il 30 gennaio 2026, limitatamente alla decorrenza della dispensa dal servizio indicata al 24 settembre 2021, nonché il silenzio del Ministero sulle istanze di rettifica della decorrenza e di pagamento dei ratei stipendiali e di monetizzazione dei congedi ordinari non fruiti negli anni 2019-2025. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla monetizzazione e la condanna al pagamento con interessi legali. Con motivi aggiunti dell’11 luglio 2026 ha impugnato il decreto sostitutivo del 21 aprile 2026, che ha anticipato la decorrenza al 22 settembre 2021, e la comunicazione di avvio del recupero di un credito erariale indicato in € 109.883,29, al netto della ritenuta fiscale di € 146.102,00. Con ulteriori motivi aggiunti del 29 luglio 2026 ha impugnato il diniego della Ragioneria Territoriale dello Stato del 16 luglio 2026 di riesame o annullamento in autotutela. L’ordinanza non riporta i motivi di illegittimità sostanziale dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso introduttivo né dei motivi aggiunti. Rilevato il deposito di ulteriori motivi aggiunti il 29 luglio 2026, ha disposto il rinvio dell’udienza di merito per consentire il rispetto dei termini a difesa previsti dall’art. 46 c.p.a., fissando la trattazione all’11 marzo 2027. Ha demandato alla Segreteria le comunicazioni di rito e l’oscuramento dei dati identificativi della parte. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Considerato che occorre disporre il rinvio dell’udienza di merito onde consentire il rispetto dei termini a difesa di cui all’art. 46, c.p.a.
Il rinvio dell’udienza è disposto per garantire il rispetto dei termini a difesa in relazione agli ulteriori motivi aggiunti depositati.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
In presenza della richiesta dell’interessato e dei presupposti indicati, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarlo.
Massime di principio
- Quando vengono depositati ulteriori motivi aggiunti e occorre assicurare il rispetto dei termini a difesa previsti dall’art. 46 c.p.a., il giudice può rinviare l’udienza di merito a una data successiva, senza decidere le domande di merito.
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