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Messaggio

Messaggio numero 1428 del 30-03-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento aggiorna le regole per il contributo in alternativa al congedo parentale: dal 2018 il voucher baby-sitting è erogato tramite Libretto Famiglia, con importo di 600 euro mensili e limiti specifici per lavoratrici dipendenti, iscritte alla Gestione separata e autonome. Sono disciplinati soggetti ammessi ed esclusi, modalità di domanda telematica, termini, gestione di accoglimento/rigetto, rinuncia e scadenze transitorie per i voucher già acquisiti entro il 31 dicembre 2017.

Istruzioni operative sul contributo baby-sitting e servizi per l’infanzia per le madri lavoratrici

Contributo baby-sitting e servizi per l’infanzia: quadro generale

Il documento fornisce istruzioni operative sul beneficio previsto in alternativa al congedo parentale per le madri lavoratrici. In particolare, chiarisce l’evoluzione normativa del contributo, le categorie ammesse, la misura, le modalità di richiesta e di utilizzo, nonché i termini transitori per i voucher già acquisiti prima del 31 dicembre 2017.

Evoluzione normativa e regime applicabile

L’istituto nasce come misura sperimentale introdotta dall’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il triennio 2013-2015. Successivamente:

  • dal 2016 il beneficio è stato riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata dall’articolo 1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alle lavoratrici autonome dall’articolo 1, comma 283 della medesima legge;
  • per le prime si applicano le disposizioni attuative dei D.M. 22 dicembre 2012 e 28 ottobre 2014;
  • per le lavoratrici autonome si applicano le disposizioni attuative del D.M. 1 settembre 2016;
  • il beneficio è stato prorogato per il biennio 2017-2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A seguito dell’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio disposta dal decreto-legge n. 25/2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, e della successiva disciplina dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting è stato erogato, a partire dal 2018, mediante il “Libretto Famiglia”.

Soggetti ammessi e soggetti esclusi

Possono accedere al beneficio:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, comprese le libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate, tenute al versamento della contribuzione in misura piena;
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici, incluse coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Per le diverse categorie sono richiesti requisiti temporali specifici:

  • le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata devono trovarsi ancora entro gli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non devono aver fruito di tutto il congedo parentale;
  • le lavoratrici autonome devono aver concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità, non deve essere decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore e non deve essere stato esaurito il congedo parentale.

Le madri possono presentare una domanda per ciascun figlio, purché per ognuno sussistano i requisiti richiesti.

Non sono ammesse:

  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
  • le lavoratrici in gestazione;
  • le lavoratrici ancora in congedo di maternità o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità, secondo i casi;
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Misura, durata e natura del beneficio

Il beneficio è alternativo tra due soluzioni:

  • contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, erogato mediante “Libretto Famiglia”.

L’importo è pari a 600 euro mensili e viene concesso per un periodo massimo di:

  • sei mesi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
  • tre mesi per le lavoratrici autonome.

Il beneficio è fruibile solo per frazioni mensili intere e comporta la rinuncia al corrispondente periodo di congedo parentale. Il documento precisa che una frazione mensile intera corrisponde a un mese continuativo di congedo; le frazioni di mese si sommano fino a 30 giorni, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero di giornate che li compongono.

Ai fini del calcolo del congedo parentale residuo occorre considerare anche i periodi fruiti dal padre del minore, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi dei genitori.

Per le lavoratrici part-time il contributo è riconosciuto in misura riproporzionata secondo la ridotta entità della prestazione lavorativa.

Modalità di erogazione del contributo

Per i servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati, il contributo viene erogato con pagamento diretto alla struttura prescelta, entro il limite di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale non fruito. L’erogazione avviene solo se la struttura è presente nell’elenco formato sulle iscrizioni delle strutture stesse e pubblicato sul sito INPS.

Per il baby-sitting, il contributo è erogato tramite “Libretto Famiglia”. Le madri già registrate nella procedura “Prestazioni Occasionali” devono acquisire telematicamente il contributo entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. La comunicazione può avvenire tramite PEC indicata in domanda oppure tramite pubblicazione del provvedimento nella procedura telematica. Il superamento del termine equivale a rinuncia; l’acquisizione solo parziale entro tale termine comporta la rinuncia alla parte residua.

Per i bonus acquisiti dal 1° gennaio 2018, la prestazione lavorativa deve essere inserita nella piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, con selezione della voce “acquisto di servizi di baby-sitting (L. 92/2012, art. 4, comma 24, lett. b)”. Utilizzatrici e prestatori possono operare:

  • con credenziali personali (PIN INPS, SPID, CNS);
  • tramite Contact Center, previa disponibilità delle credenziali personali;
  • tramite intermediari abilitati o enti di patronato.

Le prestazioni lavorative devono essere inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento.

Disciplina transitoria dei voucher già acquisiti entro il 31 dicembre 2017

I voucher telematicamente acquisiti entro il 31 dicembre 2017 restano validi fino al 31 dicembre 2018. Per tali voucher:

  • è possibile inserire prestazioni lavorative con data fine non oltre il 31 dicembre 2018;
  • le consuntivazioni possono essere inserite fino al 16 gennaio 2019;
  • entro il 31 dicembre 2018 è possibile restituire in tutto o in parte i voucher non utilizzati, con conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.

I voucher non utilizzati e non rimborsati entro tale termine perdono validità.

Presentazione della domanda: dati richiesti e canali

In domanda la lavoratrice deve:

  • verificare i propri dati anagrafici e di residenza, indicando il domicilio se diverso;
  • indicare numero di cellulare, PEC o e-mail per le comunicazioni INPS;
  • inserire i dati del padre del minore, compresi anagrafica, residenza, rapporto lavorativo, datore di lavoro e periodi di congedo parentale fruiti;
  • inserire i dati del minore;
  • nei casi di adozione o affidamento, indicare anche i dati specifici relativi all’ingresso in famiglia/in Italia e al provvedimento di adozione/affidamento;
  • indicare la data dell’ultimo giorno di congedo di maternità o del periodo teorico di indennità;
  • scegliere il beneficio richiesto e il numero di mensilità;
  • indicare, se si opta per la struttura per l’infanzia, la struttura prescelta tra quelle presenti nell’elenco INPS;
  • confermare o inserire i dati del datore di lavoro o committente;
  • in caso di part-time, scegliere il rapporto o i rapporti di lavoro interessati;
  • dichiarare di aver presentato l’ISEE.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite:

  • portale web INPS con PIN dispositivo;
  • patronati;
  • Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da mobile).

Non sono prese in considerazione domande trasmesse con canali diversi, come PEC o e-mail. È richiesto il PIN di tipo “dispositivo”; chi possiede già un PIN INPS deve verificarne natura e validità.

L’Istituto effettua controlli sulle dichiarazioni rese e recupera le somme erogate in caso di dichiarazioni mendaci. Nei casi non autonomi o non libero-professionali, il datore di lavoro viene avvisato della riduzione proporzionale del congedo parentale.

Variazione, cancellazione e modifica della domanda

La domanda può essere salvata e inviata in un secondo momento. Fino all’invio può essere modificata; dopo l’invio non è più modificabile, ma solo cancellabile e ripresentabile. Dopo il provvedimento di accoglimento non è più cancellabile: è ammessa solo la rinuncia al beneficio.

La tipologia di beneficio scelta non può essere modificata dopo l’invio, salvo presentazione di una nuova domanda. Sono considerate valide solo le domande effettivamente inviate; quelle soltanto salvate non producono effetti.

La madre può cambiare la struttura per i servizi per l’infanzia accedendo nuovamente alla procedura telematica o tramite patronato.

Termini per la presentazione della domanda

La presentazione delle domande è consentita fino al 31 dicembre 2018 o fino a esaurimento delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017, pari a:

  • 40 milioni di euro per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
  • 10 milioni di euro per le lavoratrici autonome.

Restano inoltre fermi i termini individuali:

  • per dipendenti e iscritte alla Gestione separata, domanda entro 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di indennità;
  • nei casi di parto, dopo i tre mesi successivi alla nascita;
  • nei casi di affidamento non preadottivo per le sole dipendenti, dopo tre mesi dalla data di affidamento;
  • nei casi di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale, dopo cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia o in Italia.

Per le autonome la domanda è ammissibile solo se:

  • è concluso il teorico periodo di indennità di maternità;
  • nei casi di parto, dopo i tre mesi successivi alla nascita;
  • nei casi di affidamento non preadottivo, dopo tre mesi dalla data di affidamento;
  • nei casi di adozione/affidamento preadottivo, dopo cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia o in Italia, con precisazione che per le adozioni internazionali l’indennità può essere fruita anche durante la permanenza all’estero per l’incontro con il minore;
  • non è decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Inoltre la domanda deve essere presentata quando la madre dispone ancora di almeno un mese di congedo parentale, in corrispondenza delle mensilità richieste, e non durante il 12° mese di vita o di ingresso in famiglia del minore.

Accoglimento, rigetto e decorrenza degli effetti

Il provvedimento di accoglimento o rigetto viene pubblicato sul sito INPS ed è consultabile nell’area personale della procedura di domanda.

Se è indicata una PEC, il provvedimento viene trasmesso a tale indirizzo; se è indicata anche una e-mail ordinaria, non viene inviata alcuna comunicazione a quest’ultima, perché prevale la PEC. Se la PEC appartiene al patronato, la trasmissione avviene esclusivamente a quell’indirizzo.

La comunicazione resta comunque consultabile sul sito istituzionale. L’efficacia recettizia decorre dalla trasmissione via PEC.

Se non è indicata una PEC, l’informazione della pubblicazione è inviata alla e-mail indicata in domanda, ma senza allegare il provvedimento: viene solo comunicato che il provvedimento è disponibile sul sito INPS. In questo caso l’efficacia recettizia decorre dall’accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal 61° giorno successivo alla presentazione della domanda.

Rinuncia al beneficio

La rinuncia può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, solo in via telematica tramite la stessa procedura utilizzata per la domanda.

Poiché il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale può riguardare uno o più mesi, non singole frazioni di mese. Il documento richiama un esempio in cui l’utilizzo parziale di un contributo baby-sitting già collocato nella seconda mensilità impedisce il recupero del corrispondente mese di congedo parentale.

Se la rinuncia avviene dopo l’acquisizione telematica del contributo baby-sitting con “Libretto Famiglia”, la madre può restituire gli importi relativi ai mesi cui intende rinunciare attraverso la medesima procedura.

La mancata acquisizione telematica del contributo baby-sitting entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento equivale a rinuncia tacita.

Controlli e rinvii

L’Istituto effettua controlli sulle situazioni dichiarate dalle richiedenti e recupera le somme indebitamente erogate. Per ulteriori approfondimenti il documento rinvia alla circolare n. 169/2014 per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata e alla circolare n. 216/2016 per le lavoratrici autonome e imprenditrici.

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