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Messaggio

Messaggio numero 1422 del 30-03-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per il personale trasferito tramite mobilità dopo il 23 aprile 1998, non è più esercitabile l’opzione per mantenere il regime pensionistico e il trattamento di fine servizio dell’ente di provenienza. Per le mobilità speciali del personale CRI/ESACRI e degli Enti di area vasta si precisa che la disciplina vigente non prevede tale facoltà, restando applicabili le regole di inquadramento e di trattamento dell’ente di destinazione. Sono inoltre richiamate alcune facoltà residue in materia di prestazioni creditizie/sociali e di prosecuzione di iscrizioni volontarie, nonché il diritto a un’unica indennità di fine servizio.

Chiarimenti su mobilità del personale e regime pensionistico/TFS

Chiarimenti sulla mobilità del personale e sul regime previdenziale

Il documento fornisce chiarimenti in merito agli effetti previdenziali e di fine servizio connessi ai processi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione al personale proveniente dall’Associazione Italiana della Croce Rossa, dall’ESACRI e dagli Enti di area vasta. L’obiettivo è definire se il personale trasferito possa mantenere il regime pensionistico e il trattamento di fine servizio dell’ente di provenienza.

Quadro normativo di riferimento e evoluzione della disciplina

La facoltà di opzione per mantenere la posizione assicurativa già costituita presso l’amministrazione o l’ente di provenienza è ricondotta all’articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 104/1993. Tale disciplina, inizialmente limitata ai processi di mobilità dell’anno 1989, è stata estesa e richiamata per gli anni successivi da diversi interventi normativi:

  • per il 1990, dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37;
  • per il 1991, dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
  • per il 1992, dall’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  • dal 1993, dall’articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall’articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Il richiamo contenuto nell’articolo 35 del D.lgs. n. 29/1993 ha mantenuto efficacia fino al 22 aprile 1998.

Irrilevanza dell’opzione dopo il 23 aprile 1998

Dal 23 aprile 1998, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l’articolo 35 è stato riscritto, modificando la disciplina della mobilità e collocandola nell’articolo 33, poi divenuto articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tale nuova formulazione è venuta meno la disposizione originaria che consentiva l’opzione.

Ne deriva che:

  • dal 23 aprile 1998 il personale transitato a seguito di processi di mobilità non può esercitare la facoltà di opzione prevista dall’articolo 6 della legge n. 554/1988;
  • in via generale, per il personale trasferito per mobilità non è quindi consentito mantenere il regime pensionistico e il trattamento di fine servizio dell’ente di provenienza.

Mobilità speciale del personale CRI, ESACRI ed Enti di area vasta

Il documento si sofferma poi sulla disciplina speciale di mobilità del personale in sovrannumero degli Enti di area vasta e del personale dell’Associazione Italiana della Croce Rossa e, successivamente, dell’ESACRI, disciplinata dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, adottato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Per tali procedure il decreto non contiene alcuna previsione sul regime previdenziale del personale trasferito. In particolare:

  • l’articolo 10, comma 1, prevede l’equiparazione tra aree funzionali e categorie di inquadramento del personale appartenente a comparti di contrattazione diversi, in base al D.P.C.M. adottato ai sensi dell’articolo 29-bis del D.lgs. n. 165/2001, ossia il D.P.C.M. 26 giugno 2015;
  • l’articolo 10, comma 3, stabilisce l’applicazione dell’articolo 30, comma 2-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 ai dipendenti CRI trasferiti all’esito delle procedure di mobilità di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2016, con conseguente applicazione esclusiva, salvo diversa previsione, del trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo del comparto dell’amministrazione di destinazione.

Ambito dei D.P.C.M. richiamati

Viene precisato che i D.P.C.M. richiamati nei quesiti hanno una funzione limitata e non incidono sulla possibilità di mantenere il regime previdenziale dell’ente di origine:

  • il D.P.C.M. 26 giugno 2015 rileva esclusivamente per le tabelle di equiparazione tra livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti del personale non dirigenziale;
  • il D.P.C.M. 25 marzo 2016 riguarda esclusivamente i criteri e le modalità di equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo del personale civile della CRI, richiamando inoltre, per la mobilità intercompartimentale del personale civile, il D.P.C.M. 26 giugno 2015.

Prestazioni creditizie, assistenziali e iscrizioni facoltative

Dal momento del trasferimento cessano le iscrizioni relative alle prestazioni creditizie e assistenziali non obbligatorie presso l’amministrazione di destinazione.

Resta però confermato che:

  • i lavoratori non iscritti obbligatoriamente alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono aderirvi, ai sensi del D.M. n. 45/2007, entro 30 giorni dal trasferimento;
  • i dipendenti che cessano dall’iscrizione all’Assicurazione sociale vita, gestione ex ENPDEP, possono proseguire volontariamente l’iscrizione presentando domanda entro un mese dalla cessazione dal servizio con diritto a pensione.

Trattamento di fine servizio

Il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine servizio, comunque denominata, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 554/1988 e degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 104/1993.

Il documento segnala inoltre una specificità per il personale della CRI prevista dall’articolo 6, comma 7-bis, del D.lgs. n. 178/2012, limitatamente ai tempi di trasferimento delle risorse all’ente previdenziale.

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