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Messaggio

Messaggio numero 1481 del 04-04-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce precisazioni operative su requisiti, decorrenze, cumulabilità, effetti di contribuzione figurativa e integrazioni documentali per l’accesso all’APE sociale e alla pensione anticipata dei lavoratori precoci, con particolare attenzione ai lavoratori gravosi, ai soggetti invalidi o assistenti di disabili, e alle domande presentate nel 2017-2018.

Chiarimenti su APE sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci

Chiarimenti applicativi su APE sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci

Il documento contiene precisazioni interpretative e operative in merito alle condizioni di accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, disciplinati dall’articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016. Le indicazioni riguardano in particolare i lavoratori gravosi, i soggetti con invalidità o che assistono familiari disabili, i termini di domanda, la cumulabilità con la salvaguardia e l’integrazione documentale delle istanze.

Lavoratori gravosi: requisiti e verifica dell’anzianità contributiva

La prima parte chiarisce come va verificata la condizione richiesta ai lavoratori c.d. gravosi ai fini dell’APE sociale e della pensione anticipata per precoci, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato i commi 179 e 199, lett. d), della legge n. 232 del 2016.

Ai fini del beneficio occorre accertare che l’interessato abbia svolto attività lavorativa gravosa per almeno:

  • 7 anni nel periodo dei 10 anni precedenti la data di maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi, oppure
  • 6 anni nel periodo dei 7 anni precedenti la medesima data, oppure, se successiva:
  • la data di presentazione della domanda di certificazione, se il lavoratore svolge ancora l’attività;
  • la data di versamento/accredito dell’ultima contribuzione, se l’attività è cessata.

L’accertamento della condizione deve sussistere anche alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio e può essere effettuato in via prospettica già in sede di domanda di verifica dei requisiti.

Il messaggio precisa inoltre che il versamento o l’accredito di contribuzione non dipendente da attività gravosa, successivo alla prima data utile di accesso indicata nella certificazione, può determinare la perdita del diritto se fa venir meno la condizione richiesta.

Computo dei 7 o 6 anni di attività gravosa

I 7 o 6 anni di attività gravosa devono essere intesi come anzianità contributiva riferita ad attività lavorativa gravosa, maturata nel periodo di riferimento previsto dalla legge.

Ai fini del computo sono utili:

  • i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività gravosa;
  • i periodi coperti da contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro con svolgimento di attività gravosa, come malattia, congedi per handicap, maternità nel rapporto di lavoro e simili.

Ne consegue che, nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, il lavoratore deve risultare in possesso di contribuzione obbligatoria e/o figurativa relativa a rapporto gravoso, complessivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.

Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori agricolo e della zootecnia, la condizione è verificata se, nel periodo considerato, risultano almeno:

  • 1.092 contributi giornalieri per il requisito dei 7 anni;
  • 936 contributi giornalieri per il requisito dei 6 anni.

A tal fine è utilizzabile anche la contribuzione accreditata per l’attività eccedente le 156 giornate annue.

Le strutture territoriali devono verificare preliminarmente che la contribuzione figurativa sia stata accreditata in costanza di rapporto di lavoro gravoso, poiché solo tale contribuzione rileva per il calcolo.

Soggetti invalidi e soggetti che assistono persone con handicap grave

Per i soggetti con invalidità almeno pari al 74% e per quelli che assistono e convivono con persone affette da handicap grave, il diritto non può essere riconosciuto se, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale o della pensione anticipata per precoci, viene meno lo status di invalido o si verifica il decesso dell’assistito.

Se invece tali eventi intervengono successivamente alla decorrenza effettiva del trattamento, il diritto al beneficio non viene meno.

Per i soggetti che hanno maturato i requisiti nell’anno 2017, per i quali la decorrenza effettiva è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° maggio 2017, lo stato di invalidità almeno pari al 74% e l’esistenza in vita dell’assistito devono sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Termini per i soggetti certificati nel 2017

Per i soggetti “certificati” nel 2017 che, alla data di verifica delle condizioni, avevano già maturato tutti i requisiti e avevano cessato l’attività lavorativa, la decorrenza del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e delle condizioni, comunque non anteriormente al 1° maggio 2017.

Tale regola opera indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, purché, per l’APE sociale, la domanda sia presentata entro il termine della sperimentazione, fissato al 31 dicembre 2018.

Decorrenza per i soggetti certificati nel 2017 che lavorano dopo la decorrenza teorica

Il documento disciplina anche i casi in cui la retrodatazione della decorrenza, prevista per i soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2017, non consenta l’effettiva erogazione del trattamento perché il soggetto ha superato i limiti reddituali previsti per l’APE sociale oppure ha svolto attività lavorativa nel periodo considerato per la pensione dei precoci.

In tali casi, i soggetti possono chiedere che il beneficio decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Soggetti che maturano invalidità o assistenza nel dicembre 2017

Per i soggetti che hanno acquisito lo status di invalido al 74% o hanno perfezionato i 6 mesi di assistenza e convivenza nel mese di dicembre 2017, la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 31 marzo 2018 consente di beneficiare del regime di decorrenza alla maturazione dei requisiti previsto per il 2017.

In ogni caso, i relativi trattamenti non possono decorrere prima del 1° gennaio 2018.

Cumulabilità tra APE sociale, precoci e pensione in salvaguardia

In tema di cumulabilità con l’accesso alla pensione in salvaguardia, viene richiamato l’orientamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo cui i soggetti già certificati per la salvaguardia hanno facoltà di optare tra le due prestazioni.

Le strutture territoriali, nei casi in cui venga presentata domanda di riconoscimento per APE sociale o per il beneficio precoci da parte di soggetti già certificati per la salvaguardia, devono:

  • convocare i richiedenti;
  • invitarli a esprimere per iscritto la scelta tra le prestazioni.

Gli utenti devono essere informati che l’accoglimento della domanda di verifica non garantisce l’accesso al beneficio se, prima della decorrenza dell’indennità, il soggetto perde lo status rilevante o non perfeziona i requisiti valutati in via prospettica.

Se il soggetto opta per la pensione in salvaguardia, la domanda di accesso all’APE sociale o ai precoci deve essere respinta in base all’opzione espressa. Se invece opta per la verifica dei requisiti per APE sociale o precoci, la certificazione in salvaguardia deve essere previamente annullata, così da consentire alla procedura UNICARPE di trattare la domanda.

Le domande già respinte perché il soggetto risultava certificato per la salvaguardia devono essere riesaminate secondo questi criteri.

Rendita vitalizia, riscatto e ricongiunzione: effetti sul perfezionamento del requisito contributivo

Il documento precisa che rendita vitalizia, riscatti e ricongiunzioni hanno efficacia retroattiva: dal momento del versamento del relativo onere, i contributi si collocano nel periodo di riferimento con efficacia ex tunc.

In via generale, se durante l’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni per l’APE sociale è presentata o è in corso una domanda di rendita vitalizia, riscatto o ricongiunzione, e non sono ancora decorsi i termini per il pagamento dell’onere, la contribuzione derivante da tali istituti può essere considerata provvisoriamente solo ai fini del riconoscimento del diritto, anche se l’onere non è ancora stato pagato.

A tal fine la struttura territoriale dovrebbe acquisire una dichiarazione dell’interessato sulla volontà di procedere al pagamento.

Le domande di rendita vitalizia, riscatto o ricongiunzione, anche se presentate successivamente alla domanda di verifica delle condizioni, sono quindi rilevanti se accolte e se non sono scaduti i termini per il versamento dell’onere. Le medesime indicazioni valgono anche per l’istruttoria delle domande relative al beneficio precoci e integrano quanto già chiarito con il messaggio n. 3559 del 15 settembre 2017.

Integrazione documentale delle domande: modello AP116 e termini

Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici, con riferimento alle attività gravose di cui ai commi 179 e 199, lett. d), della legge n. 232 del 2016, devono essere presentate in modalità telematica.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato il 26 febbraio 2016, ha specificato nell’allegato A, anche mediante codice professionale ISTAT, le professioni indicate nell’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’Istituto ha quindi aggiornato il modello di attestazione del datore di lavoro AP116, includendo le nuove professioni e prevedendo un campo specifico per il codice professionale ISTAT, quando richiesto.

Per le domande di riconoscimento delle condizioni per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, relative ad attività gravose e già presentate entro il 1° marzo 2018, è consentita l’integrazione documentale con il nuovo modello AP116 entro il 13 aprile 2018, senza modificare numero di protocollo, data e ora di ricezione.

Per le domande di riconoscimento dell’APE sociale, per le quali resta fermo il termine ultimo del 31 marzo 2018, è parimenti consentita l’integrazione con il nuovo modello AP116 entro il 13 aprile 2018, senza modifica del protocollo e dei dati temporali di ricezione.

L’integrazione deve riguardare esclusivamente l’allegazione del nuovo modello AP116 aggiornato alla luce della legge di bilancio 2018 e non i dati inseriti al momento dell’invio della domanda.

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