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Ordinanza

Ordinanza n. 15763/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202103847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, motivato con la presenza di elementi non idonei a escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il richiedente ha impugnato il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo non sono specificati i singoli motivi di ricorso. Il diniego risulta fondato su elementi emersi in istruttoria, ritenuti tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi di ricorso. Ha disposto un’istruttoria chiedendo al Ministero dell’Interno di depositare entro il 1° febbraio 2027 la documentazione istruttoria posta a base del diniego, adottando cautele (stralci e omissis) per tutelare le fonti informative e non pregiudicare l’attività di intelligence. In alternativa, il Ministero potrà depositare una relazione che illustri le specifiche ragioni per cui ritenga ragionevole non trasmettere gli atti. La documentazione sarà esaminabile, senza estrazione di copia, dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 3 febbraio 2027. La trattazione è stata rinviata a tale udienza; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, ogni altra misura ritenuta al tal fine opportuna, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti;

    Le disposizioni sono richiamate quale base per disporre l’acquisizione della documentazione istruttoria o, in alternativa, di una relazione sulle ragioni che giustificherebbero la mancata trasmissione degli atti, con cautele a tutela delle fonti e dell’attività di intelligence.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l’oscuramento delle generalità nella pubblicazione del provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Le disposizioni sono richiamate insieme alla disciplina nazionale a sostegno dell’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte.

Massime di principio

  • Quando il diniego di cittadinanza è fondato su elementi istruttori connessi a possibili rischi per la sicurezza della Repubblica, il giudice può acquisire gli atti posti a base della decisione prevedendo cautele, quali stralci e omissis, per proteggere le fonti informative e non pregiudicare l’attività di intelligence.
  • Se l’amministrazione ritiene di non poter trasmettere la documentazione istruttoria per esigenze di sicurezza o di tutela delle fonti, può essere richiesta una relazione che esponga le specifiche ragioni della mancata trasmissione, così da consentire al giudice di valutarne la ragionevolezza.
  • La documentazione istruttoria acquisita con modalità riservate può essere resa esaminabile dal Collegio e dal difensore, senza estrazione di copia, secondo le modalità e nell’udienza stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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