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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31828/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente, quale procuratrice generale ad negotia della SPV creditrice, aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio richiedeva l'imposta di registro in misura fissa su un decreto ingiuntivo e sull'atto di cessione del credito in esso enunciato. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo insussistente il presupposto dell'identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato, richiesto per l'applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) motivazione apparente sulla questione dell'identità dei soggetti; (2) ultrapetizione o pronuncia su questione estranea, relativa al contenuto dell'enunciazione; (3) violazione delle norme processuali e tributarie per non avere la CTR determinato direttamente l'imposta dovuta almeno sul decreto ingiuntivo; (4) errata interpretazione del requisito soggettivo di cui all'art. 22 TUR, sostenendo che la corrispondenza tra parti debba riferirsi anche ai soggetti che subiscono gli effetti dell'atto; (5) illegittima pretesa di un onere descrittivo aggravato dell'atto enunciato, ritenendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali. La contribuente intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo, quarto e quinto, ritenendo infondata la tesi dell'Agenzia sull'identità soggettiva tra atto enunciato e atto enunciante: nel caso di specie le parti del decreto ingiuntivo e quelle del contratto di cessione del credito erano diverse, e non era consentita un'interpretazione estensiva del termine "parti" dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il processo tributario non mira solo a eliminare l'atto impugnato ma richiede una decisione di merito sostitutiva; tuttavia, nel caso concreto, la controversia della contribuente riguardava solo l'imposta sulla disposizione enunciata (cessione del credito) e non anche quella dovuta sul decreto ingiuntivo, sicché la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla debenza dell'imposta fissa riferita al decreto ingiuntivo, poiché sul punto il processo non poteva proseguire. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

    Richiede l'identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato; non è sufficiente un collegamento funzionale o l'incidenza indiretta dell'atto sui terzi interessati.

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato quale sanzione pecuniaria applicabile se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente dedotto con il primo motivo.

  • art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di ultrapetizione e di pronuncia su questione asseritamente estranea al giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di decisione sulla base delle prove e dei fatti non contestati.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Citate insieme alle altre disposizioni fiscali invocate dall'Agenzia nel quarto motivo.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Citate insieme alle altre disposizioni fiscali invocate dall'Agenzia nel quarto motivo.

  • artt. 3 e 10 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati nel quarto motivo dall'Agenzia, ma non decisivi nella ratio della decisione.

  • artt. 1260-1265 c.c.

    Richiamati per la disciplina della cessione del credito, rilevante nel giudizio sull'enunciazione dell'atto di cessione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Utilizzati come parametri di ammissibilità e fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per il calcolo del termine lungo per impugnare.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020

    La sospensione emergenziale dei termini processuali si cumula con la sospensione feriale ai fini del termine per ricorrere.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito sul punto deciso.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, l'imposizione sull'atto enunciato presuppone la coincidenza soggettiva tra le parti dell'atto contenente l'enunciazione e quelle dell'atto enunciato; non basta che l'atto produca effetti su soggetti diversi o che questi siano interessati sostanzialmente alla vicenda.
  • Nel giudizio tributario, l'annullamento dell'avviso per ragioni sostanziali non comporta di regola una mera caducazione formale dell'atto, ma impone al giudice una decisione di merito sostitutiva dell'accertamento fiscale, entro i limiti delle domande proposte.
  • Tuttavia, il giudice non può estendere la decisione a profili della pretesa tributaria che non siano stati investiti dall'impugnazione del contribuente; se la controversia riguarda solo una determinata imposizione o una specifica parte dell'atto, la pronuncia va limitata a quel thema decidendum.
  • La mancata motivazione su una questione di diritto non determina automaticamente la cassazione della sentenza quando la soluzione giuridica adottata sia comunque corretta e la questione non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
  • In materia di imposta di registro, l'enunciazione indiretta di un atto in un decreto ingiuntivo non consente l'imposizione dell'atto di cessione del credito se difetta l'identità delle parti richiesto dalla norma, anche se il credito azionato deriva da un rapporto contrattuale diverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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