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Sentenza

Sentenza del 21/01/2021 n. 1150 - Corte di Cassazione

Accertamento - Atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della validità di un avviso di accertamento emesso il 3/11/2016 e notificato il 15/11/2016, sottoscritto digitalmente e notificato in copia cartacea: il giudice di merito aveva dichiarato l'inapplicabilità del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) al periodo ratione temporis considerato e, perciò, aveva ritenuto l'atto nullo per difetto di sottoscrizione e per mancata notifica via PEC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della C.T.R. di Livorno e ha rinviato per nuovo esame. La Corte ha ritenuto applicabile il CAD agli atti impositivi (distinguendo le attività ispettive/di controllo dagli atti emessi all'esito, quali gli avvisi di accertamento), ha dichiarato valida la sottoscrizione digitale e ha affermato che la copia cartacea munita dell'attestazione di conformità all'originale informatico (ai sensi dell'art. 23 del CAD) ha la stessa efficacia probatoria dell'originale. Inoltre la Corte ha ricordato che la notifica via PEC degli avvisi di accertamento è stata introdotta solo dal 1/7/2017; pertanto, per gli atti notificati anteriormente, la notifica della copia analogica conforme era legittima. Infine, ha rilevato che eventuali vizi di notifica possono essere sanati se l'atto è comunque pervenuto a conoscenza del destinatario.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - art. 2, comma 6

    Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali

    La Corte interpreta la limitazione come riferita alle attività istruttorie e ispettive 'nell'esercizio' del controllo (accessi, ispezioni, verifiche) e non agli atti emessi 'all'esito' di tali attività (quali gli avvisi di accertamento); di conseguenza il CAD è applicabile agli atti impositivi.

  • d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - art. 23

    Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

    Una copia cartacea recante l'attestazione di conformità all'originale informatico ha valore probatorio equiparato all'originale e dimostra la sottoscrizione digitale dell'atto.

  • d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - art. 40

    Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche; ciò rafforza la regola generale di formazione elettronica degli atti amministrativi.

  • d.P.R. n. 600/1973 - art. 60

    La modifica che ha introdotto la possibilità di notificare avvisi di accertamento via PEC è operativa dal 1/7/2017; prima di tale data la notifica ordinaria di copia analogica conforme era legittima.

  • L. n. 311/2014 - art. 1, comma 375

    La 'firma a stampa' è ammessa solo per gli atti emessi a seguito di procedure automatizzate; non giustifica in generale la mancata sottoscrizione dell'atto tributario.

  • d.lgs. n. 179/2016 e d.lgs. n. 217/2017 (modifiche al CAD)

    Le modifiche legislative del 2016 e 2017 hanno progressivamente chiarito e ampliato l'applicabilità del CAD agli atti tributari; l'aggiunta del comma 6-bis nel 2017 esplicita l'applicazione agli atti di liquidazione, rettifica e accertamento, confermando l'interpretazione della Corte.

  • Regolamento eIDAS (Regolamento UE sui servizi di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche)

    Ha imposto l'adeguamento degli strumenti e delle regole per la firma elettronica a livello UE, rafforzando la validità delle firme elettroniche e digitali negli atti pubblici e transfrontalieri.

Massime di principio

  • Gli avvisi di accertamento e, più in generale, gli atti impositivi possono essere formati come documenti informatici e sottoscritti con firma digitale: la firma digitale è idonea a soddisfare il requisito della sottoscrizione dell'atto.
  • Una copia analogica di un documento informatico munita dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 del CAD ha la stessa efficacia probatoria dell'originale digitale e può essere validamente notificata con le ordinarie modalità postali quando la notifica via PEC non sia prevista o non ancora operativa ratione temporis.
  • La notifica via PEC degli avvisi di accertamento è prevista normativamente solo da specifiche decorrenze (per il settore tributario: 1/7/2017); prima di tali date la notifica cartacea della copia conforme è lecita.
  • Nell'interpretare esclusioni o limitazioni normative (es. art. 2 CAD), va distintamente valutato tra le attività ispettive/di controllo (ove è giustificata una deroga per ragioni di partecipazione del contribuente) e gli atti emessi all'esito delle verifiche (accertamenti), ai quali il regime digitale si applica.
  • Un vizio di notifica o di forma non sempre determina la nullità insanabile dell'atto: se l'atto è comunque pervenuto a conoscenza del destinatario, la nullità può essere esclusa per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c. e giurisprudenza consolidata).
  • La transizione alle procedure informatiche va valutata alla luce delle specifiche disposizioni temporali e dei limiti espressamente previsti dal legislatore; verificare sempre la normativa vigente alla data di emissione/ notifica dell'atto.

Testo integrale

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