Circolare numero 243 del 5-12-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le modalità operative per applicare le variazioni contributive introdotte dal d.lgs. n. 562/1996 al Fondo di previdenza dei dipendenti ENEL e delle aziende elettriche private. Vengono distinti i lavoratori in base alla data di iscrizione al Fondo e al tipo di assunzione, con indicazione delle nuove aliquote, dei codici DM10/2 da utilizzare e delle decorrenze. La circolare disciplina inoltre il nuovo termine mensile di versamento, la regolarizzazione dei contributi di novembre 1996, il recupero di eventuali differenze a credito e precisa che per il mod. O1/M non sono previste modalità particolari.
Istruzioni operative per la compilazione DM10/2 e i versamenti contributivi al Fondo ENEL/aziende elettriche private dopo il d.lgs. 562/1996
Istruzioni operative per i contributi al Fondo ENEL e aziende elettriche private
La circolare fornisce le istruzioni applicative delle variazioni contributive introdotte dal d.lgs. n. 562/1996 per il Fondo di previdenza dei dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private. Le indicazioni riguardano la compilazione del mod. DM10/2, i codici da utilizzare, le aliquote contributive applicabili alle diverse categorie di lavoratori, il nuovo termine di versamento e la gestione delle regolarizzazioni relative al mese di novembre 1996.
Ambito di applicazione e criterio di distinzione dei lavoratori
Ai fini della denuncia DM10/2, i datori di lavoro devono distinguere i lavoratori in base alla data di iscrizione al Fondo:
- lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995;
- lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995.
La distinzione rileva sia per le aliquote contributive pensionistiche sia per i codici di versamento da esporre in denuncia. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni della circolare n. 211 per la progressiva evoluzione delle aliquote fino all'allineamento con l'assicurazione generale obbligatoria.
Lavoratori iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995
Per i lavoratori già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995 continua a valere, per l'anno 1996, l'aliquota pensionistica del 36,45%, di cui 7,553% a carico del dipendente. Dal 1 gennaio 1997 l'aliquota scende al 30,813% (sempre con 7,553% a carico del lavoratore) e dal 1 gennaio 1998 sale al 31,513%, con 7,953% a carico del lavoratore, secondo il percorso di graduale riallineamento già illustrato nella circolare n. 211.
Per questa categoria restano in uso i codici già previsti. In particolare, il contributo complessivo da versare con il codice X140, ovvero con i codici X14P e X14S per i rapporti part-time, è determinato come segue:
- dal 1 novembre 1996: 36,55% complessivo, di cui 36,45% al Fondo e 0,10% per Asili Nido;
- dal 1 gennaio 1997: 30,913% complessivo, di cui 30,813% al Fondo e 0,10% per Asili Nido;
- dal 1 gennaio 1998: 31,613% complessivo, di cui 31,513% al Fondo e 0,10% per Asili Nido.
Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti entro il 31 dicembre 1995
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e iscritti al Fondo entro il 31 dicembre 1995, la circolare distingue tre ipotesi.
Se la contribuzione datoriale è dovuta nella misura prevista per l'apprendista, il contributo a carico del lavoratore è versato con codice X530 ed è pari a:
- 7,553% dal 1 novembre 1996;
- 7,953% dal 1 gennaio 1998.
La quota fissa settimanale a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista, continua a essere indicata con il codice X150; per il 1996 tale quota è pari a L. 4.379 settimanali.
Se la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura ridotta del 25%, il contributo si versa con codice X560 e risulta pari a:
- 29,301% dal 1 novembre 1996, di cui 7,553% a carico del lavoratore e 0,075% per Asili Nido;
- 25,073% dal 1 gennaio 1997;
- 25,698% dal 1 gennaio 1998, con 7,953% a carico del lavoratore.
Se la contribuzione datoriale è ridotta del 50%, il versamento avviene con codice X540 e il contributo complessivo è pari a:
- 22,052% dal 1 novembre 1996, di cui 7,553% a carico del lavoratore e 0,050% per Asili Nido;
- 19,233% dal 1 gennaio 1997;
- 19,783% dal 1 gennaio 1998, con 7,953% a carico del lavoratore.
Lavoratori assunti dalle liste speciali ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, iscritti entro il 31 dicembre 1995
Per le imprese alle quali compete l'esonero totale della contribuzione a proprio carico, il contributo dovuto al Fondo a carico del dipendente si versa con codice X590 ed è pari a:
- 7,553% dal 1 novembre 1996;
- 7,953% dal 1 gennaio 1998.
Per i datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50% della contribuzione a proprio carico, si utilizza il codice X580; gli importi sono i medesimi previsti per X540:
- 22,052% dal 1 novembre 1996;
- 19,233% dal 1 gennaio 1997;
- 19,783% dal 1 gennaio 1998.
Lavoratori iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, la circolare stabilisce che, con effetto dal 1 novembre 1996, il contributo è determinato in base all'aliquota e ai criteri di ripartizione vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Di conseguenza, in sostituzione del codice X140, devono essere utilizzati i nuovi codici Z140, Z14P e Z14S per il part-time. Il contributo complessivo da versare con tali codici è pari al 32,80%, di cui 8,89% a carico del lavoratore e 0,10% per Asili Nido.
Lavoratori con contratto di formazione e lavoro e lavoratori da liste speciali iscritti dopo il 31 dicembre 1995
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti dopo il 31 dicembre 1995:
- se la contribuzione datoriale è dovuta nella misura prevista per l'apprendista, il contributo a carico del lavoratore si versa con il nuovo codice Z530 ed è pari all'8,89%; la quota fissa settimanale del datore continua a essere indicata con il codice X150;
- se la contribuzione datoriale è ridotta del 25%, si usa il nuovo codice Z560 e l'aliquota complessiva è pari al 26,823%, con 8,89% a carico del lavoratore e 0,075% per Asili Nido;
- se la contribuzione datoriale è ridotta del 50%, si usa il nuovo codice Z540 e l'aliquota complessiva è pari al 20,845%, con 8,89% a carico del lavoratore e 0,050% per Asili Nido.
Per i lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990:
- nei casi di esonero totale della contribuzione a carico del datore, il contributo a carico del lavoratore, pari all'8,89%, si versa con il nuovo codice Z590;
- nei casi di riduzione del 50% della contribuzione datoriale, si usa il nuovo codice Z580 e l'importo complessivo da versare è pari al 20,845%, con 8,89% a carico del lavoratore e 0,050% per Asili Nido.
Contributo aggiuntivo dell'1% sui redditi eccedenti
Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo e dal tipo di assunzione, resta invariato il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore, previsto dall'art. 3-ter della legge n. 438/1992, sulla parte di retribuzione mensile eccedente L. 5.057.000. Per tale versamento continua a essere utilizzato il codice X960.
Nuovo termine di versamento e aggiornamenti della denuncia DM10/2
In seguito all'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 293/1956, i contributi dovuti dal mese di novembre 1996 devono essere versati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
Da novembre 1996 i codici contributivi indicati dalla circolare devono essere riportati mensilmente nella denuncia DM10/2. Inoltre, dal periodo di paga di gennaio 1997, i medesimi codici devono essere seguiti anche dall'indicazione del numero dei dipendenti e del numero delle giornate nelle apposite caselle.
Per i contributi relativi al mese di ottobre 1996, ancora soggetti alla precedente disciplina, il versamento deve avvenire con la denuncia di dicembre 1996 entro il 20 gennaio 1997. Per tale adempimento, anche per i lavoratori iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995, devono essere usati i codici previsti per i dipendenti già iscritti a tale data.
Regolarizzazione dei contributi di novembre 1996 e recupero di differenze a credito
Considerati gli adeguamenti procedurali necessari alle aziende, i contributi relativi a novembre 1996 possono essere versati, insieme a quelli di ottobre e dicembre 1996, entro il 20 gennaio 1997. In tal caso devono essere maggiorati degli interessi al tasso legale, calcolati dal 21 dicembre 1996 fino alla data del pagamento.
L'importo degli interessi deve essere esposto su un rigo separato del mod. DM10/2 con codice Q900 e con la dicitura "ONERI ACCESSORI".
Le eventuali differenze a credito del datore di lavoro, derivanti dalla riduzione dell'aliquota pensionistica dal 1 novembre 1996 per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995, possono essere recuperate con una delle denunce di dicembre 1996 o gennaio 1997. A tal fine deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione Z142, preceduto dalla dicitura "REC. FONDO", da riportare nel quadro D del mod. DM10/2.
Compilazione del mod. O1/M
Per il mod. O1/M la circolare precisa che non sono previste modalità particolari di compilazione.
Punti principali
Compilazione delle denunce DM10/2 per data di iscrizione al Fondo
I datori di lavoro devono indicare separatamente i lavoratori in base alla data di iscrizione al Fondo, perché cambiano aliquote e codici contributivi. Per i lavoratori iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995 restano in uso i codici già previsti, con aliquote differenziate nel tempo; per quelli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 devono essere utilizzati nuovi codici con contributi calcolati secondo i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria.
Lavoratori iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995
Per questa platea l'aliquota pensionistica è mantenuta al 36,45% per il 1996, poi scende al 30,813% dal 1 gennaio 1997 e sale gradualmente dal 1 gennaio 1998 secondo quanto già indicato nella circolare n. 211, fino all'allineamento con l'AGO dal 1 gennaio 2000. Il codice X140, o X14P/X14S per il part-time, continua a essere usato con i seguenti valori complessivi: 36,55% dal 1 novembre 1996, 30,913% dal 1 gennaio 1997 e 31,613% dal 1 gennaio 1998, includendo il contributo Asili Nido.
Lavoratori con contratto di formazione e lavoro iscritti al Fondo entro il 31 dicembre 1995
Per i CFL iscritti al Fondo entro il 31 dicembre 1995 si distinguono tre casi. Se la contribuzione datoriale è quella prevista per l'apprendista, il contributo a carico del dipendente si versa con X530 e la quota fissa settimanale del datore resta con X150. Se la contribuzione datoriale è ridotta del 25%, si usa X560 con aliquote complessive pari al 29,301% dal 1 novembre 1996, al 25,073% dal 1 gennaio 1997 e al 25,698% dal 1 gennaio 1998. Se la riduzione è del 50%, si usa X540 con aliquote complessive pari al 22,052%, 19,233% e 19,783% nelle medesime decorrenze.
Lavoratori assunti dalle liste speciali ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, iscritti al Fondo entro il 31 dicembre 1995
Per le imprese con esonero totale della contribuzione a proprio carico, il contributo a carico del dipendente si versa con X590 e resta pari al 7,553% dal 1 novembre 1996, poi al 7,953% dal 1 gennaio 1998. Per i datori di lavoro con riduzione del 50% della contribuzione a proprio carico, si usa X580 con le stesse aliquote complessive previste per X540: 22,052% dal 1 novembre 1996, 19,233% dal 1 gennaio 1997 e 19,783% dal 1 gennaio 1998.
Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995
Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995, dal 1 novembre 1996 il contributo è calcolato secondo le aliquote e i criteri dell'AGO. In luogo di X140 devono essere utilizzati i nuovi codici Z140, Z14P e Z14S per il part-time. L'aliquota complessiva è pari al 32,80%, di cui 8,89% a carico del lavoratore, comprensiva del contributo Asili Nido dello 0,10%.
CFL e lavoratori da liste speciali iscritti dopo il 31 dicembre 1995
Per i CFL assunti dopo il 31 dicembre 1995, con contribuzione datoriale come per l'apprendista, il contributo a carico del lavoratore passa a Z530 con aliquota dell'8,89%, mentre la quota fissa settimanale del datore continua con X150. Se la contribuzione datoriale è ridotta del 25%, si usa Z560 con aliquota complessiva del 26,823%; se è ridotta del 50%, si usa Z540 con aliquota complessiva del 20,845%. Per i lavoratori da liste speciali ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, si usa Z590 per i casi di esonero totale e Z580 per i casi di riduzione del 50%, con aliquota complessiva del 20,845% nei casi soggetti a versamento contributivo del datore.
Contributo aggiuntivo dell'1% ex art. 3-ter legge n. 438/1992
Per tutti i lavoratori, a prescindere dalla data di iscrizione al Fondo e dal tipo di assunzione, resta in uso il codice X960 per il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore dell'1% sulla quota di retribuzione mensile eccedente L. 5.057.000.
Nuovo termine mensile di versamento
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 293/1956, i contributi dovuti dal mese di novembre 1996 devono essere versati mensilmente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Da tale mese i codici contributivi devono essere riportati mensilmente nella denuncia DM10/2; dal periodo di paga di gennaio 1997 devono essere indicati anche il numero dei dipendenti e delle giornate.
Regolarizzazione dei contributi di novembre 1996 e recuperi a credito
I contributi relativi a ottobre 1996 seguono la precedente disciplina e vanno versati con la denuncia di dicembre 1996 entro il 20 gennaio 1997. I contributi di novembre 1996 possono essere versati, insieme a quelli di ottobre e dicembre 1996, entro il 20 gennaio 1997 con interessi legali dal 21 dicembre 1996 alla data del versamento; gli interessi vanno esposti con codice Q900 e dicitura "ONERI ACCESSORI". Le eventuali differenze a credito derivanti dalla riduzione dell'aliquota pensionistica per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 possono essere recuperate con le denunce di dicembre 1996 o gennaio 1997 tramite il codice Z142 con dicitura "REC. FONDO" nel quadro D.
Compilazione del mod. O1/M
Per la compilazione del mod. O1/M non sono previste modalità particolari.
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