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Circolare

Circolare numero 242 del 4-12-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori direttive sull'applicazione dei benefici del Fondo per l'occupazione previsti dall'art. 28 della L. 341/1995, chiarendo ambito di applicazione, requisiti, procedure di istruttoria, modalità di erogazione e conguaglio contributivo. Vengono precisate le assunzioni incentivabili, i limiti di cumulo con altre agevolazioni, gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro e alle sedi INPS, nonché il codice di autorizzazione e il conto contabile da utilizzare.

Benefici per assunzioni a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 28 L. 341/1995

Art. 28 L. 341/1995: benefici contributivi per nuove assunzioni

La circolare fornisce le direttive applicative relative ai benefici previsti dall'art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 236/1993 istitutiva del Fondo per l'occupazione. L'obiettivo è chiarire il campo di applicazione, i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione e le istruzioni operative per il conguaglio contributivo.

Campo di applicazione e iniziative agevolabili

La disciplina si applica agli interventi ricadenti nelle aree già previste dalla normativa sul Fondo per l'occupazione, e in particolare:

  • aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93;
  • aree di cui al regolamento CEE n. 328/88 (Resider) e al D.L. n. 120/1989, convertito dalla legge n. 181/1989, per il sostegno e la reindustrializzazione della siderurgia;
  • aree caratterizzate da rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, individuate con decreto ministeriale 14 marzo 1995;
  • l'intero territorio nazionale, quando si tratti di iniziative promosse da cooperative sociali e finalizzate all'occupazione di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991.

Per la ripartizione delle risorse si tiene conto del numero dei disoccupati registrati nelle aree interessate, intesi come soggetti iscritti alla prima classe delle liste di collocamento.

Nozione di nuovo insediamento produttivo e periodo rilevante

La circolare chiarisce che per "nuovo insediamento produttivo" deve intendersi una nuova unità locale, con esclusione di ampliamenti, ristrutturazioni o trasferimenti di unità preesistenti. La priorità nella concessione dei benefici spetta alle assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi.

Viene inoltre precisato che i benefici possono essere riconosciuti anche per assunzioni effettuate tra il 19 luglio 1993 e il 20 luglio 1995, in quanto la legge n. 341/1995 ha modificato in senso sostitutivo la disciplina già introdotta dalla legge n. 236/1993.

Tipologie di assunzioni incentivate

Sono agevolabili esclusivamente le nuove assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, purché:

  • a tempo pieno;
  • a tempo indeterminato.

Sono escluse le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine già stipulati.

Ai fini del calcolo dell'incremento dell'organico devono essere considerate anche le assunzioni effettuate con contratto di formazione e lavoro, apprendistato e reinserimento. L'effetto incrementale va valutato raggruppando le assunzioni per semestri e confrontandole con la media delle unità presenti in azienda nel semestre precedente.

Modalità di erogazione e limiti economici

L'incentivo è erogato, ove possibile, mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti. La circolare conferma una ripartizione in tre rate annuali, pari rispettivamente al 25%, 35% e 40% dell'importo complessivo.

Il beneficio è riconosciuto nei limiti massimi consentiti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese. In base al richiamo alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle PMI, la circolare indica come tetto massimo 50.000 ECU per impresa, pari a 100.000.000 di lire nell'arco di tre anni. Ne deriva un limite di 20.000.000 di lire per ciascuna assunzione, con queste conseguenze:

  • fino a cinque assunzioni, l'impresa può ottenere 20.000.000 di lire per addetto;
  • oltre cinque assunzioni, l'istanza può essere accolta solo per le prime cinque assunzioni, con beneficio massimo di 100.000.000 di lire.

È comunque menzionata la possibilità di un successivo innalzamento del limite, subordinato all'esito delle trattative con i servizi della Commissione europea.

Cumulo con altre agevolazioni e obbligo di riserva

La circolare ribadisce che i benefici non sono cumulabili con altre forme di incentivazione alle assunzioni previste da diverse normative, in conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese. In presenza di più regimi agevolativi applicabili alla medesima assunzione, il datore di lavoro deve optare per il beneficio più favorevole.

Viene inoltre richiamato l'art. 1, comma 9, del D.L. n. 40/1996 in materia di obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 223/1991. Il datore di lavoro che non osserva tale obbligo non può godere dei benefici previsti dalla legislazione statale e regionale con riferimento ai lavoratori assunti dal momento della violazione. Gli Uffici regionali devono quindi verificare, in sede istruttoria, l'assenza di inadempienze pregresse.

Procedura istruttoria e documentazione del datore di lavoro

Le domande sono istruite dagli Uffici regionali del lavoro, ai quali compete l'adozione del provvedimento di concessione nei limiti delle risorse assegnate e secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il datore di lavoro deve presentare una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti:

  • l'avvenuta effettuazione delle assunzioni;
  • la natura a tempo pieno e indeterminato delle stesse;
  • il collegamento a un nuovo insediamento produttivo oppure l'incremento dell'organico calcolato sulla media del semestre precedente;
  • l'assenza, nel semestre considerato, di riduzioni o sospensioni di personale con qualifiche professionali analoghe a quelle dei neoassunti;
  • l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'art. 25 della legge n. 223/1991;
  • la non presentazione di altre domande analoghe a livello nazionale;
  • la mancata fruizione di altri sostegni o agevolazioni per i lavoratori oggetto dell'istanza;
  • il possesso dei dati richiesti dalla normativa sulla certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

La dichiarazione è necessaria per l'emanazione del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio e deve essere nuovamente resa all'INPS per lo svincolo dei ratei successivi al primo. Gli Uffici regionali possono richiedere il supporto degli ispettorati provinciali del lavoro o degli speciali nuclei previsti dal D.L. n. 40/1996 per gli accertamenti necessari.

Istruzioni operative per INPS e aziende

Le posizioni delle aziende ammesse al conguaglio devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione di nuova istituzione "4K", con il significato di "Azienda ammessa al conguaglio dei benefici di cui all'art. 28 della L. 8 agosto 1995, n. 341".

Le sedi devono istituire un'apposita evidenza documentale nella quale conservare:

  • le copie dei decreti emessi dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
  • la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro;
  • le liste generate dalla procedura di controllo delle denunce mod. DM10/2 con l'evidenza dei benefici conguagliati.

Le aziende devono esporre l'importo dei benefici in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, preceduto dal codice "R300" e dalla dicitura "CONG. ART. 28 L. 341/95".

Aspetti contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici è istituito il conto GAW 32/29, denominato contributo ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione ai sensi dell'art. 28 del D.L. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

Punti principali

Ambito di applicazione e tipologie di iniziative agevolabili

Sono agevolabili gli interventi ricadenti nelle aree previste dalla normativa sul Fondo per l'occupazione, incluse quelle degli obiettivi 1 e 2, le aree Resider, le aree siderurgiche e quelle con rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, oltre all'intero territorio nazionale per le cooperative sociali che occupano persone svantaggiate. La circolare chiarisce che, per le iniziative di opere pubbliche o edilizia abitativa, si considera il periodo necessario al completamento dell'opera, comunque non inferiore al triennio di scaglionamento dei benefici. I benefici possono riguardare anche datori di lavoro non imprenditori, come gli studi professionali.

Nozione di nuovo insediamento produttivo e periodi rilevanti

Per nuovo insediamento produttivo si intende una nuova unità locale, con esclusione di ampliamenti, ristrutturazioni o trasferimenti di unità locali già esistenti. La priorità è riconosciuta alle assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi. La circolare precisa inoltre che i benefici possono essere concessi anche per assunzioni effettuate dopo il 19 luglio 1993 e prima del 20 luglio 1995, purché rientranti nella disciplina del Fondo per l'occupazione.

Assunzioni incentivabili e criteri di incremento occupazionale

Sono considerate solo le nuove assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato, comprese quelle con qualifica dirigenziale. Sono escluse le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere. Nell'organico rilevante ai fini del calcolo dell'incremento vanno compresi anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, apprendistato e reinserimento. L'incremento va valutato confrontando le assunzioni per semestri con la media delle unità presenti nel semestre precedente.

Erogazione dei benefici e limiti di cumulo

L'erogazione avviene, ove possibile, tramite conguaglio con i contributi previdenziali. I benefici sono ripartiti in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%, con maturazione delle rate successive alla prima alla fine di ciascun anno solare e previa dichiarazione di responsabilità sul mantenimento delle condizioni. La circolare esclude il cumulo con altre agevolazioni per le assunzioni e richiama la necessità di optare per il beneficio più favorevole in caso di agevolazioni concorrenti. Per le violazioni dell'obbligo di riserva ex art. 25 L. 223/1991, il datore di lavoro non può fruire dei benefici per i lavoratori assunti dal momento della violazione.

Adempimenti istruttori e documentazione richiesta

Gli Uffici regionali del lavoro istruiscono le domande e, se l'esito è positivo, adottano il provvedimento di concessione nei limiti delle risorse disponibili e dell'ordine temporale di presentazione. Il datore di lavoro deve rendere una dichiarazione di responsabilità circa l'effettuazione delle assunzioni, la loro natura a tempo pieno e indeterminato, il collegamento a nuovo insediamento o incremento organico, l'assenza di riduzioni o sospensioni di personale con qualifiche analoghe, l'adempimento della riserva ex art. 25 L. 223/1991, l'assenza di altre domande o benefici per le stesse assunzioni e il possesso dei requisiti antimafia. La dichiarazione va rilasciata all'Ufficio regionale e reiterata all'INPS per lo svincolo dei ratei successivi al primo.

Istruzioni operative per le sedi INPS e codici di gestione

Le posizioni delle aziende autorizzate al conguaglio devono essere contrassegnate con il codice di autorizzazione '4K'. Le sedi devono istituire un'apposita evidenza documentale contenente i decreti di concessione, la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro e le liste prodotte dalla procedura di controllo delle denunce DM10/2. Le aziende indicano l'importo del beneficio nel quadro D del DM10/2 con il codice 'R300' e la dicitura 'CONG. ART. 28 L. 341/95'. Ai fini contabili è istituito il conto GAW 32/29.

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