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Ordinanza

Ordinanza n. 12154/2026 - Roma, Sezione 3B

Per la revoca del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza della I Sezione - Lavoro e Previdenza - della Corte d'Appello di Roma 17/4/2023, n. 1033, notificata in pari data e passata in giudicato, nonché della sentenza di questo Tribunale n. 15696/2023.

Giustizia amministrativa202309259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata regolarizzazione della posizione previdenziale nell'ambito dell'esecuzione delle pronunce giudiziarie presupposte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, con istanza del 24 aprile 2026 nell'ambito dell'incidente di esecuzione, ha lamentato la mancata regolarizzazione della propria posizione previdenziale e ha chiesto al TAR di acquisire chiarimenti dal Commissario ad acta, sollecitandone l'immediato completamento del mandato oppure, in subordine, la nomina di un nuovo commissario specializzato in materia previdenziale. L'istanza era collegata all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione lavoro e previdenza, n. 1033 del 17 aprile 2023, passata in giudicato, e della sentenza del TAR Lazio n. 15696 del 2023.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il Commissario ad acta avesse finora operato correttamente ai fini dell'ottemperanza delle pronunce presupposte e ha escluso la sussistenza di un'urgenza connessa all'imminente pensionamento, osservando che la posizione previdenziale può essere ripristinata anche successivamente. Non ha quindi disposto la revoca o la sostituzione del Commissario. Ha tuttavia sollecitato il Commissario ad acta a procedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale entro sei mesi dalla pubblicazione o notificazione dell'ordinanza, autorizzandolo, ove occorra, a sostituirsi a qualsiasi organo dell'INPS e a ordinare agli uffici, dirigenti o funzionari dell'Istituto l'esecuzione della regolarizzazione. Il Commissario dovrà inoltre denunciare ogni eventuale indebito ritardo all'OIV e alla Corte dei conti. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di incidente di esecuzione.

Massime di principio

  • Nell'ambito dell'ottemperanza, il giudice può mantenere il Commissario ad acta già nominato quando ritenga che abbia operato correttamente, anche se l'esecuzione non sia ancora completata, escludendo la necessità della sua revoca o sostituzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può sollecitare il Commissario ad acta a completare specifiche attività entro un termine determinato e può precisarne i poteri sostitutivi nei confronti degli organi e degli uffici dell'amministrazione o di altro ente coinvolto nell'esecuzione.
  • L'urgenza derivante dall'imminente pensionamento non impone necessariamente l'immediata definizione della posizione previdenziale quando il giudice ritenga che la posizione possa essere ripristinata anche successivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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