Sentenza n. 4217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 552/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 552/2024, che aveva annullato le ordinanze comunale e dell’Ente parco di ripristino dello stato dei luoghi e di sgombero delle roulotte
Esito
Favorevole al ricorrente (ente parco appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due ordinanze: quella del Comune di Camerota, che aveva ingiunto la rimozione delle opere ritenute abusive per il mutamento di destinazione d’uso di un terreno agricolo in area di rimessaggio roulotte, e quella dell’Ente parco, adottata ai sensi dell’art. 29 della legge n. 394/1991, che aveva ordinato lo sgombero delle roulotte e la cessazione dell’attività per assenza del nulla osta dell’Ente parco e contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano del parco. Il TAR aveva accolto i ricorsi della proprietaria ritenendo sussistenti difetto di istruttoria e di motivazione, valorizzando l’anteriorità dell’attività rispetto all’istituzione del parco, la SCIA commerciale del 2022, precedenti autorizzazioni paesaggistiche e la disciplina regionale sull’edilizia libera. L’Ente parco ha appellato la sentenza deducendo violazione degli artt. 11, 12, 13 e 29 della legge n. 394/1991, della normativa istitutiva del parco e del principio dell’illecito permanente, sostenendo che l’attività non fosse consentita dal piano del parco. Ha inoltre dedotto erronea applicazione della disciplina sul silenzio-assenso relativo al nulla osta dell’Ente parco e dell’art. 2 della legge regionale n. 13/1993 sull’edilizia libera.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto dei ricorsi di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nessuno degli atti prodotti dalla proprietaria dimostrasse la legittimità dell’intervento sotto il profilo edilizio e ambientale-naturalistico. La licenza commerciale del 1991 riguardava soltanto l’attività di rimessaggio ed era subordinata al rispetto della normativa vigente anche al momento dei rinnovi; la SCIA del 2022 riguardava l’attività commerciale e un ampliamento di soli 300 mq, non il mutamento di destinazione d’uso dell’area; le autorizzazioni e i pareri paesaggistici riguardavano profili diversi e non sostituivano il nulla osta dell’Ente parco. La proprietaria non aveva prodotto né l’istanza di nulla osta né il titolo edilizio relativo al cambio di destinazione d’uso. Il vincolo del parco, anche se sopravvenuto, non opera retroattivamente, ma impone una verifica attuale della compatibilità della permanenza dei manufatti con il regime di tutela. La qualificazione dell’intervento come edilizia libera non escludeva l’obbligo di acquisire il nulla osta dell’Ente parco. Inoltre, il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome, anche senza opere, costituisce trasformazione urbanistico-edilizia soggetta a permesso di costruire. La disciplina regionale sull’edilizia libera non era applicabile perché non risultava che il campeggio fosse stato previamente autorizzato sotto il profilo edilizio. L’intervento non appariva conforme alle NTA del piano del parco, che consentivano nelle zone interessate soltanto attività agricole tradizionali e interventi con modeste modificazioni del suolo. Le autorizzazioni paesaggistiche non potevano supplire all’assenza del nulla osta dell’Ente parco, trattandosi di titoli preordinati alla tutela di interessi diversi e non sovrapponibili. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 12, 13 e 29 l. 394/1991
Il nulla osta dell’Ente parco è autonomo rispetto agli altri titoli autorizzativi e deve essere acquisito per gli interventi e le attività incidenti sul territorio protetto; l’art. 29 costituisce la base del potere di ordinare il ripristino o la cessazione delle attività realizzate in violazione della disciplina del parco.
art. 2 l.r. Campania n. 13/1993
entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico
La disciplina sull’edilizia libera per manufatti leggeri e strutture mobili opera soltanto in presenza di un campeggio previamente autorizzato anche sotto il profilo edilizio; non esclude comunque l’acquisizione del nulla osta dell’Ente parco.
art. 29 l. 394/1991
Consente l’adozione di misure ripristinatorie e di cessazione rispetto a opere o attività realizzate nel parco in assenza del necessario nulla osta o in violazione della disciplina dell’area protetta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La sentenza dà atto della trattazione in camera di consiglio da remoto nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il vincolo di tutela ambientale o naturalistica sopravvenuto non opera retroattivamente, ma impone comunque una verifica attuale, da parte dell’autorità preposta, della compatibilità della permanenza di opere o manufatti preesistenti con il regime speciale di tutela; l’anteriorità dell’intervento non rende quindi irrilevante il vincolo sopravvenuto.
- Il nulla osta dell’Ente parco costituisce titolo autonomo rispetto all’autorizzazione paesaggistica e agli altri titoli abilitativi: l’autorizzazione paesaggistica non può sostituirlo né sanare la sua mancanza, poiché i due atti tutelano interessi distinti e non sovrapponibili.
- La qualificazione di un intervento come edilizia libera sotto il profilo urbanistico-edilizio non esonera dall’acquisizione del nulla osta dell’Ente parco quando l’intervento ricade nel territorio di un’area protetta.
- Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome costituisce trasformazione urbanistico-edilizia soggetta a permesso di costruire anche quando sia realizzato senza opere.
- Una licenza o una SCIA relativa all’esercizio di un’attività commerciale non legittima, di per sé, il mutamento di destinazione d’uso dell’area né dimostra l’acquisizione dei distinti titoli edilizi e ambientali necessari.
- La disciplina regionale che considera libere determinate installazioni mobili all’interno di campeggi presuppone che il campeggio sia stato previamente autorizzato sotto il profilo urbanistico-edilizio e, ove necessario, paesaggistico; non è applicabile a un’area priva di tale previa autorizzazione.
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