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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37014/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. La decisione d'appello di condanna per il reato tributario resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di dichiarazione infedele. Con un unico motivo ha contestato la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe dovuto negare la sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la valutazione sulla concessione delle pene sostitutive, pur dopo la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, resta vincolata ai criteri dell'art. 133 c.p. e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto, il giudice d'appello aveva motivato il diniego valorizzando i precedenti dell'imputata per due contravvenzioni e l'inefficacia dissuasiva della precedente sospensione condizionale della pena, giudicando quindi non adeguata la sola sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per dichiarazione infedele.

  • art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; il giudice esercita il potere discrezionale alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione della pena che vincolano la valutazione sulla concessione delle pene sostitutive.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La decisione sulla concessione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche dopo la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, resta affidata a un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da compiersi secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Se il diniego della pena sostitutiva è sorretto da motivazione congrua e non illogica, esso non è sindacabile in cassazione.
  • Ai fini della sostituzione della pena, è legittimo valorizzare i precedenti penali dell'imputato e l'inefficacia di precedenti benefici nel perseguire finalità dissuasive, ritenendo inadeguata la sola sanzione pecuniaria.
  • La mera critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito, senza evidenziare vizi di motivazione o violazioni di legge, è destinata a essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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